Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3969 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3969 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: RIVERSO ROBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 17184-2012 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli
avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA
PULLI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

4426

CAPPELLI PAOLA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F.
80415740580;
– intimati –

Data pubblicazione: 19/02/2018

avverso la sentenza n . 399/2012 della CORTE D’APPELLO

di GENOVA, depositata il 12/04/2012 R.G.N. 678/2010.

R.G. 17184/2012

RITENUTO IN FATTO
che la Corte d’Appello dì Genova con sentenza n. 399/2000 ha rigettato l’appello
deirinps aVVCFNU la sentenza ehe eundannava

alla corresporisiQne deli`angegricì di

sospensione a seguito di visita di revisione, oltre accessori;
che a fondamento della decisione la Corte sosteneva che l’Inps avesse censurato
unicamente la sussistenza in capo alla Cappelli dei requisiti socio reddituali
normativamente richiesti ai fini dell’erogazione dell’assegno di invalidità civile, e non
avesse invece contestato i requisiti sanitari, la sussistenza dei quali era stata accertata
nel corso del giudizio di primo grado; che circa il dedotto superamento dei requisiti
reddituali, tuttavia, le osservazioni dell’Inps dovessero ritenersi infondate, posto che i
redditi “da attività sportive dilettantistiche e collaborazione con cori, bande e
filodrammatiche” erano esenti da trattenute Irpef, non avendo superato l’importo di C
7500 e che i restanti redditi da partecipazione in società semplice non superavano il
tetto di legge;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un unico
articolato motivo nel quale deduce la violazione dell’articolo 13 della legge n. 118 del
30 marzo 1971, dell’articolo 26 della legge n. 153 del 1969, degli articoli 1 e 2 Dm
31/10/1992 n. 553, dell’articolo 35 commi 8 e 9 del decreto legge 30 dicembre 2008
n. 207 convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 14, come modificato dall’articolo 13
della legge n. 122 del 2010, dell’articolo 2697 c.c. (tutti in relazione all’articolo 360 n.
3 c.p.c.), nonché insufficiente motivazione su un punto controverso decisivo per il
giudizio (in relazione all’articolo 360 n. 5 c.p.c.); sostenendo, con un primo profilo di
censura, che la Corte di merito avesse errato nel non rilevare la mancata
dimostrazione e l’insussistenza dei requisiti socioeconomici e nel non considerare ai
fini della determinazione del limite reddituale per fruire dell’assegno di invalidità civile
non solo i redditi assoggettabili all’Irpef ma anche i redditi esenti da Irpef; posto che
nel caso di specie dalla documentazione reddituale riferita al periodo di imposta 2008

emergeva che il reddito per partecipazione a società semplici fosse di C 2903,00
mentre alla sezione seconda relativa ad “attività sportive

dilettantistiche

collaborazione con cori, bande, filodrammatiche” risultavano compensi percepiti per C
1

invalidità civile in favore di Cappelli Paola ed al pagamento dei ratei maturati dalla

R.G. 17184/2012

6044,00 e che la somma dei due rapporti eccedeva più del doppio il limite del reddito
previsto per legge per la percezione dell’assegno che era pari a C 4242,42 per il 2008
ed a C 4382,43 per il 2009; che inoltre la Corte d’appello aveva errato a pronunciarsi
soltanto sui redditi dell’anno 2008, omettendo ogni e qualsiasi verifica sulla
sussistenza del requisito reddituale per i successivi anni fino alla pronuncia della
sentenza, ossia per il 2009, 2010, 2011, 2012;

CONSIDERATO IN DIRITTO
che la censura riferita al computo dei redditi ai fini della verifica del requisito
reddituale in materia di assegno di invalidità civile deve essere respinta in conformità
al prevalente orientamento di legittimità in materia (da ultimo Cass. 21529/2016,
11582/2015, 4128/2001) cui il collegio intende dare continuità e dal quale si evince
che ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile

“occorre fare

riferimento al reddito “imponibile” e pertanto, secondo la formulazione dell’art. 3 del
d.P.R. n. 917 del 1986, (TUIR), alla base imponibile da assoggettare a tassazione ai
fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri
deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni
periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi); la funzione della
prestazione assistenziale di sostegno a fronte di una situazione di bisogno impone,
infatti, ove non previsto diversamente, di fare riferimento al reddito nell’effettiva
disponibilità dell’assistibile, né induce a diverso avviso l’art. 2 del d.m. n. 553 del
1992 – emanato in forza della delega di cui all’art. 3, comma 2 della I. n. 407 del 1990
– laddove prevede che debbano essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e
delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all’ Irpef o esenti da
detta imposta, trattandosi di disciplina individua tiva di oneri formali, che non può,
quindi, avere alcun carattere interpretativo in ordine al requisito reddituale”;
che è stato in tal senso rilevato come l’art. 14 septies del D.L. 30 dicembre 1979, n.
663, convertito con modificazioni nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, al comma 4, nel
rimandare all’art. 8 del d.l. n. 30 del 1974, prevede che il reddito da considerare in
tema di provvidenze in tema di invalidità civile è quello calcolato agli effetti dell’IRPEF;
e che il comma 7, aggiunto dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76, ha previsto poi che “Il
limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli
invalidi civili, di cui all’articolo 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con
2

che la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

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riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF, con esclusione del reddito percepito da
altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”; e che
l’art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici,
cui rimanda l’art. 12 comma 2 della L. n. 118 del 1971, fa poi riferimento al reddito
assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione degli
assegni familiari e del reddito della casa di abitazione;

inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il
reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente (come è avvenuto nel caso della
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito
previsti per l’assegno sociale, ha previsto che : “Alla formazione del reddito
concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del
codice civile”;così ord. 11582/2015);
che deve essere invece accolta la censura riferita all’omesso accertamento della
sussistenza del requisito reddituale per gli anni successivi al 2008 fino alla pronuncia
della sentenza atteso che, come stabilito da Cass. 11443/17, 22849/2011, la
sussistenza o insussistenza del requisito, integrando la fattispecie costitutiva del
diritto, è deducibile o rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo
limite del giudicato ossia con il limite della mancata impugnazione della pronuncia in
punto di esistenza dei requisiti socioeconomici;
che sulla scorta delle precedenti considerazioni la sentenza deve cassata in relazione
alla censura accolta, con rinvio della causa al giudice designato in dispositivo, per un
nuovo esame e per la statuizione sulle spese anche di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese
alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14.11.2017

che inoltre nella stessa direzione è stato altresì chiarito che, quando il legislatore ha

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