Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3969 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. I, 19/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 19/02/2010), n.3969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16413/2008 proposto da:

D.P.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. DORIA 48, presso l’avvocato ABBATE

Ferdinando Emilio, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

e

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.P.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso l’avvocato ABBATE

FERDINANDO EMILIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

18/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato RANIERI RODA, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, D.P.C. impugnava il decreto della Corte di Appello di Roma in data 29/01/2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma a suo favore, quale equa riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata di procedimento, in punto decorrenza degli interessi legali nonchè determinazione e liquidazione delle spese di giudizio.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che pure propone ricorso incidentale in ordine all’an e al quantum debeatur.

La ricorrente ha presentato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, mancando la “sintesi”, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., necessaria, secondo orientamento consolidato, quando, come nella specie, si lamenti il vizio di motivazione (per tutte Cass. N. 976 del 2008).

Quanto al ricorso principale, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass. n. 2382 del 2003; n. 18105 del 2005) gli interessi decorrono dalla domanda e non dalla pronuncia.

Così accolto il motivo proposto, va considerato assorbito quello relativo alla liquidazione delle spese, asseritamente inferiori alle tariffe, dovendosi rideterminare le stesse per il giudizio di merito.

Va pertanto cassato il decreto impugnato.

Può decidersi nel merito: le spese del giudizio di merito vanno liquidate come da dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza anche per il presente grado e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi legali dalla domanda, e le spese giudiziali, che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e che dispone siano distratte in favore dei difensori antistatari; per il giudizio di legittimità, in Euro 500,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte in favore dell’avvocato ABBATE antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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