Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3969 del 18/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3969 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 31005-2006 proposto da:
NISI PRISCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLI 36,
presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA,
rappresentata e difesa dagli avvocati SCRIPELLITI NINO,
MARCHETTI SILVIO, come da procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
BOMBACCI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI
RAFFAELE, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale a
margine del controricorso;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 18/02/2013

avverso la sentenza n. 579/2006 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 17/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/11/2012 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito il Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis, che conclude per il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

Claudio Bombacci conveniva in giudizio nell’ottobre 1995 la

signora Prisca NISI, chiedendo – per quanto ancora interessa in questa
sede – che fosse emessa sentenza ex articolo 2932 codice civile con
riguardo alla porzione, pari alla metà, dell’appartamento in Firenze, via
Nazionale 18. Rilevava che con scrittura a sua firma la convenuta
aveva riconosciuto che egli aveva corrisposto al momento dell’acquisto
dell’appartamento la metà del prezzo di vendita, delle imposte e delle
spese e si era «obbligata a trasferir2hi con idoneo atto notarile diritti pari ad

una metà del quartiere anzidetto dietro semplice richiesta …». L’attore chiedeva
che, una volta trascritta la quota in questione, si procedesse alla
divisione.
2. Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 3058 dell’ottobre 1998
dichiarava trasferita al Bombacci la proprietà del 50% dell’immobile,
disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di
scioglimento della comunione.
3. Effettuata riserva d’appello sulla sentenza non definitiva, interveniva
la sentenza definitiva n. 541 del 2003 che dichiarava cessata la materia
del contendere quanto allo scioglimento della comunione.
4. Il 7 maggio 2004 la signora Nisi proponeva appello avverso la
sentenza non definitiva, lamentando che erroneamente il Tribunale
aveva accolto la domanda ex articolo 2932 codice civile, “in assena di

Ric. 2006 n. 31005 sez. 52 – uci. 09-11-2012

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rigetto del ricorso.

un obbligo a contrarre e in presenza di un contratto preliminare dal contenuto
equivoco e comunque poco chiaro” (sentenza impugnata, pagina 4).
5. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione osservando – sempre per
quanto interessa in questa sede – che la signora Nisi aveva “del tutto
abbandonato ogni contestazione in ordine all’invalidità da scrittura privata”,

avesse luogo del contratto non concluso perché la dichiarazione non conteneva un
obbligo a vendere il 50% della proprietà dell’appartamento e comunque non
evidenziava chiaramente quale atto notarile le pani avrebbero dovuto stipulare”. La
Corte osservava, altresì, che la signora Nisi non aveva “sottoposto ad
alcuna censura le affermazioni del primo giudice, il quale aveva accertato che la
Nisi e i l Bombacci avevano acquistato in pari misura l’appartamento di via
Nazionale, il quale era intestato esclusivamente alla prima al solo fine di godere
interamente dei benefici fiscali della cosiddetta prima casa”. L’appartamento,
quindi, era già di proprietà di entrambe le parti, nella misura del 50%
ciascuno, ed era soltanto formalmente intestato alla sola Nisi. Con la
scrittura

unilaterale

in

questione,

qualificabile

come

controdichiarazione, la signora Nisi si obbligava a trasferire la quota
del 50% acquistata con l’atto pubblico al signor Bombacci. Tale
scrittura era sufficiente ed idonea ai fini di cui all’articolo 2932 codice
civile.
6. La ricorrente impugna tale sentenza, articolando quattro motivi.
Resiste con controricorso l’intimato. Le parti hanno depositato
memorie.

Motivi della decisione
1. I motivi del ricorso
1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la “violazione dell’articolo 112
cp.c., in relazione alla domanda di accertamento della simulazione per
interposizione fittizia di persona del contratto di compravendita del 28 novembre

Ric. 2006 n. 31005 sez. 52 – ud. 09-11-2012

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limitandosi “a sostenere che il Tribunale non poteva emettere una sentenza che

1990”. La Corte territoriale era incorsa in tale violazione ponendo
come premessa della sua decisione l’avvenuta “intelposkione in sede di

stipulazione del contratto al 28 novembre 1990… sia pure limitatamente alla
quota del 50%”: si trattava di domanda che l’attore non aveva mai
proposto.

1414,1415,1470,1350 n. 1 e 2 cod.civ.”. La ricorrente rileva che la Corte
d’appello ha affermato che la scrittura azionata in giudizio dal
Bombacci costituisse una controdichiaraz ione che “equivale ad affermare

che il contratto di compravendita stipulato il 28 novembre 1990 tra Dina Martelli
e la Nisi fu simulato con riferimento alla indicazione dei compratori, uno dei quali
fu occultato” con la conseguenza che “le parti in realtà erano tre e non due, che
conseguentemente avrebbe dovuto esistere altro contratto stipulato con il concorso
della venditrice Martelli al quale il Bombacci aveva partecipato quale acquirente
dissimulato” con interposizione fittizia. Tale ricostruzione, che avrebbe
avuto l’effetto di rendere il Bombacci comproprietario fin dall’atto
pubblico, era errata perché avrebbe richiesto che alla dissimulazione
avesse partecipato anche la venditrice, ciò che non è avvenuto, né era
stato accertato in primo grado.
3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la “violnione degli

articoli 1346 e 1418 codice civile, nonché dell’articolo 1421 codice civile” per la
mancata rilevazione della nullità per mancanza di oggetto
dell’obbligazione della ricorrente di stipulare un contratto per il
trasferimento della quota dell’immobile. La Corte territoriale aveva
effettuato due affermazioni tra loro contrastanti: la prima relativa
all’avvenuto acquisto della comproprietà fin dall’atto pubblico per
effetto dell’interposizione e la seconda relativa all’obbligo di trasferire
una comproprietà già acquisita, con la conseguente nullità di
quest’ultimo contratto per essere inesistente l’oggetto dell’obbligo.
Ric. 2006 n. 31005 sez. 52 – ud. 09-11-2012

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2. Col secondo motivo di ricorso viene dedotta la “violcqione degli artt.

4. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la “ulteriore violaione
dell’articolo 112 c.p.c. e degli articoli 1376, 1470, 2652 n. 3 codice civile”. La
Corte territoriale, nel rigettare l’appello così confermando la sentenza
di primo grado, nella motivazione “ha dichiarato di accogliere una domanda,
non proposta, di accertamento della simulazione in sede di acquisto da parte della

d’appello aveva riformato la sentenza di primo grado, che invece aveva
accolto la domanda soltanto sotto profilo di cui all’articolo 2932 codice
civile con effetti ex nunc quanto al trasferimento.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
2.1 – Occorre preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto
assume la ricorrente, la Corte territoriale non si è pronunciata in ordine
alla validità o meno della scrittura in questione, anche sotto l’eventuale
profilo della simulazione, avendo anzi espressamente affermato che
l’appellante aveva “del tutto abbandonato ogni contestazione in ordine
all’invalidità da scrittura privata”, limitandosi “a sostenere che il Tribunale non
poteva emettere una sentenza che avesse luogo del contratto non concluso perché la
dichiarazione non conteneva un obbligo a vendere il 50% della proprietà
dell’appartamento e comunque non evidenziava chiaramente quale atto notarile le
parti avrebbero dovuto stipulare”. Nello stretto ambito descritto la Corte ha
esaminato l’impugnazione, ritenendola non meritevole di
accoglimento.
La ricorrente cerca di valorizzare, per sostenere le proprie censure,
l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale (pag. 7) «con la
scrittura privata de qua, da intendersi come controdichiarazione, la Nisi ha perciò
riconosciuto l’intoposkione di persona ed ha esplicitato l’obbligo di trasferire anche
formalmente al Bombacci la proprietà del 50% del bene immobile».
Tale affermazione deve essere contestualizzata rispetto alla
motivazione, e alla conseguente ratio decidendi, adottata dalla Corte con
Ric. 2006 n. 31005 sez. 52 – ud. 09-11-2012

Nisi” con effetti ex tune. Così operando la sentenza della Corte

riguardo alla specifica impugnazione proposta dalla signora Nisi. Come
si è detto, la Corte si è limitata a valutare se la dichiarazione in
questione potesse essere posta a fondamento della domanda ex
articolo 2932 cod. civ. proposta dal signor Bombacci ed accolta dal
Tribunale. E sul punto la motivazione è ampia ed adeguata.

dalla stessa signora Nisi con la scrittura in questione, con la quale
appunto la predetta signora riconosceva che l’acquisto dell’immobile
era stato effettuato utilizzando somme messe a disposizione
dall’odierno intimato, per un equivalente pari alla “esatta” metà
dell’importo pagato per il prezzo, per le imposte e per le spese relative.
In questo senso e nell’ambito dell’impugnazione proposta la Corte,
quindi, si è limitata a constatare che sulla base della stessa dichiarazione
della signora Nisi risultava che l’intestazione formale dell’appartamento
in capo alla predetta non corrispondeva al regolamento di interessi
predisposto dalle parti, tanto da richiedere un’apposita dichiarazione
(definita solo a tali ristretti fini come controdichiarnione) nella quale non
solo si dava atto della reale situazione quanto all’apporto economico
necessario per l’acquisto dell’immobile, ma anche e specificamente
dell’impegno della signora Nisi a trasferire “con idoneo atto notarile al

signor Claudio Bombacci diritti pari ad una metà del quartiere anidetto dietro
semplice richiesta del medesimo”.
Sicché, la pronuncia della Corte è stata effettuata esclusivamente
nell’ambito del dedotto in sede di impugnazione, senza alcun
accertamento con riguardo alla validità del negozio intercorso tra le
parti ed eventualmente con i terzi.
2.2 Tanto precisato, i primi due motivi di ricorso (che possono essere
trattati congiuntamente, in quanto strettamente tra loro connessi)
appaiono inammissibili, in quanto avanzati sul presupposto di una
kic. 2006 n. 31005 sez. 52 – ud. 09-11-2012

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La Corte, in definitiva, si è limitata a valutare l’obbligazione assunta

pronuncia da parte della Corte mai intervenuta, circa l’accertamento di
una simulazione anche con riguardo al venditore dell’immobile. Sotto
tale profilo, quindi, non sussiste la dedotta violazione dell’articolo 112
c.p.c., oggetto del primo motivo, così come non sussiste la violazione
delle norme codicistiche relative alla simulazione, dedotta con il

esplicito riferimento nell’ambito della motivazione della Corte
territoriale a tali questioni, era onere della ricorrente indicare
specificamente dove, quando e con quali argomentazioni tali questioni
aveva proposto al giudice dell’impugnazione.
2.3 – Per quanto chiarito al punto 2.1, il terzo motivo di ricorso è
infondato, avendo la ricorrente posto a fondamento della sua
argomentazione l’affermazione secondo la quale la Corte territoriale
avrebbe statuito che l’acquisto da parte del signor Bombacci era
avvenuto fin dall’atto pubblico, per effetto della interposizione in tale
sede da parte dello stesso Bornbacci.
La Corte territoriale non ha statuito, né motivato nel senso di indicato,
essendosi invece limitata ad affermare che la dichiarazione della
signora Nisi era del tutto idonea, anche se unilaterale, a fondare la
domanda ex articolo 2932 codice civile proposta dal signor Bombacci.
Non sussiste, quindi, la contraddizione censurata.
2.4 – È, infine, infondato anche il quarto motivo, per le stesse ragioni
già esposte al punto precedente ed oggetto di più ampia
argomentazione al punto 2.1. La Corte non ha accolto alcuna domanda
di simulazione, ma ha confermato la sentenza di primo grado, che
aveva a sua volta accolto la domanda proposta ex articolo 2932 codice
civile.
3. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.
Ric, 2006 n. 31005 sez. 52 ud. 09-11-2012

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secondo motivo. È appena il caso di ricordare che, in mancanza di un

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di
giudizio, liquidate in 5.000,00 (cinquemila) euro per compensi e 200,00
per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 9 novembre 2012
IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE

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