Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3969 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 18/02/2011), n.3969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6790-2010 proposto da:

P.S. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di

legale rappresentante della omonima ditta, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI

GIANNI EMILIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, LJUIGI CALIULO, giusta

mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente Generale,

Direttore della Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato CATALANO

GIANDOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRASCONA’ LORELLA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 66/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

9/01/09, depositata il 16/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

udito l’Avvocato Catalano Giandomenico, difensore del

controricorrente (Inail) che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo che aderisce

alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.S. chiede la cassazione con tre motivi della sentenza della Corte d’Appello di Napoli pubblicata il 16 marzo 2009, che, confermando la decisione del Tribunale di Benevento, ha rigettato la sua domanda di accertamento di nulla dovere ad Inps ed Inail in forza del verbale ispettivo da cui risultava che la sua azienda edile artigiana non aveva versato la contribuzione dovuta sul monte orario di 40 ore settimanali previste dal CCNL di settore;

Inps ed Inail resistono con controricorso, mentre la Direzione provinciale del Lavoro di Benevento è rimasta intimata;

Con il primo mezzo, denunziando la violazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29 convertito in L. n. 341 del 1995 si ascrive alla sentenza di aver erroneamente ritenuto dovuta il minimale contributivo anche per i periodi in cui vi era stata una sospensione consensuale del rapporto e quindi in cui la retribuzione non era dovuta. Non essendovi diritto alla retribuzione verrebbe meno automaticamente l’obbligo di contribuzione;

Con il secondo mezzo si denunzia difetto di motivazione, per non avere la Corte adita ammesso le prove sulla discontinuità delle prestazioni lavorative; con il terzo mezzo si solleva questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, convertito in L. n. 341 del 1995;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, alla stregua di quanto già deciso da questa Corte con le sentenze n. 16873/2005 e 21700/2009;

La norma che regola la materia è il D.L. n. 244 del 1995, art. 29, comma 1, convertito nella L. n. 341 del 1995, (retribuzione minima imponibile nel settore edile), che così dispone: “i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili, altri eventi potranno essere individuati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, convertite, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389;

La norma, pertanto, indica la retribuzione sulla quale si calcolano i contributi fissando la regola che si considera a tal fine la “retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione”. La finalità è chiaramente antielusiva;

La medesima norma prevede poi una serie di eccezioni a tale regola (“con esclusione”) nel caso in cui il lavoratore sia stato assente “per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili”. Sancisce, infine, che questa lista di esclusioni può essere integrata con decreto interministeriale (“altri eventi potranno essere individuati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette”);

La società ricorrente riconosce che le assenze dal lavoro dei dipendenti non sono inquadrabili tra le esclusioni previste dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29, sostiene però che la norma possa essere dilatata sino a ricomprendere nelle esclusioni anche situazioni come quelle di specie, in cui la sospensione del rapporto è derivata da un accordo tra le parti. La tesi non è condivisibile. Il presupposto della dilatazione interpretativa richiesta dalla società è che tra i casi che escludono l’applicazione della regola e il caso per cui è causa possa individuarsi una identità di ratio. Ma tale presupposto manca, perchè tutte le esclusioni dall’obbligo di versare comunque la contribuzione pur in assenza (totale o parziale) della prestazione lavorativa sono accomunate dal fatto che si tratta di situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere (e non estinguere) il rapporto. Al contrario, la situazione è diversa quando la sospensione derivi da una libera scelta del datore e sia il frutto di un accordo tra le parti (la diversità delle situazioni investe anche la loro accertabilità e verificabilità, e quindi la possibilità di prestarsi a frodi o elusioni);

Se tale presupposto comune manca, allora non può ritenersi che l’interpretazione letterale della norma debba essere modificata in ragione della intenzione del legislatore, come sostiene la società ricorrente. L’intenzione delle legislatore è chiaramente correlata a quel presupposto. Come si è detto la normativa ha una precisa finalità antielusiva;

Peraltro, quella proposta dalla ricorrente, più che una interpretazione estensiva, sarebbe una interpretazione analogica, in quanto comporterebbe l’applicazione ad un caso non regolato di una regola dettata per un caso previsto, in ragione della medesima ratio.

Anche a prescindere dalla mancanza della ratio comune, l’interpretazione analogica non è consentita quando ha per oggetto norme che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi. Deve poi osservarsi che il legislatore, con il D.L. n. 244 del 1995, art. 29, dopo aver dettato le eccezioni alla regola prevista dalla prima parte, si pone il problema della possibile estensione ad altri casi e lo risolve conferendo tale potere di ampliamento ad un decreto interministeriale. In questo modo, quindi, implicitamente ma nettamente, esclude che la medesima operazione possa essere effettuata da altri atti (atti di autonomia privata collettiva o individuale; circolari, anche se provenienti dallo stesso INPS);

Il secondo motivo è da rigettare giacchè la sentenza impugnata ha dato atto della esistenza e delle ragioni delle sospensioni concordate del rapporto di lavoro, onde non vi era altro da dimostrare;

La incostituzionalità della disciplina sulle esclusioni è manifestamente infondata, perchè, le situazioni regolate diversamente non sono uguali, nè assimilabili per i motivi che sono stati evidenziati sottolineando la peculiarità della ratio della norma che prevede le esclusioni;

Il medesimo ricorso è poi inammissibile nei confronti della Direzione Provinciale del lavoro di Benevento che non ha partecipato al giudizio d’appello;

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio a favore delle due parti costituite, Inps e Inail, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese liquidate a favore di ciascuna delle parti costituite in Euro trenta per esborsi ed in Euro diecimila per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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