Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3969 del 08/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 08/02/2022), n.3969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7380-2016 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrenti –

contro

G. & C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELO GARGANO;

– controricorrente –

e contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA’, GIANDOMENICO

CATALANO, LOREDANA DI SALVO, che lo rappresentano e difendono;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 6/2015 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata il

16/01/2015 R.G.N. 382/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., del 14 gennaio 2016 ha dichiarato inammissibile, perché non aveva ragionevole probabilità di essere accolto, il gravame principale, svolto dall’INPS, e il gravame incidentale, svolto dall’INAIL, avverso la sentenza n. 6 del 2015 del Tribunale di Arezzo che aveva accolto la domanda di accertamento negativo svolta dalla società, ora intimata, per contestare l’omissione contributiva rilevata, in sede ispettiva, in riferimento alle somme erogate, a titolo di indennità di trasferta, ai soci amministratori e ad alcuni lavoratori;

2. il primo giudice, sulla scorta della copiosissima e analitica documentazione prodotta, riteneva dette indennità esenti dal versamento della contribuzione, sia in riferimento ai soci amministratori sia in riferimento ai dipendenti, trattandosi di rimborso spese espressamente previsto da delibera assembleare per i soci amministratori per lo spostamento nei cantieri e diretto a compensare l’uso del mezzo proprio; quanto alla trasferta dei lavoratori subordinati, dava atto delle singole posizioni in relazione agli specifici incarichi che giustificavano l’erogazione dell’indennità di trasferta, tenuto conto dell’attività di pulizia, in cantieri in diverse zone della Toscana, svolta dalla società e dei contratti individuali recanti formale e incontestata integrazione negoziale in punto di trasferta, in relazione alle mansioni;

3. avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, avverso il quale l’INAIL ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso;

4. la s.r.l. G. & C. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il motivo di ricorso l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge (in sintesi, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma, come modificato dal D.Lgs. n. 355 del 2003, nella formulazione applicabile ratione temporis per effetto del rinvio disposto dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, che ha modificato la L. n. 153 del 1969, art. 12) e dell’art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata, quanto ai soci ed amministratori, per non avere accertato, con onere a carico del datore di lavoro, per ciascuno il luogo della trasferta, in ambito comunale o meno, l’importo giornaliero erogato a tale titolo, se vi era stato, e in quali limiti, il rimborso delle spese di vitto e alloggio e, per i rispettivi importi, se le stesse erano state documentate; del pari, in riferimento ai dipendenti, assume che avrebbe dovuto accertare l’assolvimento dell’onere della prova quanto alle trasferte avvenute, all’interno o all’esterno del territorio comunale, in ragione delle diverse modalità esonerative delle somme erogate a titolo di trasferta e di rimborsi chilometrici, il superamento dei limiti previsti per l’esclusione dalla base imponibile, così come se i rimborsi chilometri effettuati in occasione di trasferte risultassero documentati;

6. assume, infine, che solo per i soci amministratori la sentenza recava riferimento alla circostanza che, nel periodo dal 2007 al 2011, i viaggi effettuati, per ogni mese ed anno, fossero idonei a giustificare i rimborsi, con espressione generica e inconferente non emergendo né le destinazioni dei viaggi né gli importi erogati a tale titolo giornalmente;

7. il ricorso è inammissibile;

8. secondo la giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v. Cass., ord. 17 aprile 2014, nn. 8940 a 8943, alle cui ampie argomentazioni ci si richiama), nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello, ma anche della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (in tale ultimo senso v. Cass. n. 2231 del 2019 ed ivi ulteriori precedenti);

9. in sostanza, la necessità di compiuta identificazione dell’ambito del giudicato interno derivante dai limiti dell’impugnativa mediante l’appello continua ad esigere, stando alla giurisprudenza su richiamata ed avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte, la puntuale indicazione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza di secondo grado, quale contenuto essenziale del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado;

10. si è altresì chiarito che l’onere di indicare i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, in quanto esso è imposto in modo chiaro e prevedibile (risultando da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato), non è eccessivo per il ricorrente e risulta, infine, funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, essendo volto alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giudicato interno (Cass. n. 26936 del 2016);

11. nella specie il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proposto ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, senza in alcun modo misurarsi con le peculiarità del rito imposte dalla formulazione di tale disposizione oltre che dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, non contiene gli indispensabili e completi contenuti dei motivi e delle argomentazioni dell’appello, se non inadeguati e generici riferimenti, per cui va dichiarato inammissibile;

12. le spese per legge seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

13. non si provvede alla regolazione delle spese per la parte intimata che non ha svolto attività difensiva;

14. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA