Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3968 del 29/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3968 Anno 2016
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA
sul ricorso 26175-2010 proposto da:
PISICCHIO GIUSEPPE C.F. PSCGPP6OLO2C9831, domiciliato
in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato OSCAR LOJODICE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
4601

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 29/02/2016

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e

ROSE, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, giusta delega
in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro
PISICCHIO GIUSEPPE C.F. PSCGPP6OLO2C9831;

avverso la sentenza n.

intimato

4320/2009 della CORTE

D’APPELLO di BARI, depositata il 16/12/2009 R.G.N.
4393/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA
DE MARINIS;
udito l’Avvocato STUMPO VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, accoglimento del
ricorso incidentale.

difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 dicembre 2009, la Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma della
decisione con cui il Tribunale di Trani dichiarava cessata la materia del contenderein
relazione alla domanda proposta da Giuseppe Pisicchio nei confronti dell’INPS avente ad
oggetto la riliquidazione del trattamento di disoccupazione agricola percepito, per l’anno
1992, nella misura inadeguata di 800 lire al giorno, condannava l’INPS a corrispondere

versata all’INPS a titolo di interessi nel corso del giudizio di primo grado, ribadendo la
compensazione delle spese di lite.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto dovuti gli interessi
legali sugli interessi accertati e dovuti per effetto della sentenza del Tribunale di Trani
perché accumulatisi per almeno sei mesi dalla data della domanda ed altresì la buona fede
dell’Istituto tale da legittimare la disposta compensazione delle spese.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Pisicchio, affidando l’impugnazione a due
motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS, che, a sua volta, ha proposto roicorso
incidentale articolato su un unico motivo, in relazione al quale il Pisicchio è rimasto
intimato. L’INPS ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si dispone la riunione al ricorso principale proposto da Giuseppe
Pisicchio del ricorso incidentale a sua volta proposto dall’INPS, essendo entrambi volti
all’impugnazione della medesima sentenza.
Con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c. in una con il vizio di motivazione, lamenta a carico della
Corte territoriale il mancato rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato per non aver, in conformità al petitum formulato, condannato l’INPS al
pagamento degli interessi anatocistici sulla somma accertata come dovuta a titolo di
rivalutazione monetaria per l’anno 1992, con decorrenza dalla data della domanda,
riconoscendo i richiesti interessi su una presunta ed indeterminata somma versata
dall’INPS a titolo di interessi nel corso del giudizio di primo grado.
Nel secondo motivo, proposto in via meramente subordinata dal ricorrente principale, i
denunciati vizi di violazione di legge, dedotti con riferimento agli artt.24, 38 e 111 Cost. e
91, 92, comma 2, 93 e 112 c.p.c., e di motivazione attengono alla statuizione della Corte
territoriale relativa alle spese di lite interamente compensate, statuizione qualificata
illegittima in quanto derivante dall’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte

all’assicurato gli interessi anatocistici, maturati, dal giorno della domanda, sulla somma

territoriale nel non ritenere assorbito in seguito all’accoglimento del primo motivo
d’appello, il secondo relativo alle spese di primo grado e così integralmente accolto il

gravame con attribuzione delle spese in favore dell’odierno ricorrente.
L’impugnazione proposta dall’INPS e articolata su un unico motivo è intesa a denunciare a
carico della Corte territoriale la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed
il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., per aver questa deciso in ordine alla domanda di

formulata dal Pisicchio con le conclusioni rese nell’atto d’appello, non trova riscontro
alcuno nei motivi di gravame sollevati dal medesimo con il predetto atto, omettendo
qualsiasi pronunzia sull’eccezione di inammissibilità tempestivamente sollevata
dall’Istituto.
Prendendo le mosse dal motivo del ricorso incidentale, il cui esame è da ritenersi
logicamente prioritario, è a dirsi come lo stesso risulti pienamente fondato, anche aldilà del
vizio con esso denunciato, risultando la domanda già in origine improponibile in sede di
gravame, a fronte della pronunzia del giudice di prime cure dichiarativa della cessazione
della materia del contendere, tale da assorbire qualsiasi questione oggetto del giudizio così
definito.
Il ricorso incidentale va, dunque, accolto, derivandone l’assorbimento dei motivi del
ricorso principale.
La sentenza impugnata viene, pertanto, cassata in relazione al ricorso accolto e senza
rinvio, atteso che, per l’improcedibilità dell’appello, il processo non poteva essere
proseguito, imponendosi da parte di questa Corte la pronunzia ex art. 384 c.p.c. in punto
spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità che seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale, cassa la
sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, senza rinvio perché il giudizio non
poteva essere proseguito. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del
giudizio di appello, che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi e
del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.000,00
per compensi, oltre accessori di legge

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 dicembre 2015
Il Consigliere est.

Il resi nte

condanna dell’INPS al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., che,

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