Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3968 del 19/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 19/02/2018, (ud. 26/10/2017, dep.19/02/2018),  n. 3968

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello, confermando la pronuncia di prime cure, ha respinto la domanda proposta da V.G., Dirigente Superiore Amministrativo presso la Regione Sicilia dall’1/7/1986, rivolta a sentir riconoscere in capo alla stessa il diritto all’attribuzione della seconda fascia dirigenziale e alle conseguenti differenze retributive. La V. aveva dedotto che l’Ente l’aveva inserita unilateralmente tra i dirigenti di terza fascia, in seguito al procedimento di accesso alle nuove cariche dirigenziali previsto dalla L.R. n. 10 del 2000, mentre le sarebbe spettato l’inquadramento superiore. Di contro, il Giudice dell’Appello ha accertato come l’inquadramento corrisposto fosse legittimo in assenza del diploma di laurea, richiesto dall’art. 9, comma 3 predetta L.R.. La stessa Corte, sul medesimo presupposto dell’esattezza dell’attribuzione della terza fascia dirigenziale, ha infine respinto la domanda di risarcimento del danno, negando la ricorrenza di un pregiudizio di natura economica e professionale, e di un danno all’immagine e alla dignità personale in capo all’appellante.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, V.G. con tre censure, cui oppone difese la Regione Sicilia, Assessorato Agricoltura e Foreste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la prima censura parte ricorrente deduce “Omessa od insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 10 del 2000, art. 6. Violazione e falsa applicazione del D.P. Regione Sicilia n. 10 del 2001, art. 37. Violazione del principio fondamentale europeo di uguaglianza e non discriminazione. Violazione degli artt. 20,21,23,33,41,47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Violazione dell’art. 1 del protocollo n. 12 alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU). Violazione degli artt. 8 (già art. 3 par. 2 TCE), 10, 19 (già art. 13 TCE), 153 par. 1 (già art. 137 par. 1 TCE) TFUE. Violazione degli artt. 2, 3 Par. 3, 9 (già art. 8 TUE) TUE. Violazione degli artt. 1 (già art. 1 par.1 Direttiva 76/207/CEE, art. 1 direttiva 86/378/CEE, art. 1 Direttiva 97/80/CEE, 4 (già art.1 Direttiva 75/117/CEE), art. 14, par.1 (già art. 2, par. 1 e art. 3),par. 1 Direttiva 76/207/CEE, art. 2, par. 1 Direttiva 97/80/CE, Direttiva 2006/54/CE. Violazione degli artt. 1,2 par. 1 Direttiva 2000/78/CE. Violazione dell’art. 3 Cost. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3)”.

La ricorrente, da quindici anni inquadrata nel ruolo di Dirigente Superiore amministrativo della Regione Sicilia, in età prossima alla pensione, madre di cinque figli, sarebbe stata illegittimamente re-inquadrata nella terza fascia dirigenziale, prevista per i dirigenti amministrativi e tecnici dalla L.R. n. 10 del 2000, in forza della cui attuazione da parte dell’Amministrazione, molti di coloro tra quelli che avevano ricevuto lo stesso inquadramento erano stati, fino a quel momento, a lei sott’ordinati. La ricorrente, pertanto, denuncia la violazione dei fondamentali principi di eguaglianza e non discriminazione così come sanciti dal diritto europeo e dal diritto interno.

2. Con la seconda censura deduce omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione degli artt. 1218,1175 e 1375 c.c..

Afferma la ricorrente che col decreto di approvazione del procedimento d’inquadramento (20/12/2002), l’amministrazione avrebbe modificato unilateralmente la sua fascia dirigenziale di appartenenza. Che detto decreto era intervenuto a distanza di molti mesi dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro del 31/12/2001 dal quale risultava che la V. era titolare di un incarico dirigenziale di seconda fascia. Il Giudice dell’appello non avrebbe considerato tale modifica unilaterale in contrasto con la natura privatistica del conferimento di funzioni dirigenziali, nè il grave danno economico che ne era conseguito per l’appellante.

Per quanto riguarda, infine, il fatto controverso e decisivo per il giudizio, sulla cui sussistenza parte ricorrente deduce che la pronuncia gravata, non abbia offerto una motivazione sufficiente, questo sarebbe individuato con riferimento alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della Regione.

3. La terza censura contesta omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Parte ricorrente chiede la cassazione della sentenza nella parte in cui questa ha statuito la compensazione delle spese sulla base del presupposto che l’insorgere del giudizio fosse dipeso da un errore della p.a., rilevando l’intrinseca contraddittorietà di una siffatta motivazione.

La prima censura è infondata.

L’inquadramento della V. nella terza fascia dirigenziale era intervenuto a seguito dell’attuazione della L.R. di riordino della dirigenza n. 10 del 2000, che, avendo istituito il ruolo unico articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e responsabilità, in sede di prima applicazione della legge, istituiva anche una terza fascia in cui era inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico equiparato, ai sensi della normativa previgente, e già in servizio alla data di entrata in vigore della legge (art. 6, comma 5).

La prima censura, deducendo in modo promiscuo i vizi di violazione di legge e di omessa pronuncia – il che introduce comunque un difetto di ammissibilità della stessa – finisce per risolversi in una critica generica dell’attuazione della legge regionale sul riordino della dirigenza da parte dell’Ente, ove alla trascrizione di singole norme si accompagnano affermazioni quali “…Orbene già si iniziano a scorgere i segni del pregiudizio arrecato alla ricorrente…” (p. 39 del ricorso) oppure doglianze per cui la ricorrente, che per oltre quindici anni aveva ricoperto la qualifica di dirigente di seconda fascia, all’età di quasi sessant’anni, ed essendo madre di cinque figli, si vedeva retrocessa al cospetto di dirigenti che da sempre erano stati a lei sott’ordinati, unicamente per il mancato possesso della laurea, dalle quali doglianze si fa conseguire che “…Orbene, una simile condotta e una simile previsione stridono apertamente con il principio di eguaglianza e non discriminazione, in tutte le sfaccettature di seguito sinteticamente esposte”, sfaccettature che, evidentemente, l’iter logico argomentativo della decisione non avrebbe colto.

Una siffatta prospettazione si colloca totalmente fuori dalla possibilità di deduzione in giudizio del vizio di violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione. Per “discriminazione”, infatti, in quanto violazione del principio di eguaglianza, non s’intende genericamente ogni differenza di trattamento – come rappresenta la ricorrente – bensì quel trattamento diverso e deteriore rispetto al trattamento di altri appartenenti alla stessa classe di persone, basato su di un fattore di discriminazione. Tanto la nozione di eguaglianza che quella di discriminazione, rimandano a un concetto di relazione, e come tale esse non possono non fondarsi su un giudizio comparativo.

Nella censura, tale complessità prospettica non è rappresentata, limitandosi il mezzo a declinare, in modo decontestualizzato alcuni dei capisaldi ordinamentali e giurisprudenziali di derivazione europea e interna, per poi suggerire che la sentenza avrebbe violato il principio di eguaglianza e non discriminazione con riguardo a plurime caratteristiche “sensibili” ritenute sussistenti in capo alla ricorrente, con riguardo agli altri dipendenti a lei sott’ordinati, all’appartenenza di genere, all’età, alle responsabilità familiari, e concludendo tale analisi con la considerazione del tutto generica che la vicenda avrebbe potuto essere scongiurata dall’amministrazione “…tributando quanto dovuto a chi ne aveva maturato sul campo il diritto” (p. 53 del ricorso). E’ di chiara evidenza come a tale affermazione non possa certamente attribuirsi il valore di una deduzione comparativa del danno rispetto al trattamento di altri dipendenti, appartenenti alla stessa classe della ricorrente, basato su uno dei molteplici fattori di discriminazione solo astrattamente invocati.

La seconda censura è egualmente infondata.

Essa non è in grado di vulnerare la motivazione della Corte territoriale, la quale ha puntualmente giudicato che la V. non potesse vantare alcun diritto all’inquadramento nella seconda fascia dirigenziale poichè non in possesso del diploma di laurea richiesto dalla normativa di legge regionale (L.R. n. 10 del 2000, art. 9, comma 3) quale requisito di accesso per quell’inquadramento. La pronuncia gravata affronta la difformità testuale tra contratto e decreto dirigenziale di approvazione della procedura nell’ottica del mero errore materiale in cui sarebbe incorso l’Ente, confermato dall’individuazione univoca nei due documenti dell’oggetto dell’incarico e della sua durata, sgombrando così il campo dalla diversa conclusione, auspicata dalla ricorrente, che quell’errore possa dar titolo a rivendicare un inquadramento superiore in assenza del requisito richiesto del possesso del diploma di laurea.

La terza e ultima censura è infine inammissibile.

La Corte territoriale a conferma di quanto stabilito dal Tribunale, nel motivare sull’errore materiale commesso dall’Ente, ha sostenuto che la questione della dedotta illegittimità della modifica contrattuale è rimasta assorbita, potendo ammettersi che la ricorrente avesse mai acquisito un diritto all’inquadramento nella qualifica di dirigente di seconda fascia.

La censura non si appunta su tale ratio, limitandosi a chiedere la caducazione della statuizione sulle spese. Sotto questo profilo essa è, tuttavia, inammissibile, perchè la ricorrente è priva d’interesse in quanto al rigetto dell’appello e della domanda originaria, in questa sede confermato, avrebbe dovuto seguire per il principio della soccombenza la condanna alle spese giudiziali.

Pertanto, non meritando le censure accoglimento, il ricorso è rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei confronti del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’Udienza, il 26 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA