Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3968 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. I, 19/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 19/02/2010), n.3968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26070/2008 proposto da:

R.P. (c.f. (OMISSIS)), B.D. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ANDREA

DORIA 48, presso l’avvocato ABBATE Ferdinando Emilio, che le

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

24/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato RANIERI RODA, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, R.P. + 1 impugnavano il decreto della Corte di Appello di Roma in data 22/01/07, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma nei loro confronti, quale equa riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata di procedimento, in punto decorrenza degli interessi legali nonchè determinazione e liquidazione delle spese di giudizio.

Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ricorrenti hanno presentato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass n. 2382 del 2003; n. 18105 del 2005) gli interessi decorrono dalla domanda e non dalla pronuncia.

Quanto alla determinazione delle spese di giudizio in primo grado, va precisato che davanti alla Corte di Appello erano stati presentati separati ricorsi, e si è provveduto alla riunione, all’esito dell’udienza in camera di consiglio. Per giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. n. 15954 del 2006) il provvedimento di riunione lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e la pronuncia, formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause originarie, pur aventi il medesimo oggetto; la liquidazione delle spese giudiziali va effettuata, in relazione ad ogni singolo giudizio.

Così accolti i motivi proposti, va considerato assorbito quello relativo alla liquidazione delle spese, asseritamente inferiori alle tariffe, dovendosi rideterminare le stesse per il giudizio di merito.

Va pertanto cassato il decreto impugnato.

Può decidersi nel merito: le spese del giudizio di merito, liquidate come da dispositivo per ogni singola posizione, andranno moltiplicate, con riferimento ai ricorsi proposti in primo grado (nella specie due ricorsi; entrambi i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione).

Le spese seguono la soccombenza anche per il presente grado e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti gli interessi legali dalla domanda, e le spese giudiziali, che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 100,00 (50 x 2) per esborsi, Euro 1.200,00 (600 x 2) per diritti ed Euro 980,00 (490 x 2) per onorar, oltre spese generali ed accessori di legge, e che dispone siano distratte in favore dei difensori antistatari; per il giudizio di legittimità, in Euro 900,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte in favore dell’avvocato ABBATE antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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