Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3968 del 18/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3968 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 31353-2006 proposto da:
SPALLINA

LUCIA

DOMENICA

C.F.SPLDNC54048F892L,

C.F.SPLLCU33T48F892W,

SPALLINA

SPALLINA

PIETRA

C.F.SPLPTR51B58F892X, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato IRACI SAPERI
2012

GIACOMO;
– ricorrenti –

2107
contro

MANGIONE LUIGI, MANGIONE GIUSEPPE;
– intimati –

Data pubblicazione: 18/02/2013

avverso la sentenza n. 300/2006 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 22/08/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso limitatamente al sesto
motivo, rigettati gli altri.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Da la decisione impugnata si ricava che con sentenza del 5.2.2003 il
Tribunale di Nicosia condannava Luigi e Giuseppe Mangione a demolire ed
arretrEre la parte del fabbricato di loro proprietà, sito in Villadoro, fino alla

nonché al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio.
L’impugnazione principale proposta dai Mangione e quella incidentale
avanzata da Lucia, Pietra e Domenica Spallina, quali eredi di Michele
Spallina, nelle more deceduto, erano respinte dalla Corte d’appello di
Caltarissetta, che compensava le spese per due terzi, ponendone la restante
frazione a carico degli appellanti.
Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte nissena
osservava, in ordine all’appello incidentale, diretto ad ottenere la condanna
dei Mangione a demolire il loro edificio fino a riportarlo alla volumetria
originaria e a quella di 244,44 mc. legittimamente realizzabile, che le
limitazioni della volumetria, essendo dettate a tutela di interessi generali
urbanistici, legittimavano la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente
st Uni, ma non anche la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, consentita
dall’art.872 c.c. solo in presenza di violazione delle norme sulle distanze.
devExa, quindi, che nella controversia tra privati era destinata a rimanere
priva di rilievo l’esistenza e la legittimità dei provvedimenti amministrativi di
concessione dello ius aedificandi, i quali esaurivano la propria rilevanza
giuridica nel rapporto pubblicistico tra la P.A. e il privato richiedente.
In ordine all’ulteriore motivo dell’impugnazione incidentale sulla corretta
identificazione del confine rispetto al quale misurare la prescritta distanza di
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distanza di 5 m. dal confine col fondo di proprietà di Michele Spallina,

cinque metri che entrambe le parti erano tenute a rispettare, la Corte
territoriale osservava che il confine era stato correttamente individuato dal
Tribunale con la linea di demarcazione della particella 442, di proprietà
Spallina, dalla contigua particella 174, di cui i Mangione erano comproprietari

la pretesa delle appellanti incidentali di considerare ai ‘fini del distanziamento
non il confine tra le ridette due particelle, ma la linea di demarcazione tra il
mapp. 174 ed il mapp. 421, quest’ultimo di proprietà esclusiva dei Mangione.
Infine, quanto alla censura riguardante l’asserita mancata applicazione
de1l’art.9 del D.M. n.1444/68, che impone, per gli edifici ricadenti in zone
territoriali diverse da quella A, il rispetto della distanza minima assoluta di
dieci metri fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, la Corte siciliana
ossenava che detta norma presupponeva una realtà fattuale diversa da quella
rilevala non esistendo sul fondo di proprietà Spallina, allo stato non edificato,
alcuna costruzione finestrata.
Per la cassazione di detta sentenza Lucia, Pietra e Domenica Spallina
propongono ricorso, affidato a sei mezzi d’annullamento.
Luigi e Giuseppe Mangione non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo si deduce la falsa ed “erronea applicazione”
dell’ait.873 c.c. e dell’art.23/B del regolamento edilizio vigente nel comune di
Nieos-ia, nonché il vizio di contraddittorietà della motivazione su di un punto
(rectizis, fatto) decisivo e la nullità della sentenza, ai sensi dell’art.360, nn. 1 e
3 (recte, 4) c.p.c.

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insieme con i titolari di altri fondi limitrofi. Conseguentemente, era infondata

Premesso che tra le rispettive proprietà esclusive delle parti s’interpone una
particella (mapp. 174) appartenente pro quota ai Mangione e a terzi, parte
ricorrente richiama l’indirizzo di Cass. n.7525/02, in base alla quale in tema di
distanze tra costruzioni, il distacco da osservare, per il proprietario che

inedif cabile (appartenente ad un terzo, ovvero comune ai proprietari dei due
fondi vicini non contigui) di larghezza minore della distanza minima da
osservare tra fabbricati, deve essere calcolato da una linea ideare di confine
equidistante dai due fondi (situata, pertanto, sulla mezzeria dell’area
interm edia) tutte le volte in cui la distanza stessa, prescritta dallo strumento
urbanistico locale, debba osservarsi tra fabbricati. Tale principio non è, per
converso, applicabile qualora il distacco minimo assoluto sia, invece, imposto
tra la nuova opera ed il confine, poiché, in tal caso, il distacco stesso si
identifica sempre con la linea di separazione tra l’area intermedia ed il terreno
del costruttore, non sussistendo le ragioni di equilibrio che giustifichino il
ricorso al suddetto criterio, e dovendo anche il proprietario del fondo vicino,
che decida di edificare successivamente, rispettare la medesima distanza dal
confine.
Per contro, afferma parte ricorrente, la Corte territoriale, stabilito che l’area
intermedia tra i fondi delle parti in causa era destinata a stradella privata, ha
ritenuto che la comproprietà di essa consentisse ai Mangione di inglobare
nella distanza di 5 m. rispetto al fondo Spallina anche detto spazio intermedio.
Formula, pertanto, il seguente quesito: “Dica codesta Ecc. ma Suprema
Corte se è conforme al disposto dell’art.873 c. c. integrato dal regolamento

locale che il proprietario, il quale intenda realizzare nel proprio fondo un
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intenda costruire su di un fondo diviso da quello limitrofo da un’area

fabbricato a confinare con una strade//a privata di passaggio ms’tituita per
atto pubblico e che si appartiene per quota ideale anche allo stesso, debba
arretrare il proprio edificio alla distanza di cinque metri dal confine della
strade/la privata esistente tra il suo fondo e il fondo del proprietario frontista

2. – Col secondo motivo è allegata la falsa ed “erronea applicazione”
dell’ait.9 D.M. n.1444/68, nonché la mancanza e l’assoluta contraddittorietà
della motivazione su un punto (rectius, fatto) decisivo della controversia e la
riullitè della sentenza, ai sensi dell’art.360, nn. 1 e 3 (recte, 4) c.p.c.
La Corte nissena, si sostiene, ha ritenuto — in contrasto con l’orientamento
di Cass. n. 7148/04 — che la disposizione dell’art.9 D.M. dì. non trovi
applicazione nella fattispecie, essendo il fondo di proprietà Spallina
inedif eato.
Foimula al riguardo il seguente quesito: “Dica l ‘Ecc.ma Corte se sia o
mano conforme a legge che chi intende costruire sul proprio fondo un edificio
deve ellocarlo alla distanza non inferiore di dieci metri dal confine de/fondo

del proprietario frontista se intende realizzare pareti finestrate, a prescindere
che sul fondo del proprietario frontista vi siano o meno già realizzate
costruzioni o che i fondi siano separati da una striscia di terreno inferiore a
dieci metri”.
3. – Il terzo motivo denuncia l’omessa applicaZione dell’ art.19 legge
n.21/70 e la mancanza di motivazione su di un punto (rectius, fatto) decisivo
per la controversia, nonché la nullità della sentenza, ai sensi dell’art.360, nn. 1
e 3 (rectius, 4) c.p.c.

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e.sistente al di là della stradella”.

Premesso che il comune di Nicosia rientra tra quelli di cui all’art.19 di
detta legge (che fa riferimento agli eventi sismici verificatisi in Sicilia
nell’autunno del 1967 e nel gennaio del 1968), norma in base alla quale il
ripristino in sito degli stessi immobili è consentito in deroga agli artt. 6, 7 e 8

superficie calpestabile rispetto alla situazione preesistente all’evento sismico,
parte ricorrente forma il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte se
sia conforme al disposto dell ‘art.19 legge 5.2.1970 n.21 e al D.M. 19.3.1999
che chi si trova ad essere proprietario di un immobile esistente in un comune
dichiarato zona sismica di secondo grado, qualora intenda demolire e
ricostruire il proprio immobile in sito, sia obbligato o meno a realizzarlo in
sito nel rispetto più assoluto del volume e della superficie preesistente e che
la viot azione di una siffatta disposizione lede il diritto soggettivo del vicino”.
4. – Col quarto motivo è dedotta la falsa ed “erronea applicazione”
dell’art.4 legge n.2248 del 1865 all. E, nonché la mancanza assoluta e la
contraddittorietà della motivazione su un punto (rectius, fatto) decisivo per la
contrcversia, nonché la nullità della sentenza, ai sensi dell’art.360, nn. 1 e 3
(recte. 4) c.p.c.
Lamentando che nel caso di specie la Corte d’appello non abbia
disapplicato la concessione edilizia n.88/89 rilasciata dal comune di Nicosia,
in qu2nto aveva autorizzato la realizzazione di un edificio della cubatura di
mc. 733,32 rispetto a quello assentibile, per le ragioni anzi dette, di mc.
244,44, formula il seguente quesito: “Dica l’Ecc.ma Corte se conforme
alle norme del vigente ordinamento giuridico che il giudice, per decidere una
controversia posta al suo esame da chi lamenta una lesione dipendente
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della legge n.1684/62, purché ciò non comporti alcun aumento di volume o di

dall’emanazione di un atto amministrativo, possa esaminare incidenter
tantum l’atto amministrativo e, dunque, disapplicandolo (sic), decidendo la
controversia nel merito secondo gli accertamenti compiuti”.
5. – Il quinto motivo lamenta la falsa ed “erronea applicazione” dell’art.92

un punto (rectius, fatto) decisivo della controversia e la nullità della sentenza
ai sensi dell’art.360, nn. 3 e 5 (recte, 4) c.p.c.
Sostiene parte ricorrente che nel ravvisare giusti motivi di compensazione
parziale nel rigetto sia dell’impugnazione principale, sia di quella incidentale,
la Corte nissena avrebbe mancato di rilevare che i Mangione avevano
impugnato la sentenza di primo grado con otto motivi, mentre l’appello
incidentale era limitato a cinque motivi.
Segue il quesito: “Dica l’Ecc.ma Corte se sia o meno confOrme ai principi
di diritto processuale che la compensazione delle spese debba essere motivata
con ragioni logiche e debba comunque essere rapportata all’intero
comportamento tenuto dalle pareti in causa nell’intero corso del gi,rclizio”.
6. •- Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art.24 legge n.794/42 e
della tariffa di cui alla Tab. A e B di cui al D.M. 8.4.2004 n.127, nonché la

mancanza e la contraddittorietà della motivazione su un punto (rectius, fatto)
decisivo della controversia e la nullità della sentenza ai sensi dell’art.360, nn.
3 e 5 (recte, 4) c.p.c.

La Corte territoriale, si sostiene, non avrebbe potuto liquidare per diritti di
procuratore C 300,00, pari ad un terzo circa del richiesto, e per onorari C
1.200,00, a fronte di una richiesta di E 5.500,00, senza fornire alcuna
motivazione.
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c.p.c., nonché la mancanza assoluta e la contraddittorietà della motivazione su

Segue il quesito: “Dica l ‘Ecc.ma Corte se sia o meno conforme ai principi
vigenti nel ns. ordinamento processuale che il Giudice, per ridurre la nota
,spese presentata in maniera analitica, ha l’obbligo giuridico di motivarne le
ragioni del perché non viene liquidata la somma richiesta o soltanto alcune

inderogabili nei minimi previsti”.
7. -• I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché inerenti alla
medesima quaestio iuris, sono infondati, anche se per ragioni che richiedono
una parziale correzione ex art.384, ult. comma c.p.c. della motivazione in
diritto della sentenza impugnata (basata sul fatto che della particella di terreno
intermedia i Mangione siano comproprietari).
7.1. – Questa Corte ha già avuto modo di osservare che allorché due terreni
finitimi sono separati da una striscia intermedia, inedificata o per qualsiasi
ragione inedificabile, e di larghezza inferiore al distacco dal confine prescritto
per le costruzioni, ciascuno dei proprietari deve costruire sul proprio fondo ad
una distanza, rispetto al confine con il terreno di proprietà aliena, che non sia
inferiore alla metà della differenza che residua sottraendo dal distacco
imposto dalla normativa edilizia la misura dello spazio occupato dalla striscia
di terreno interposta (Cass. nn. 3506/99 e 7129/93; v. arir÷e Cass. n.
20606/04, che però si limita a richiamare detto principio, applicato dal giudice
di merito; una soluzione sostanzialmente analoga era stata accolta da Cass. n.
34sor78, che tuttavia, a differenza dell’indirizzo in esame, non aveva escluso
l’applicabilità sia pur parziale del principio della prevenzione).
7.2. – A tale orientamento, che stabilisce, in sostanza, che nel computo
della distanza minima imposta dalla legge o dal regolamento locale la
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somme richieste anche in relazione al fatto che le Tariffe Forensi sono

larghezza della striscia di terreno interposta tra i due fondi debba essere
“neutralizzata” (così, in motivazione, la n. 3506/99 cit.), cioè eliminata
concettualmente, anche nel caso in cui la distanza sia imposta tra la
costruzione ed il confine, occorre dare continuità, soffermata l’attenzione su

7.2.1. – Quanto al primo, è ben vero che “finitimo” è perfettamente
sinonimico rispetto a “confinante” e che dunque a rigori un’area interposta tra
due fondi rende questi ultimi non reciprocamente confinanti. Tuttavia occorre
osseriare che allorquando l’area interposta e inedificabile abbia una larghezza
inferiore a quella prescritta per il distacco tra costruzioni o tra costruzione e
confine, e non si versi nell’ipotesi di cui all’art.879, cpv. c.c., l’inapplicabilità
della regola del distacco comporterebbe esattamente le medesime
conseguenze negative che l’art.873 c.c. e le disposizioni locali integrative
sono dirette ad evitare. Del tutto assenti indicazioni normative di segno
diverso, tali, cioè, da rendere plausibile la volontà del legislatore di accettare
un ta:e effetto pratico, s’impone mediante lo strumento dell’analogia o
dell’irterpretazione estensiva una soluzione che collochi la fattispecie entro
l’amb to di applicazione delle regole dettate in materia di distanze. Per di più,
va considerato che la stessa nozione di distanza non definisce un dato
meraniente strutturale, ma disciplina la relazione dinamica fra contrapposte
tàcolta edificatorie, sicché anche il concetto di fondi confinanti o finitimi deve
essere inteso in funzione dello scopo normativo ogni qual volta l’esercizio di
tali facoltà incroci le esigenze d’ordine pubblico e privato tutelate
congiuntamente dagli artt. 873 e ss. c.c.

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due aspetti della problematica.

7.2.2. – La seconda considerazione, che dà conto della preferenza
dell’indirizzo predetto rispetto a quello di Cass. n.7525/02 invocato dal
ricorrente, è data dal fatto che la giurisprudenza di questa Corte è ormai da
tempo attestata nel senso di ritenere che le norme degli strumenti urbanistici

o come distacco dal confine, o in rapporto con l’altezza delle stesse, ancorché
inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare
l’assetto del territorio, conservano il carattere integrativo delle norme del
codice civile, perché tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad
assicurare in modo equo l’utilizzazione edilizia dei suoli privati, e pertanto la
loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino (Cass.
mi. 7384/01, 6209/96 e 12918/91). Nel contesto edilizio, pertanto, le norme
degli strumenti urbanistici che impongono l’osservanza di una determinata
distanza della costruzione dal confine non esprimono una regola diversa
rispetto a quella codicistica basata sulla distanza tra fabbricati, ma una
differente tecnica di protezione interna alla medesima regola del distacco, che
in tutte le sue applicazioni va declinata unitariamente.
7.3. – Pertanto, ricondotta la fattispecie sotto gli artt.873 e ss. c.c. così
come integrati dall’intera disciplina degli strumenti urbanistici locali in tema
di disianze, viene meno anche il rilievo della giusta obiezione mossa a Cass.
n. 7525/02, ossia di non dare contezza del fondamento normativo del
reciproco diritto dei proprietari dei fondi confinanti di pretendere il rispetto di
una distanza maggiore di quella legale e calcolata non dal confine comune,

ma da quello col fondo intermedio.
8. – Il terzo motivo è infondato.
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che prescrivono le distanze nelle costruzioni, o come spazio tra !e medesime,

L’art.19 della legge n.21/70, che ha modificato e integrato il D.L. n. 79/68
convertito in legge n. 241/68, prevede deroghe alle prescrizioni edilizie in
materia sismica dettate dalla legge n. 1684/62, la quale, a sua volta, ha
carattere integrativo delle disposizioni di cui agli artt. 873 e ss. c.c. quanto

legge (cfr. Cass. nn. 4277/11 e 1695/04), cioè metri sei di distanza tra i muri
frontali degli edifici. Tali intervalli nella specie non vengono in rilievo, una
volta che i giudici di merito hanno disposto che la costruzione ‘di proprietà
Mangiane debba rispettare la distanza di metri cinque dal confine con il fondo
di proprietà Spallina e che quest’ultimo non è edificato.
9. – Anche la quarta censura non ha pregio.
La disapplicazione da parte del giudice ordinario del provvedimento
amministrativo presuppone che quest’ultimo attribuisca al soggetto che lo
invoca a proprio vantaggio una posizione soggettiva spendibile nel conflitto
con l’altra parte, sicché eliminato concettualmente il provvedimento e i suoi
effetti sulla controversia, questa possa essere decisa mediante l’applicazione
delle norme comuni.
Nella specie, è proprio e solo l’applicazione di quete ultime che consente
di dirimere la lite, atteso che il provvedimento di assenso alla costruzione non
attribuisce in nessun caso al suo destinatario alcun diritto nei confronti dei
terzi, essendo emesso salvo i diritti di questi ed esaurendo la propria rilevanza
nell’ambito del rapporto di natura pubblicistica tra il richiedente e la P.A.
stessa (giurisprudenza nota e costante di questa Corte: cfr. per tutte Cass. n.
12405/07).
10. – Il quinto motivo è infondato.
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agli intervalli di isolamento fra edifici così come previsti dall’art. 6 stessa

Ai sensi dell’art.92, secondo comma, prima ipotesi, c.p.c. la sOccombenza
reciproca, la quale costituisce ipotesi normativa di compensazione delle spese
che non richiede motivazione specifica, si configura con riguardo alle
domande e non alle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il

di entrambe le impugnazioni, non ha peso alcuno, ai fini dell’applicazione di
tale norma, il numero e la comparazione dei motivi proposti dalle parti a
sostegno dei rispettivi gravami.
11. – Anche il sesto motivo è infondato, perché presuppone che la
controversia abbia un valore indeterminabile e di particolare importanza (v.
pag. 28 del ricorso), mentre lo stesso ricorrente indica contraddittoriamente

– ai fini del contributo unificato un valore (determinato ai sensi dell’art.15, 4°
comma c.p.c.), di € 25,50 (v. pag. 30 del ricorso).
12. – In conclusione il ricorso va respinto.
13.

Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività

difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, 1’8.11.2012.

s pporta. Pertanto, nell’ambito di un giudizio d’appello conclusosi col rigetto

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