Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3968 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017,  n. 3968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8458/2014 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LEOPOLDO

FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO,

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Collegio dei Curatori,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio

dell’avvocato PIERLUIGI VALENTINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO BOSTICCO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2999/2014 del TRIBUNALE di MILANO, del

13/02/2014 depositato il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Fabio Cozzolino difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Valentino Pierluigi (delega avvocato Bosticco Paolo)

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 8458 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

“Il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da S.R. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. ed avente ad oggetto il pagamento e la collocazione in privilegio di prestazioni professionali forensi stragiudiziali e giudiziali sulla base delle seguenti argomentazioni:

l’opponente ha richiesto l’ammissione al passivo di Euro 23.333,32 per prestazioni stragiudiziali, per le quali deduce di aver emesso fatture; nonchè Euro 69.999,96 per prestazioni giudiziali come da preavvisi di fatture e note spese allegate per le quali si invoca la collocazione privilegiata ex art. 2751 bis c.c., n. 2. Il giudice delegato ha escluso il credito per prestazioni stragiudiziali e ha ammesso in via privilegiata per le giudiziali una somma molto minore.

Il Tribunale ha condiviso tale soluzione osservando in ordine alle prestazioni stragiudiziali che la lettera d’incarico era rivolta ad uno studio legale associato e che, inoltre, non recava data certa. Tale certezza non poteva essere tratta da documenti unilaterali quali le fatture o dall’avvenuto pagamento di altre fatture; i documenti prodotti erano tardivi e le prove per testi erano state formulate in modo inammissibile ed erano prive di supporto documentale.

In ordine alle prestazioni giudiziali 11 Tribunale ha ritenuta corretta la quantificazione del giudice delegato con ampia argomentazione in fatto.

Il S. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo nel primo motivo che la prova scritta della data certa di conferimento dell’incarico professionale (in data anteriore al fallimento), poteva ricavarsi dall’avvenuto pagamento di fatture anteriori al fallimento relative al medesimo incarico professionale; nel secondo ha contestato la valutazione d’inammissibilità e difetto di rilevanza delle prove testimoniali richieste nonchè la tardività della documentazione posta a sostegno delle stesse in quanto prodotta con l’atto introduttivo dell’opposizione allo stato passivo; nell’ultima parte della seconda censura ha rilevato che erroneamente era stato ritenuto che l’incarico fosse stato conferito allo studio legale associato e che comunque non si era trattato di una ratio dccidendi autonoma.

Si ritiene di dover prendere le mosse proprio da quest’ultima censura. Poichè il Tribunale ha espressamente ritenuto di dover prescindere dall’accertamento relativo alla legittimazione passiva deve ritenersi che la motivazione relazione alla mancata prova della cessione del credito in favore del ricorrente sia un obiter dictum rispetto all’esclusiva ratio decidendi relativa al difetto di data certa del contratto con il quale è stato conferito l’incarico professionale.

Rispetto a tale ratio entrambe le censure prospettate appaiono manifestamente fondate e possono essere trattate congiuntamente. Il Tribunale non ha fatto buon governo del principio, fermo nella giurisprudenza di questa sezione così massimato:

Il mandato professionale per l’espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, “ad substantiam” ovvero “ad probationem”, poichè può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice (nella specie, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare), tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto; inoltre, l’inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicchè il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso. (Cass. 2319 del 2016; 4705 del 2011).

Alla stregua di tale principio deve rilevarsi che la data certa del conferimento dell’incarico professionale può essere provata per testimoni e che i capitoli di prova orale riprodotti in ricorso (limitatamente a quelli relativi alle prestazioni stragiudiziali cap. da 1 a 9) hanno ad oggetto tali circostanze con conseguente necessità di riesaminarne la rilevanza (ferma l’ammissibilità) alla luce delle considerazioni svolte e del principio di prova scritta costituito dal pagamento di fatture relative ad altre prestazioni professionali stragiudiziali riguardanti il medesimo incarico, non risultando eseguito il ragionamento presuntivo alla luce complessiva (ovvero costituita anche dai cap. di prova testimoniale) dei mezzi di prova dedotti e richiesti dalla parte opponente.

Per quanto riguarda invece le prestazioni professionali relative all’attività giudiziale la valutazione del Tribunale è insindacabile in sede di giudizio di legittimità avendo ad oggetto esclusivamente il merito della quantificazione.

In conclusione il ricorso, ove si condividano i predetti rilievi deve essere accolto per quanto di ragione”.

Il Collegio ritiene di disporre la trattazione in pubblica udienza.

PQM

Dispone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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