Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3967 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3967 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: LORITO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso 17127-2013 proposto da:
COSENTINO NADIA C.F. CSNNDA83A66E409K, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo
studio dell’avvocato PASQUALE MOSCA, che la
rappresenta e diLende, ,JILIbta dlega in dtlìi
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
2017
4206

– intimata avverso la sentenza n. 37/2013 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 07/02/2013 R.G.N. 489/2012.

Data pubblicazione: 19/02/2018

n r.g 17127/2013

La Corte d’appello di Potenza rigettava l’appello proposto da Nadia
Cosentino nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, avverso la sentenza
emessa dal Tribunale della stessa sede, con cui era stata respinta – per
risoluzione del rapporto in ragione di mutuo consenso – la domanda intesa
a conseguire la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti
stipulati in data 1/8/2006, 2/11/2006, 11/4/2007 e 16/10/2007 ai sensi
dell’art.2 comma 1 bis d.lvo n.368/2001.
A fondamento del decisum la Corte distrettuale, respinta la configurazione
di una risoluzione del rapporto accertata dal primo giudice, argomentava
in ordine alla legittimità della clausola appositiva del termine in ragione
cella acausalità del contratto sancita dal legislatore; deduceva altresì la
novità della eccezione sollevata dalla ricorrente, relativa al rispetto della
clausola di contingentamento da parte della società Poste Italiane, giacchè
in primo grado era stata dedotta la sola violazione del limite percentuale
rispetto all’intero organico aziendale, laddove in sede di gravame era stata
denunciata la violazione delle disposizioni con riferimento al personale
addetto al più limitato settore propriamente postale.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la Cosentino, sulla
base di due motivi;
ia società intimata non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
i. Con due motivi si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2
d.lgs. n.368/2001.
Si deduce che l’onere di deduzione e prova del rispetto della percentuale
di personale da assumere con contratto a tempo determinato grava sul
datore di lavoro, mentre il lavoratore può limitarsi ad affermarne
l’inosservanza.
La circostanza che la misura massima dei contratti a termine fosse da
applicare al solo organico del servizio di recapito non mutava la sostanza
della problematica né rendeva inammissibile la domanda di tutela della
lavoratrice “perché la legge è stata interpretata nel senso che il limite ex
art.2 comma 1 bis è riferibile esclusivamente ad un ben determinato tipo
di personale e non alla generalità dell’organico di Poste Italiane”. Si
precisa, quindi, che la società non aveva dimostrato efficacemente in
giudizio di aver .rispettato la percentuale di contingentamento riferita al
solo personale addetto al recapito così come previsto dalla legge.

RILEVATO CHE

n. r.g. 17127/2013

2. I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome connessi, vanno disattesi.
La ricorrente, nella articolazione delle esposte censure, muove dalla
considerazione che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare il
rispetto della cd. “clausola di contingentamento”; procede quindi, alla
definizione del contenuto della clausola stessa, con riferimento precipuo
alla platea del personale destinato al servizio postale di recapito, secondo
quanto dedotto in grado di appello, con allegazione difforme rispetto a
quella proposta in prime cure.
3. Premesso che corretto in diritto, è il principio invocato dalla ricorrente
in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio relativo al rispetto della
percentuale di personale da assumere con contratto a tempo determinato,
gravante sulla parte datoriale – principio che, peraltro, non risulta violato
dalla sentenza impugnata che si muove sul diverso piano della novità delle
allegazioni formulate dalla ricorrente in grado di appello – non può
sottacersi che la doglianza non appare condivisibile, proponendo una
esegesi dell’art.2 comma 1 bis d. Igs. n.368/2001 non coerente con la
lettera della disposizione né con la ratio che la sottende.
4. Secondo l’insegnamento di questa Corte (vedi ex plurimis, Cass.
2/7/2015 n.13609), invero, in tema di contratto di lavoro a tempo
determinato, l’art.2, comma 1 bis, del d.lgs. 6 settembre 2001, n.368, fa
riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene
l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle Poste – e non
anche alle mansioni dei lavoratore assunto, in coerenza con la “ratio” della
disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n.
214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo
svolgimento del cd. “servizio universale” postale, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva
1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso
Jiio strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto
delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che
al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di
lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali
!sull’organico aziendale) e di comunicazione previsti dall’art. 2, comma 1
bis, del d.lgs. n. 368 del 2001.

Si deduce altresì l’erroneità della sentenza laddove sostiene la legittimità
dei “primi tre contratti” a termine stipulati ex art.2 c.1 bis d.lgs.
n.368/2001, a prescindere dal loro contenuto materiale, deducendosi la
mancanza, negli stessi, del minimo riferimento al rispetto della
percentuale di còntingentamento.

n. r.g. 17127/2013

5.

La tesi prospettata dal ricorrente a fondamento della critica, modulata

6. Le considerazioni esposte assorbono logicamente l’ulteriore censura pure non ritualmente formulata sotto il profilo di “omessa pronuncia su un
punto decisivo della controversia” piuttosto che di omessa motivazione su
un punto decisivo della decisione – con la quale si critica la sentenza
impugnata in ordine alla mancata disamina delle eccezioni “relative alle
ricordate violazioni dei contratti a termine” il cui scrutinio, se
correttamente compiuto, avrebbe dovuto condurre all’accoglimento della
domanda.
Del pari assorbita è l’ulteriore doglianza con la quale si stigmatizza
i impugnata sentenza per aver attribuito piena legittimità ai primi tre
contratti a termine, pur in mancanza “del benché minimo riferimento al
rispetto della percentuale di contingentamento”; la stessa si palesa,
invece, priva di fondamento laddove critica la statuizione con la quale la
Corte di merito ha ritenuto sufficiente, al fine della verifica della legittimità
del termine, “il rispetto dei requisiti di tempo e di contingentamento
previsti dalla legge stessa”,..prescindendo “da qualsiasi obbligo di
motivazione”.
7. La pronuncia impugnata è infatti corretta sul versante giuridico, perché
coerente con gli approdi ai quali è pervenuta questa Corte, secondo cui
(vedi Cass. SS.UU. 31/5/2016 n. 11374) le assunzioni a tempo
determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore
cene poste, che presentino i requisiti specificati dal comma 1 bis dell’art. 2
del d.lgs. n. 368 del 2001, non necessitano anche dell’indicazione delle
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi
del comma 1 dell’art. 1 del medesimo d.lgs., trattandosi di ambito nel
quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata
‘ex ante” direttamente dal legislatore.
8. In definitiva al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

3

sulla circostanza che “Poste Italiane s.p.a. non abbia dimostrato
efficacemente in giudizio di aver rispettato la percentuale di
contingentamento riferita al solo personale addetto al recapito”, non può
essere condivisa per i motivi esposti, essendo fondata su di una
interpretazione della norma regolatrice della fattispecie non conforme a
diritto perché non coerente con i dicta giurisprudenziali ai quali si è fatto
richiamo.

r.g. 17127/2013

Nessuna statuizione va emessa in ordine alla regolamentazione delle

spese inerenti al presente giudizio di legittimità, non avendo la società

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e
viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art.1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il
comma 1 quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comrna I quater, del d.P.R. n. 115\02, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma I bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 26 ottobre 2017.

intimata svolto attività difensiva.

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