Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3966 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3966 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: PERINU RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 15757-2012 proposto da:
GRANDE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DI VILLA MASSIMO 39,
dell’avvocato ROBERTO ACCIVILE,

presso lo studio
rappresentato e

difeso dall’avvocato GIAMPAOLO RAIA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

contro
2017
4085

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 19/02/2018

Avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO
RICCI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 492/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 23/04/2012 R.G.N.

2206/2009.

RILEVATO IN FATTO
che, Grande Antonio impugna la sentenza n. 492, depositata il 23 aprile
2012, con la quale la Corte d’appello di Catanzaro aveva riformato la pronuncia
del giudice di prime cure, che ne aveva accolto la domanda avente ad oggetto
il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità;
che, la Corte di secondo grado riformava tale pronuncia, ritenendo che
risultasse insussistente il requisito della disoccupazione in capo all’odierno
ricorrente;
che,

avverso tale pronuncia ricorre per cassazione Grande Antonio
affidandosi a due motivi con i quali in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3, c.p.c. denuncia la violazione dell’art. 437 c.p.c., e dell’art. 2, comma 2,
della legge n. 222 del 1984, ed in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., lamenta
l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio;
che, l’INPS difende con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.
437 c.p.c., e, 2, comma 2, I. n. 222 del 1984, per avere la Corte territoriale
ritenuto che l’eccezione della mancanza del requisito della disoccupazione
potesse essere fatta valere per la prima volta nel giudizio d’appello, in quanto
tale requisito sarebbe un elemento costitutivo del diritto alla prestazione e non
già una mera condizione dell’erogazione della stessa;
che, con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 360 n. 5, c.p.c.
per avere omesso la Corte di merito di motivare in ordine ad un fatto decisivo
per il giudizio, rappresentato dalla circostanza che sulla base della
documentazione in atti risultava lo stato di malattia del ricorrente
i

Udienza del 18 ottobre 2017 – Aula B
n. 33 del ruolo – RG n. 15757/12
Presidente:D’Antonio – Relatore:Perinu

dall’1/1/2008 al 31/5/2009, e che da tale ultima data decorreva la cessazione
da qualsivoglia attività lavorativa;
che, la Corte di merito ha fondato il pronunciamento oggetto del presente
giudizio, sulla base di una duplice considerazione: 1) la pensione di inabilità ai
sensi della I.n. 222/1984, é incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi
attività lavorativa
dipendente o autonoma; 2) il requisito del mancato
svolgimento di attività lavorativa costituisce elemento costitutivo del diritto e

che, in considerazione di ciò, ritiene il Collegio si debba accogliere il
ricorso sulla base di quanto segue;
che, infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che dal complesso
delle disposizioni dei commi primo, secondo e quinto dell’art. 2 della legge n.
222 del 1984 si desume che la situazione di assoluta e permanente
impossibilità lavorativa in cui il soggetto versi per infermità e il requisito
contributivo costituiscono gli unici requisiti necessari e costitutivi per il
riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, ma che il godimento di
redditi di lavoro si pone come condizione ostativa per l’erogabilità della
prestazione, e che, tuttavia, ove sia stata accertata o non contestata (come
nel caso di specie) la presenza dei suddetti requisiti, il giudice che non giunga
al relativo accertamento non può respingere la condanna dell’Istituto
assicuratore all’erogazione della prestazione, ma ha l’obbligo di emettere

sentenza con cui, accogliendo la suddetta domanda, subordina la decorrenza
del beneficio al verificarsi dei fatti di condizione (Cass. n. 22406 del 2015Cass. n.9902 del 2012);
che, quindi, in buona sostanza, il requisito della disoccupazione non
rappresenta elemento costitutivo del diritto alla pensione, bensì semplice
e quindi, solo, sulla
“condicio iuris”, incidente sul relativo contenuto

decorrenza della prestazione;
che, pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso, con conseguente
assorbimento del secondo motivo;
che, alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata va cassata e la
causa deve essere rimessa ad altro giudice d’appello, designato come in
dispositivo, il quale dovrà attenersi a quanto sopra indicato in punto di diritto.
Il giudice del rinvio provvederà, inoltre, alla regolamentazione delle spese del
giudizio di Cassazione.

P.Q.M.
2

non già una mera condizione di erogazione del beneficio;

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla
Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la liquidazione
delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18.10.2017.

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