Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3966 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25465-2018 proposto da:

RIS.CO SOCIETA’ RISCOSSIONI COMUNALI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRANCESCO DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA,

rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO DEL FEDERICO, PIERO

SANVITALE;

– ricorrente –

contro

M.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 94/1/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR dell’Abruzzo, con sentenza n. 94/1/2018, depositata il 1.2.2018 rigettava l’appello di Risco s.r.l. società riscossioni comunali s.r.l. nei confronti di M.A.M. avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Chieti che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento ICI relativo alle annualità 2010 e 2011.

Avverso la sentenza della CTR il concessionario ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

La contribuente non ha spiegato difese.

Con il motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, e dell’art. 2697 c.c., della legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere a CTR ritenuto integrato il presupposto dell’esenzione IMU per il solo fatto della residenza anagrafica della contribuente senza considerare che il coniuge risiedesse in un altro comune e che, pertanto non era configurabile il requisito della dimora abituale dei coniugi nell’immobile di (OMISSIS).

La censura è fondata.

Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, così come modificato della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b), con decorrenza dal 1 gennaio 2007 perchè possa farsi luogo alla detrazione d’imposta occorre che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo “intendendosi per tale salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica”. Si precisa nell’ultimo periodo del citato decreto n. 504 del 1992, art. 8, che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente (…) e i suoi familiari dimorano abitualmente”.

L’interpretazione che di tale norma ne ha dato Cass. sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14389 è la seguente “in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari”. Non vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento cui è stata data continuità con due recenti pronunce (cfr. Cass. n. 15444/2017 e n. 13062/2017).

Nel caso di specie è incontestato che solo la M. aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di (OMISSIS) al Mare mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, aveva residenza in altro Comune.

La CTR ha accertato che la ricorrente dimorava nell’immobile, ma non ha accertato se nell’immobile dimorasse l’intero nucleo familiare. A tanto provvederà il giudice di rinvio.

Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione anche per le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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