Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3966 del 18/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 3966 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: FALASCHI MILENA

Data pubblicazione: 18/02/2013

Vizi occulti —
Configurabilità Esclusioni

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30908/06) proposto da:
EDIL 90 s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza
di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Alberto Cassini del foro di Pordenone ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Francesca Infascelli (studio Di Noto) in
Roma, via delle Milizie n. 76;
– ricorrente contro
C.E.A.F. s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv.to Luciano Falomo del foro di Pordenone, in virtù di procura speciale apposta a margine
del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso Io studio dell’Avv.to Stefano Pontesilli in
Roma, via Francesco Orestano n. 21;

2,0&117_,

1

;10

controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 143 depositata il 17 febbraio 2006 e
pubblicata il 20 marzo 2006.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 6 novembre 2012 dal

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto
Libertino Russo, che — in assenza delle parti costituite – ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 1999 la C.E.A.F. s.r.l. evocava, dinanzi al
Tribunale di Pordenone, la EDIL 90 s.r.l. esponendo di avere acquistato dalla convenuta fondo
edificabile, sito in Pordenone, e che nell’eseguire lo scavo per le fondazioni degli edifici da
realizzare, venivano trovate interrare tre cisterne, due in ferro ed una in cemento, contenenti
materiali liquidi non meglio identificati, per la cui eliminazione aveva sopportato l’esborso di £.
14.187.800; tanto premesso, chiedeva la condanna della società venditrice al rimborso delle
predette spese.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della società convenuta, la quale assumeva che la
società acquirente aveva comperato il fondo ben sapendo la precedente destinazione dello

Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

stesso, quale autoparco comunale, né i manufatti interrati incidevano sull’uso proprio del bene
acquistato ai fini dell’edificazione, il giudice adito, accoglieva parzialmente la domanda attorea e
per l’effetto condannava la convenuta al pagamento della somma di £. 6.000.000 ritenendo che
nella specie non trovasse applicazione l’art. 1490 c.c. ma ipotesi di responsabilità precontrattuale
della venditrice sulla scorta dell’art. 1337 c.c..

2

ruul

In virtù di rituale appello interposto dalla C.E.A.F., con il quale lamentava la mancata applicazione
della norma invocata, risultando la riduzione del valore del bene venduto dal costo delle opere
necessarie all’eliminazione dei vizi, la Corte di appello di Trieste, nella resistenza dell’appellata
EDIL 90, che proponeva anche appello incidentale, denunciando vizio di ultra petizione,

responsabilità della venditrice e per l’effetto la condannava al pagamento della somma d €.
7.327,38, oltre interessi.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava che effettivamente il giudice
di prime cure aveva pronunciato condanna ultra petita fondata su responsabilità precontrattuale,
non formulata, giacché parte appellante, anche in secondo grado, aveva insistito nel prospettare
l’esistenza di un vizio redibitorio per essere la presenza di strutture interrate di ostacolo alla
utilizzabilità del fondo secondo la destinazione edificatoria, prevista in contratto, domanda che
andava accolta non potendo essere eseguita alcuna costruzione senza l’adeguato
posizionamento delle fondamenta. Né era stato rappresentato alla società acquirente l’uso
pregresso del bene, che — di converso — non era ignoto alla società venditrice.
Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione
la EDIL 90, affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito la C.E.A.F. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare l’unico motivo del ricorso, con il quale la EDIL 90 lamenta la violazione e
falsa applicazione, oltre al vizio di motivazione, degli artt. 1490 e 1494 c.c. in relazione all’art.
1455 c.c., occorre considerare — in via pregiudiziale — l’eccezione di inammissibilità ed
irricevibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della EDIL 90 sollevata dalla
controricorrente.
Al riguardo vanno, innanzitutto, valutate le vicende che hanno riguardato la società ricorrente.

accoglieva entrambi gli appelli e in riforma della decisione del giudice di primo grado accertava la

Dal certificato storico rilasciato dalla Camera di Commercio di Pordenone, prodotto dalla
resistente unitamente al controricorso, risulta che la EDlL 90 s.r.l. in data 21 giugno 2001 ha
deliberato il proprio scioglimento e messa in liquidazione, delibera che risulta registrata in data
28.6.2001 ed iscritta il 16.7.2001, data quest’ultima in cui è stata iscritta anche la nomina del

dal Registro delle Imprese, presentata istanza ex art. 2495 c.c. dalla medesima società, per
chiusura della liquidazione, come risulta dalla prodotta visura camerale. Il ricorso per cassazione
risulta essere stato notificato il 6 novembre 2006, rilasciata procura speciale dal Cancian all’avv.to
Alberto Cassini nell’interesse della società.
Questa Corte, con decisione a Sezioni Unite, del 22 febbraio 2010 n. 4060, ha affrontato la
questione della efficacia della cancellazione (e della iscrizione) delle società commerciali dal
registro delle imprese (istituito con la legge n. 580 del 1993) e risolvendo un contrasto ha sancito
che l’effetto estintivo, cioè costitutivo, della cancellazione dell’iscrizione delle società di capitali e
cooperative, introdotto con l’art. 2495 c.c. novellato, vale anche per le cancellazioni e per le
società costituite precedentemente alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 6 del 2003 (ossia
dal 1°.1.2004), cui consegue la perdita della capacità della personalità della società che di essa è
dotata (e della legittimazione dell’ente), pur perdurando rapporti o azioni in cui essa è parte (in tal
senso, Cass. 16 luglio 2010 n. 16758).
Gli stessi principi sono applicabili anche al caso di specie nel quale la società EDIL 90 s.r.1.,
cancellata prima della proposizione del ricorso per cassazione, ha manifestato di non avere più
interessi da tutelare come società, proposto peraltro il ricorso in forza di una procura rilasciata
oltre due dopo la cancellazione della società e, quindi, nonostante l’estinzione del soggetto
conferente.

4

liquidatore della società, il sig. Antonio Cancian. In data 16.1.2004 la società è stata cancellata

In conclusione il ricorso, proposto da soggetto privo di capacità giuridica e processuale deve
essere dichiarato inammissibile; le spese di lite, stante la novità delle questioni trattate, devono
essere compensate.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
dichiara interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2″ Sezione Civile, il 6 novembre 2012.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA