Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3966 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 18/02/2011), n.3966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11628-2006 proposto da:

G.I., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIULIO

CESARE CORDARA 36 presso lo studio dell’avvocato MENNELLA MONICA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CIANCI STEFANO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 67/2005 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 22/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. PERSICO Mariaida;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con sentenza n. 312/2003 dichiarava inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 21, il ricorso proposto da G.I. con il quale, in relazione agli immobili (sub 101 e 102) siti in (OMISSIS), chiedeva alla Commissione Provinciale Tributaria l’annullamento dei dati acquisiti attraverso una visura effettuata, essendo palese che tale unità immobiliare è da considerarsi in categoria A/2 e non A/7. La contribuente proponeva appello. L’ufficio resisteva. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello. Contro tale sentenza, di cui in epigrafe, la contribuente propone ricorso per cassazione articolato su due motivi;

l’agenzia resiste depositando controricorso.

Motivazione:

La contribuente con il primo motivo del ricorso deduce la violazione e omessa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 29, 49 e 61, e dell’art. 274 c.p.c. per non avere il giudice a quo riunito in fase di appello i procedimenti nati dai due distinti ricorsi da lei proposti avvero il medesimo classamento, pur essendovi identità oggettiva e soggettiva; chiede inoltre la riunione in cassazione dei suddetti procedimenti. La censura, a prescindere dai profili di inammissibilità per carenza di autosufficienza, è infondata. Come infatti rileva la stessa ricorrente, il rifiuto della chiesta riunione può ben dipendere da motivi di opportunità, la stessa è infatti necessitata solo quando permetta di sanare una ipotesi di litisconsorzio necessario. E’ pertanto sfornito di interesse la censura, mossa con tale motivo, di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

A tanto aggiungasi che nel caso di specie la ricorrente ha posto a fondamento della sua richiesta in fase d’appello e di quella avanza nella presente fase – unitamente alla censura sopra riportata -, l’esistenza di una identità soggettiva ed oggettiva tra i due procedimenti dei quali ha chiesto e chiede la riunione, quello in esame ed altro che asserisce essere relativo al medesimo classamento.

E tuttavia, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte (già dal Cass. n. 10330 del 2003), il ricorso deve essere autosufficiente ed è inammissibile quando ” non consenta l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui sì chieda la cassazione della sentenza di merito, nè permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni “ex actis”, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito.” Tanto evidentemente manca nella fattispecie in esame.

Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e dell’art. 57 e D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 75 e l’omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia.

La censura è palesemente inammissibile per la totale genericità ed estraneità delle censure che sembrano riferirsi ad altra decisione e non a quella impugnata. Quest’ ultima, infatti, afferma che “il ricorso introduttivo non indica il provvedimento impugnato ed è carente di petitum e della causa pretendi, per cui va dichiarato d’ufficio inammissibile. La dichiarazione d’inammissibilità del ricorso preclude l’esame di ogni altra eccezione e deduzione”.

Il ricorso in esame, invece, senza nulla dire in proposito, si duole esclusivamente del “richiamo, sia pure implicito o per relationem, operato dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 75”, e dell’omessa pronuncia sul terzo motivo dell’appello, relativo alle valutazioni contenute in una relazione tecnica di parte.

In ordine alla prima censura si deve rilevare che dell’indicato “richiamo” non si trova traccia nell’impugnata sentenza; ed in ordine alla seconda, si deve affermare, in virtù di quanto sopra esposto, la totale carenza di autosufficienza del ricorso stesso, che fa riferimento ad atti ad esso estranei che non vengono testualmente riportati e che quindi non ricadono sotto la possibilità di esame e verifica da parte di questa Corte. In base a quanto esposto deve pertanto rigettarsi il ricorso in esame, condannando la ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, alle spese di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 1000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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