Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3965 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3965 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: PERINU RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 13753-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ELISABETTA LANZETTA, FRANCESCA FERRAZZOLI,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

3621

BECCATI ALBERTA;
– intimata –

avverso

la

sentenza

n.

2652/2011

della CORTE

Data pubblicazione: 19/02/2018

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2011 R.G.N.

2105/2008.

RILEVATO IN FATTO
che, l’INPS ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2652, depositata
in data 25/5/2011, della Corte d’appello di Napoli con la quale veniva
confermata la declaratoria di illegittimità emessa dal giudice di prime cure sulla
trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, operata dall’INPS nei confronti di
Beccati Alberta in relazione al periodo lavorativo dalla stessa prestato presso
l’istituto previdenziale;
che, la Corte di secondo grado, ritualmente adita, rigettava il gravame,
richiamando un orientamento formatosi sulla materia oggetto di contenzioso da
parte di questa Corte (Cass. n. 12734 del 2009);
che, avverso tale pronuncia ricorre l’INPS affidandosi ad un unico motivo;
che, Beccati Alberta regolarmente intimata non difende.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia in relazione all’art. 360,
n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 64, comma quinto, della
legge n. 144 del 1999, come interpretato dall’art.18, comma 19, della legge n.
111 del 2011;
che, in particolare i nstituto rappresenta che illegittimamente il giudice di
secondo grado avrebbe affermato che l’art. 64, comma 5, della legge
n.144/1999 prescriverebbe che il contributo di solidarietà del 2% debba essere
applicato sulle prestazioni integrative , cioè sui trattamenti pensionistici
concretamente erogati dal Fondo integrativo, e non sulle retribuzioni percepite
dai dipendenti iscritti al fondo integrativo ed ancora in attività di servizio;
che, il “thema decidendum” consiste nello stabilire se il contributo di
solidarietà competa a tutti gli iscritti al Fondo di previdenza integrativa, quindi
i

Udienza del 21 sttembre 2017 – Aula B
n. 32 del ruolo – RG n. 13753/12
Presidente:D’Antonio – Relatore:Perinu

non soltanto ai pensionati che già godevano del trattamento integrativo al 1
ottobre 1999, ma, anche, ai dipendenti a quella data ancora in servizio che, al
momento del pensionamento, avrebbero avuto diritto a percepire la pensione
integrativa;

che, sulla base di tale orientamento, è stato affermato che dopo l’entrata
in vigore dell’art. 18, comma 19, cit., la regola espressa dalla norma risultante
dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica,
appare molto chiara: il contributo di solidarietà é dovuto sia dagli ex dipendenti
sulle prestazioni integrative in godimento, sia dai lavoratori ancora in servizio
e, in questo caso, è calcolato sul “maturato” della pensione integrativa al 30
settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione;
che, il suddetto orientamento di legittimità si è consolidato (Cass. n. 7099
del 2014) ed è stato , infine, confermato dalla Corte costituzionale (sent. n.
156 del 2014);
che, tale orientamento risulta conforme al fondamentale principio di
certezza del diritto e parallelamente a quello del ripristino dell’uguaglianza e
della solidarietà all’interno di un sistema di previdenza nel quale l’incremento
del “maturato” per effetto della rivalutazione, sarebbe stato, altrimenti,
conseguito dai dipendenti in servizio senza contribuzione alcuna, mentre la
rivalutazione delle prestazioni erogate ai pensionati trovava copertura nel
contributo in questione, con conseguente ingiustificabile disparità di
trattamento (tra iscritti ai fondi soppressi) e squilibrio finanziario nella gestione
della previdenza integrativa;
che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere
accolto, e cassata la sentenza impugnata, decidendo nel merito va rigettata la
domanda;
che, l’esito complessivo della causa, avuto conto della oggettiva
incertezza interpretativa risolta solo dalla citata sentenza della Corte
costituzionale n. 156 del 2014, induce a compensare tra le parti le spese
dell’intero giudizio.

P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta la
domanda. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
2

che, dopo un incerto percorso esegetico, sulla materia si è consolidato un
orientamento di questa Corte (Cass. n. 18666 del 2014) al quale il Collegio
ritiene di aderire;

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21.9.2017.

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