Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3965 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3965 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 13898-2010 proposto da:
OLIVIERO

ROSA

LVRRS049S58L259Q,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA P.MATTEUCCI 106, presso lo
studio

dell’avvocato

rappresentata

e

difesa

FRANCESCO,

ATTANASIO
dall’avvocato

ATTANASIO

VITTORIO giusta delega in atti;
– ricorrente –

L12013
2478

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD (gia’ ASL NA5)
06322711216, in persona del Commissario Straordinario
dott. ERNESTO ESPOSITO, elettivamente domiciliata in

1

Data pubblicazione: 19/02/2014

ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato
SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;
COMUNE TORRE DEL GRECO, in persona del Sindaco on.
dott. CIRO BORRIELLO, elettivamente domiciliato ex

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
BENEVENTO ELIO, SALVINI ANTONINO giusta delega in
atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 147/2009 del TRIBUNALE DI
TORRE ANNUNZIATA SEDE DISTACCATA DI TORRE DEL GRECO,
depositata il 23/04/2009 R.G.N. 44/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato VITTORIO ATTANASIO;
udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto del
ì

ricorso.

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

Svolgimento del processo

Rosa Oliviero convenne dinanzi al Giudice di Pace di
Torre del Greco il Comune della stessa città chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito
in occasione dell’incidente nel quale era rimasta coinvolta il

26 marzo 2005.
Esponeva l’attrice che, mentre stava percorrendo la strada
sul marciapiede, era stata assalita da alcuni cani randagi e
che, costretta a fuggire, aveva poggiato il piede su alcune
piastrelle non collegate al manto stradale per cui aveva perso
l’equilibrio ed era rovinata a terra.
Il Comune di Torre del Greco, costituendosi in giudizio,
eccepì di non essere il soggetto tenuto al controllo del
randagismo, gravando il relativo obbligo sulle Aziende
Sanitarie Locali.
Esaurita

il

l’istruttoria

Giudice

adito

dispose

l’integrazione del contraddittorio nei confronti della A.s.l.
Napoli 5.
Quest’ultima si costituì eccependo l’incompetenza per
materia del Giudice di Pace ed affermando la propria carenza di
legittimazione passiva.
Con sentenza del 14 settembre 2007, n. 1571, il Giudice
adito condannò l’A.s.l. Napoli 5 ritenendola responsabile
insieme al Comune di Torre del Greco.
Avverso tale sentenza propose appello la A.s.l. la quale
dedusse che, nel precedente grado di giudizio, non era stato
3
P49

rispettato, in suo danno, il principio del contraddittorio ed
eccepì la propria carenza di legittimazione passiva. Aggiunse
che il giudice di prime cure aveva erroneamente valutato il
materiale probatorio acquisito.
Si costituì anche il Comune di Torre del Greco che

e spiegò appello incidentale affermando che la condanna
pronunciata nei suoi confronti doveva ritenersi ingiusta.
Il detto Comune sostenne altresì che il Giudice di Pace
aveva omesso di pronunciarsi sulla sua domanda di garanzia
spiegata nei confronti dell’A.s.l.
L’appellata contestò la domanda di controparte della quale
chiese il rigetto.
Il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto l’appello
principale e quello incidentale e, in riforma dell’impugnata
sentenza, ha rigettato le domande avanzate da Rosa Oliviero.
Propone ricorso per cassazione Rosa Oliviero con cinque
motivi.
Resistono con distinti controricorsi il Comune di Torre

contestò le argomentazioni proposte dall’appellante principale

del Greco e l’Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud, già A.s.l.
Napoli 5.
Quest’ultima presenta memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «violazione
dell’arl_ 360,

comMa I n. 5 OffiC5,53

contraddittoria Motivazione

(=irta un
4

c/0 in:àufficicntn p/n
fatto

controverso

<37 decisivo per il giudizio, in ordine alla mancanza e/o errata valutazione delle prove.» Sostiene Rosa Oliviero che il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Torre del Greco, ha erroneamente ritenuto che le deposizioni testimoniali sono condotta degli animali" e che lo stesso Giudice ha parimenti errato ove ha affermato che sarebbe stato "onere dell'attrice dare prova che in concreto i cani in cui ella si è imbattuta avessero caratteristiche di pericolosità". Secondo la ricorrente quindi è stato provato sia in cosa consistette l'aggressione (o meglio il tentativo di aggressione) da parte dei cani randagi sia, di conseguenza, la loro pericolosità. Con il secondo motivo Rosa Oliviero denuncia «violazione dell'art. 360, comma I n. 5; omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine alla mancanza e/o errata valutazione delle prove.» Ritiene la ricorrente che il Tribunale di Torre del Greco ha errato ne) rtRner che. non vi fosse un effettivo pericolo, t a le da glugtificAru la ;s1AA precipito2.zì fui, n che lo ste550 Giudice ha altresì errato nel non considerare che un soggetto possa anche non gradire i cani e quindi emanare quelle sostanze chimiche (avvertite da questi ultimi) che lo possano fare reagire negativamente. 5 "lacunose e incongruenti nella parte in cui descrivono la Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia «violazione dell'art. 360, comma I n. 5: omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine alla mancanza e/o errata valutazione delle prove.» Torre del Greco ha ritenuto contraddittoriamente: a) che l'attrice non ha allegato né chiesto di provare che la presenza dei cani fosse stata segnalata; b) che sarebbe stato onere della medesima attrice provare di aver segnalato alla A.s.1., nel momento in cui fu aggredita, la presenza dei cani. Con il quarto motivo si denuncia «violazione dell'art. 360 comma I n. 5: omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine errata e/o mancanza di nesso di causalità». Deduce la ricorrente che il giudice monocratico ha errato nell'escludere la sussistenza di una responsabilità in capo al Comune di Torre del Greco fondandosi sulla circostanza che ella avrebbe inciampato nella buca per non aver adottato la normale cautela; a questa stregua, prosegue l'Oliviero, il fatto della vittima è stato valutato alla pari di quello eccezionale previsto dall'art. 41, II comma, c.p. Sempre ad avviso della ricorrente, il medesimo giudice ha altresì errato per aver analizzato isolatamente ed arbitrariamente soltanto il secondo evento, ossia la sua caduta a causa di alcune piastrelle non 6 Sostiene parte ricorrente che la Sezione distaccata di ben collocate sul manto stradale, traendone la conclusione di una sua esclusiva responsabilità ex art. 1227, I comma c.c. Con il quinto motivo si denuncia «violazione dell'art. 360, coma I n. 3: omessa e/o insufficiente e/o errata applicazione dell'art. 41 c.p.» «Accerti la Ecc.ma Corte se vi è stata violazione e falsa applicazione dell'art. 41 II comma c.p. ed enunci a norma del predetto art. 41 II comma c.p. nell'interesse della legge c.d. diritto vivente -, il seguente principio di diritto da applicare in analoghe fattispecie: "In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. E pertanto, nella ipotesi in cui vi sia stato un concorso di cause determinante da sfuggire da cani che tentato di aggredire un pedone e questo sfugge agli stessi, ed inciampa a causa di un tratto stradale non idoneo, non vi è esclusione del rapporto di causalità tra dette cause e l'evento finale ( la caduta ) essendo quest'ultima riconducibile a tutte e pertanto 7 Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: va dichiarata la responsabilità da parte dell'ASL ( NA3SUD ) e/o in concorso con il Comune ex art. 2051 c.c.». I motivi sono inammissibili. Questa Corte regolatrice - alla stregua della letterale formulazione dell'art. 366 bis c.p.c. - è infatti fermissima previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (allorché, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., Sez. un., 1 0 ottobre 2007, n. 20603). Al riguardo, è ancora insufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di quest'ultimo, dovendo piuttosto essere incluso in una parte del motivo stesso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Conclusivamente, allorché nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in 8 nel ritenere che, a seguito della novella del 2006 nel caso merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall'art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso ma formulando, al termine di esso, una indicazione, quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo e consenta al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso (Cass. 7 aprile 2008, n. 8897). Facendo applicazione, dei riferiti principi al caso di specie è agevole osservare che il ricorso in esame è privo della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Per quanto riguarda poi la denunciata violazione dell'art. 360 n. 3 si deve osservare che Il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto riassuntiva e sintetica, che costituisca un sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente 9 / e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769). Quindi, a norma dell'art. 366-bis c.p.c., la formulazione consentire in primo luogo la individuazione della regula iuris adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del diverso principio di diritto che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza, anche di una sola delle due predette indicazioni, rende inammissibile il motivo di ricorso. Infatti, in difetto di tale articolazione logico giuridica, il quesito si risolve in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o, ancora, in una mera richiesta di accoglimento del ricorso, come tale inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra singola fattispecie e principio di diritto astratto oppure, infine, nel mero interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nella esposizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie in motivazione, nonché Cass., Sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368). 10 dei quesiti in relazione a ciascun motivo del ricorso deve Nel merito è comunque corretta l'affermazione dell'impugnata sentenza secondo la quale sarebbe stato onere dell'attrice dare la prova che in concreto i cani in cui ella si è imbattuta avessero caratteristiche di pericolosità. Tale prova non è stata fornita. Torre del Greco, essendo evidente che la caduta si è verificata non a causa della irregolarità della superficie del marciapiede, bensì per il fatto che la Oliviero abbia proceduto ad un'andatura eccessivamente sostenuta, senza prestare quella particolare attenzione che in precedenza aveva osservato nel camminare. D'altra parte la stessa Oliviero, attuale ricorrente, ha ammesso di aver tenuto un comportamento colposo, seppure a causa degli animali. Parimenti deve escludersi la responsabilità dell'A.s.1., sia per l'assenza di segnalazioni ad essa dirette sulla presenza di cani randagi, sia per l'assenza di un nesso causale fra la condotta di questi ultimi e la caduta. Va infine rilevato che tutti i motivi i motivi del ricorso vertono su profili di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto congruamente motivati. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. 11 È perciò da escludere la responsabilità del comune di La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano, in favore di ciascuno dei contro ricorrenti, in 1.800,00, di cui e 200,00 per esborsi, oltre accessori di Roma, 17 dicembre 2013 legge.

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