Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3965 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. I, 19/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 19/02/2010), n.3965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17588/2008 proposto da:

M.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso l’avvocato ABBATE

Ferdinando Emilio, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

09/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato RANIERI RODA, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, M.A. impugnava il decreto della Corte di Appello di Roma in data 09/05/2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma a suo favore, quale equa riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, decorrenza degli interessi nonchè determinazione e liquidazione delle spese di giudizio.

Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La ricorrente ha presentato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va accolto il motivo relativo alla durata del procedimento. Il giudice a quo, in contrasto con i parametri indicati dalla CEDU e da questa Corte e del tutto contraddittoriamente, ha considerato ragionevole la durata del procedimento de quo (giudizio di primo grado) in quattro anni invece che in tre, facendo riferimento ai “ai molti riscontri” (non meglio identificati) e “al tempo necessario per il giudizio di costituzionalità”, ma tale periodo non può evidentemente essere escluso dal computo.

Quanto all’altro motivo, va precisato che, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass n. 2382 del 2003; n. 18105 del 2005), gli interessi decorrono dalla domanda e non dalla pronuncia.

Così accolti i motivi proposti, va considerato assorbito quello relativo alla liquidazione delle spese, asseritamente inferiori alle tariffe, dovendosi rideterminare le stesse per il giudizio di merito.

Va pertanto cassato il decreto impugnato.

Può decidersi nel merito: il periodo di ragionevole durata va determinato, come usualmente, in tre anni, e dunque il periodo eccedente va stimato in sei anni e mezzo, con condanna della amministrazione al pagamento della somma ulteriore di Euro 1.000,00, con interessi sulla somma complessiva dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza anche per il presente grado e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma ulteriore di Euro 1.000,00, con interessi legali dalla domanda sulla somma complessiva, e le spese giudiziali, che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e che dispone siano distratte in favore dei difensori antistatari; per il giudizio di legittimità, in Euro 425,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte in favore dell’avvocato ABBATE antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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