Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3965 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. II, 16/02/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 16/02/2021), n.3965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25456/2019 proposto da:

M.I., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

GILARDONI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano rigettava l’impugnazione proposta da M.I. avverso il provvedimento del 19.2.2018, notificatogli il 26.4.2018, con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione M.I. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost.. Ad avviso del ricorrente, la disciplina introdotta dal D.L. n. 13 del 2017, che prevede la trattazione dei giudizi in materia di protezione internazionale con il rito camerale di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg., assicura il contraddittorio soltanto in forma eventuale, quando non è disponibile la videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale, e dispone la non appellabilità della decisione finale contrasterebbe con i principi fondamentali richiamati dalle disposizioni costituzionali appena citate.

La censura è manifestamente infondata.

Occorre premettere che nella materia della protezione internazionale ed umanitaria il giudice ordinario non esercita un sindacato limitato alla regolarità dell’atto impugnato, con il quale la commissione territoriale concede, o nega, la tutela in concreto invocata dal richiedente, o del procedimento che è stato in concreto seguito per l’adozione di detto atto. La cognizione del giudice ordinario, infatti, ha ad oggetto la spettanza del diritto soggettivo alla protezione invocato dallo straniero (Cass. Sez. U., Sentenza n. 32045 dell’11/12/2018, in particolare pagg. 6 e ss., e Cass. Sez. U., Sentenza n. 32177 del 12/12/2018, in particolare pagg. 9 e ss.; nonchè Cass. Sez. U., Ordinanza n. 5059 del 28/02/2017, Rv. 643118).

Ne consegue che in sede giurisdizionale si realizza la garanzia del contraddittorio pieno tra le parti ed il giudice si pronuncia sul diritto soggettivo alla protezione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018, Rv. 653226; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7385 del 22/03/2017, Rv. 643652; nonchè la recente Cass. Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062, in particolare alle pagg. 12 e ss.), con conseguente irrilevanza delle eventuali nullità relative al procedimento svoltosi innanzi le commissioni territoriali.

Il procedimento in Camera di consiglio è certamente adeguato ad assicurare adeguata tutela al diritto di difesa del richiedente asilo, posto che esso prevede la garanzia del contraddittorio tra le parti e consente al ricorrente, in vista del peculiare carattere deformalizzato del procedimento, di introdurre i temi di indagine ed i fatti ritenuti rilevanti a sostegno della domanda di protezione, internazionale o umanitaria, senza onere di rispettare la scansione temporale e le preclusioni previste invece dal rito civile ordinario.

Peraltro va considerato che i più recenti approdi giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e di questa stessa Corte hanno affermato con chiarezza il diritto del richiedente asilo ad essere ascoltato, almeno in una occasione, in sede amministrativa o giurisdizionale; l’obbligo che il relativo verbale o trascrizione sia messo a disposizione del giudice competente a decidere sull’impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di asilo; la possibilità di detto giudice di rinnovare l’audizione ove ne ravvisi la necessità, pur in presenza della videoregistrazione del primo colloquio svolto dinanzi la Commissione territoriale; l’obbligo, da parte del giudice, di disporre detto rinnovo ogni qualvolta nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi, non preventivamente dedotti ed approfonditi nella fase amministrativa; ovvero quando il ricorso contenga l’istanza del richiedente di essere ascoltato, con la precisazione degli aspetti in ordine ai quali egli intende fornire chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Infatti del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, prevede, al comma 10, che “E’ fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l’audizione dell’interessato; b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio, l’assunzione di mezzi di prova”. Il successivo comma 11, dispone a sua volta che “L’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) la videoregistrazione non è disponibile; b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nei corso della procedura amministrativa di primo grado”.

Questa Corte ha inizialmente interpretato la norma in esame affermando che, in assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale, è indispensabile la fissazione dell’udienza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521; conf. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27182 del 26/10/2018, Rv. 651513; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14148 del 23/05/2019, Rv. 654198) anche nel caso in cui il predetto colloquio sia stato effettuato davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, “… essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 32029 del 11/12/2018, Rv. 651982); a meno che, ovviamente, “… il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17076 del 26/06/2019, Rv. 654445). Con l’ulteriore precisazione, però, che ciò non implica anche l’automatica necessità di ripetere l’audizione del richiedente asilo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463), a condizione che sia comunque assicurata al richiedente asilo la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, davanti alla Commissione o al Tribunale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815; conf. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1088 del 20/01/2020, Rv. 658369). Si è anche ulteriormente precisato che a nulla rileva il fatto che il ricorrente, nel contestare la nullità del decreto per omessa fissazione dell’udienza nel caso di indisponibilità della videoregistrazione del primo colloquio, “… abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10786 del 17/04/2019, Rv. 653473; conf. Cass. Successivamente questa Corte ha acceduto ad una lettura del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, maggiormente orientata in conformità con quanto disposto dall’art. 46, par. 3, della Direttiva 2013/32/UE, nell’interpretazione che di quest’ultima norma era stata negli anni fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, valorizzando anche il fatto che la normativa nazionale, nel prevedere la videoregistrazione del colloquio svolto dinanzi la Commissione territoriale, ha introdotto un quid pluris rispetto alla normativa Eurounitaria.

La Corte di Giustizia, nella sentenza 26.7.2017, resa nella causa C-348/16, Moussa Sacko, ha affermato che il giudice nazionale investito del ricorso avverso un provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale ha la facoltà di respingere la domanda anche in assenza di audizione del richiedente, a condizione che quest’ultima si sia svolta nella fase amministrativa del procedimento, che siano stati messi a disposizione del giudice il verbale o la trascrizione di detto colloquio, e che al giudice sia comunque consentito di disporre una nuova audizione dell’interessato, ove la ritenga necessaria ai fini del completo esame degli elementi di fatto e diritto della domanda. Con questa decisione, la Corte di Giustizia ha in sostanza operato una netta saldatura tra le due fasi, amministrativa e giurisdizionale, del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, fissando il principio generale per cui l’obbligo di completo esame della domanda, sancito dall’art. 46, par. 3, della Direttiva 2013/32/UE (cd. “Direttiva procedure”) dev’essere interpretato non soltanto con riferimento alla seconda fase, giurisdizionale, bensì all’intero procedimento.

Con l’ulteriore sentenza del 19 marzo 2020, resa nella causa C-406/18, LH c/ Bevandorlasi es Menekeilugyi Hivatal, la Corte di Giustizia, pur ribadendo la tendenziale necessità di ascoltare il richiedente asilo nella fase giurisdizionale, ha precisato che l’assenza del colloquio non si riflette automaticamente in una compressione dei diritti fondamentali dell’individuo, posto che questi ultimi possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime siano giustificare da obiettivi interessi di natura generale e non costituiscano un intervento sproporzionato e inaccettabile, come tale idoneo a ledere la sostanza del diritto garantito.

Infine, con la sentenza del 6 luglio 2020, resa nella causa C-517/17, Mikiyos Addis, la Corte di Giustizia ha affermato l’incompatibilità con la Direttiva procedure di una decisione di rigetto della domanda di asilo assunta dal giudice nazionale in mancanza di qualsiasi audizione del richiedente asilo, tanto nella fase giurisdizionale che in quella precedente, amministrativa, posta la natura fondamentale della garanzia del contraddittorio cui l’ascolto dell’interessato è preposto nell’ambito della legislazione dell’Unione.

In sostanza, la Corte di Giustizia ha complessivamente affermato che:

1) nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale è necessaria e sufficiente almeno una audizione del richiedente asilo;

2) ove questa si svolga nella fase amministrativa, il relativo verbale o trascrizione deve essere messo a disposizione del giudice competente a decidere sulla impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione;

3) detto giudice deve sempre essere libero di fissare una nuova audizione, ove lo ritenga necessario al fine di assicurare il completo esame degli elementi di fatto e diritto della domanda.

Questa Corte, in perfetta aderenza con la linea interpretativa seguita dalla Corte di Giustizia – ed, anzi, anticipandone in un certo senso il definitivo approdo – ha precisato che “ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi, il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27073 del 23/10/2019, Rv. 656871). E, ancor più di recente, che “In tema di protezione internazionale è nullo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, il provvedimento del giudice di merito che, in assenza della videoregistrazione del colloquio del richiedente innanzi alla Commissione territoriale, fissi l’udienza di comparizione escludendo, in via preventiva, la necessità di procedere all’audizione del cittadino straniero; tuttavia, in tal caso è onere di quest’ultimo procedere all’immediata contestazione della nullità, ex art. 157 c.p.c., comma 2, dovendosi, in difetto, ritenere integrata la sanatoria del vizio” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15954 del 24/07/2020, Rv. 658247). Nella motivazione di detto ultimo provvedimento si è precisato che poichè la valutazione sulla credibilità della storia personale riferita dal richiedente asilo è “… fondata anche su un giudizio di verosimiglianza nel quale assumono rilievo centrale le modalità con cui, in concreto, viene narrato il racconto, è evidente che la ratio della norma che impone la fissazione dell’udienza in ogni caso in cui non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa risiede nell’esigenza di consentire l’effettivo incontro tra richiedente e giudice, al fine di consentire al primo la facoltà di esercitare pienamente il diritto al contraddittorio ed al secondo la possibilità di esercitare, in concreto, il potere-dovere di cooperazione istruttoria. Ne consegue che è contrario allo spirito della norma l’atto con il quale il giudice di merito, non avendo a sua disposizione la videoregistrazione, decida comunque di escludere a priori la possibilità stessa dell’ascolto del richiedente, con ciò di fatto svuotando di significato concreto le disposizioni di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, già richiamati commi 10 e 11”. Con queste decisioni la Corte, partendo dal fatto che l’ordinamento nazionale prevede – come già detto – un quid pluris rispetto a quello Eurounitario, consistente nella videoregistrazione del colloquio svolto dinanzi la Commissione territoriale, ha in sostanza ritenuto che il giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di diniego non possa esimersi dal valutare se sussistono, in concreto ed alla luce del contenuto del ricorso proposto dal richiedente asilo, le condizioni affinchè una seconda audizione sia necessaria al fine di assicurare il completo esame degli elementi di fatto e diritto della domanda, in aderenza al disposto del già richiamato art. 46, par. 3, della Direttiva procedure. La fissazione dell’udienza di comparizione con contestuale preventiva esclusione della nuova audizione, dunque, se non sostenuta da adeguata e specifica motivazione, è contraria allo spirito della norma, nazionale ed Eurounitaria, poichè preclude a priori il completo esame degli elementi di fatto e diritto della domanda di asilo e si pone pertanto in contrasto tanto con la ratio del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, quanto con l’art. 46, par. 3, della Direttiva procedure.

Approfondendo la disamina del rapporto tra colloquio (o audizione) e videoregistrazione, questa Corte ha ulteriormente chiarito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020, non massimata) che anche la presenza della videoregistrazione del primo colloquio non toglie che l’audizione rappresenti comunque un momento centrale per la valutazione della credibilità e della coerenza del racconto del richiedente asilo, come dimostrato proprio dalla disposizione di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10, lett. a). Dunque, la predetta disposizione va necessariamente interpretata nel senso che, fermo il principio per cui l’obbligo di fissazione dell’udienza non implica automaticamente anche quello di rinnovare l’audizione del richiedente, tuttavia il giudice è tenuto a disporla quando:

a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda di asilo (ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. c)), poichè in tal caso va assicurato il confronto tra il giudice ed il richiedente, ed il diritto di quest’ultimo di essere ascoltato, su detti nuovi elementi, non preventivamente dedotti ed approfonditi nella fase amministrativa;

b) il giudice ritenga necessaria una nuova audizione, anche in assenza di nuove deduzioni, per acquisire chiarimenti in ordine alle incongruenze e contraddizioni rilevate dalla Commissione nelle dichiarazioni del richiedente asilo (ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10, lett. a) e b));

c) il ricorso contenga l’istanza del richiedente di essere ascoltato, con la precisazione degli aspetti in ordine ai quali egli intende fornire chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. b)).

Da quanto precede consegue che la struttura del giudizio camerale, nella sua declinazione conseguente all’attività interpretativa della Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, è pienamente idonea da un lato ad assicurare la piena protezione del diritto di difesa del richiedente asilo, e dall’altro a consentire il sollecito esame della domanda di protezione, il che corrisponde, peraltro, ad un preciso interesse del richiedente stesso.

Nè sussiste alcun profilo di illegittimità costituzionale con riferimento alla previsione della natura non appellabile della sentenza conclusiva del giudizio di merito, posto che non si ravvisa alcuna norma di rango costituzionale che preveda l’obbligo del doppio grado di giurisdizione in materia civile. Il legislatore ordinario, pertanto, è libero di prevedere che, in determinate materie, il giudice si pronunci in unico grado o con provvedimento non appellabile. Ciò è previsto, peraltro, non soltanto in materia di protezione internazionale, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 13 del 2017, convertito in L. n. 46 del 2017, bensì in numerose altre ipotesi, in cui il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia ritenuto preferibile, in ragione della tipologia degli interessi in gioco, delle posizioni soggettive coinvolte nel giudizio, della sussistenza di peculiari esigenze di celerità, ovvero dell’esistenza di una fase precedente a quella giurisdizionale, nella quale sia comunque assicurato un confronto dialettico tra le parti, accordare una forma di tutela in unico grado, ovvero prevedere l’inappellabilità del provvedimento conclusivo del giudizio di merito. Gli unici limiti che il legislatore deve osservare, nell’esercizio della predetta discrezionalità, sono quelli della necessità di assicurare l’effettività del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 Cost., di non introdurre trattamenti irragionevolmente differenziati a detrimento dei diritti di talune categorie di soggetti, in aderenza al principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost. e di assicurare il rispetto dei principi del cd. giusto processo, stabiliti dall’art. 111 Cost.. Nessuno di detti limiti è violato nel caso di specie, posto che, come già detto, la struttura del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale garantisce da un lato la piena esplicazione del contraddittorio tra le parti, e dall’altro lato il pieno rispetto del diritto di azione e difesa in giudizio del richiedente asilo. Nè, di conseguenza, si configura alcuna lesione del principio di eguaglianza, posto che la peculiare disciplina del giudizio in esame appare coerente, come già detto in precedenza, con le esigenze che ad esso sono sottese, e considerata la genericità della doglianza proposta dal ricorrente, che non individua alcuna categoria soggettiva rispetto alla quale sussisterebbe il dedotto profilo di violazione del criterio di eguaglianza.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe omesso di attribuire rilievo alla condizione di povertà estrema e dall’insicurezza generalizzata che contraddistingue il suo Paese di origine.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale dà atto che il ricorrente non aveva documentato alcun inserimento in Italia e che non si configuravano rischi derivanti dal suo rimpatrio in Punjab, nè con riferimento alla sua condizione individuale, nè con riguardo al contesto locale. La doglianza in esame non indica alcun elemento individualizzante che il giudice di merito avrebbe ingiustamente sottovalutato. Il ricorrente si duole infatti della mancata valorizzazione della condizione di insicurezza esistente in Patria, ma questo elemento, da solo, non è sufficiente ai fini del riconoscimento della protezione invocata, posto che in tema di umanitaria è onere del richiedente dimostrare che il rimpatrio lo esporrebbe al rischio di effettiva compromissione del nucleo inalienabile dei diritti umani fondamentali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

 

 

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