Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3965 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25991-2015 proposto da:

D.G., D.M., F.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 20, presso

lo studio dell’avvocato CAMILLO VESPASIANI, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUCIO OLIVIERI giusta procura speciale allegata in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., (già Nuova Tirrena Assicurazioni

S.p.A.) C.F. (OMISSIS), P.IVA (OMISSIS), in persona del suo

Procuratore Speciale e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CLEMENTE IX 10, presso lo studio

dell’avvocato LUCIA FELICIOTTI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FE.MA., R.G., FE.PI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 852/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 15/07/2014 e depositata il 09/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. – D.G., D.M. e F.D. convennero in giudizio Fe.Se., Fe.Ma. e la Nuova Tirrena S.p.A. (successivamente Groupama Assicurazioni Sp.A.) per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti nel sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), allorquando l’autovettura Tempra condotta da Fe.Se., di proprietà di Fe.Ma. ed assicurata presso la predetta compagnia, tamponò l’automezzo Opel sul quale viaggiavano gli attori.

2. – L’adito Tribunale di Chieti, in applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, accolse solo per il 50% la domanda risarcitoria proposta dai predetti attori e la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza resa pubblica il 9 settembre 2014, confermava la statuizione sulla concorrente responsabilità al 50% per la causazione dell’incidente, accogliendo solo parzialmente, in punto di quantum debeatur, l’appello principale degli originari attori.

2.1 – Per quanto specificamente interessa in questa sede, la Corte territoriale ribadiva che il tamponamento si era verificato perchè la Opel, dopo aver superato la Tempra, era stata costretta ad una repentina manovra di rientro, al fine di evitare un automezzo sopraggiungente, così da tagliare la strada alla stessa Tempra, che peraltro teneva una velocità superiore al limite consentito. Di qui, la ritenuta concorrente pari responsabilità dei due conducenti nella venficazione del sinistro.

3. – Per la cassarne di tale sentenza ricorrono D.G., D.M. e F.D. sulla base di un unico articolato motivo, al quale resiste con controricorso la Groupama Assicurazioni Sp.A., mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Fe.Ma., R.G. e F.P. (questi ultimi due quali eredi di F.S.).

3. – Con l’unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza “per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella motivazione”, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. I ricorrenti si dolgono, con diffuse argomentazioni (supportate anche da planimetrici e fotografie), che la sentenza impugnata si fonderebbe su circostanze (essersi trattato di un tamponamento; esser stata la Tempra costretta a frenare bruscamente prima di urtare la Opel; esser la Opel, al momento dell’urto, “discosta dal margine destro della carreggiata, mentre la Tempra viaggiava tenendo strettamente la destra”) incompatibili “con la versione dei fatti riportata dal Fe. e preferita dalla Corte di appello”.

4. – Il motivo, nel suo complesso, è inammissibile.

Esso, infatti, veicola critiche riguardanti la ricostruzione della dinamica del sinistro e delle condotte dei soggetti ivi coinvolti, così da censurare aspetti che (come da giurisprudenza consolidata: tra le tante, Cass., 25 gennaio 2012, n. 1028) attengono ad un giudizio di fatto, sottratto al sindacato di legittimità, ove – alla stregua del paradigma censorio di cui al novellato e vigente art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile ratione temporis nella presente controversia) – non si denunci (e si possa quindi, in ipotesi, riscontrare) l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Vizio, questo, che, nella specie, non viene affatto dedotto (e semmai avrebbe dovuto esserlo nel rigor oso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, con l’indicazione del “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, del “come” e del “quando” – nel quadro processuale – tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e della “decisività” del fatto stesso) e che, in ogni caso, non trova neppure rispondenza nella sostanza delle doglianze di parte ricorrente.

Peraltro, la motivazione della sentenza, lungi dal palesare un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, sul c. d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, si sviluppa in modo intelligibile e plausibile, senza affatto evidenziare le insanabili aporie che denunciano i ricorrenti, i quali prospettano, piuttosto, una (come tale, inammissibile) lettura delle risultante istruttorie diversa e alternativa da quella assunta dal giudice del merito sulla scorta delle medesime predette risultanze.

5. – Sussistendone i presupposti, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., il ricorso può, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile.”;

che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati ai difensori delle parti;

che i ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità di detta adunanza;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che le considerazioni esposte nella memoria – là dove non inammissibili perchè emendative e/o integrative delle censure originariamente veicolate – non colgono nel segno;

che, infatti, con esse si sostiene – richiamando come precedente Cass. n. 11892/2016 – che il ricorso potrebbe essere esaminato sotto lo spettro del vizio di sussunzione dell’art. 2054 c.c. e dunque ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 adducendosi che il giudice del merito (non ha “omesso di esaminare i fatti decisivi per il giudizio”, ma) ha fatto “mal governo delle regole della logica che presiedono alla ricostruzione del fatto”, con conseguente erronea “applicazione alla fattispecie della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2”;

che, invero, l’assunto espresso dal citato precedente si palesa come mero obiter dictum, enunciato in via soltanto ipotetica, là dove, peraltro, la scansione censoria che ivi si prefigura neppure è dato ravvisarla nel confezionamento del motivo oggetto del presente scrutinio;

che, in ogni caso e in via assorbente, occorre ribadire il principio enunciato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ossia che, al fine di consentire lo scrutinio in sede di legittimità del vizio di sussunzione, “è indispensabile, così come in ogni altro caso di dedotta falsa applicazione di legge, che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito; altrimenti si trasmoderebbe nella revisione dell’accertamento di fatto di competenza di detti giudici” (da ultimo, Cass. 23 settembre 2016, n. 18715);

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguenza, armonica rispetto al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che non è affatto necessario rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti dell’intimato Fe.Ma. (tra le tante, Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826);

che i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014;

che nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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