Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3964 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3964 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

sul ricorso 19566/2014 proposto da:
Comune di Isernia, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n.39-f, presso lo
studio dell’avvocato Canoni Silvio, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati Colesanti Alda, Mauro Ciro Alessio, giusta
procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro

Spinosa Costruzioni Generali S.p.a., già S.r.l., in proprio e nella
qualita’ di mandataria dell’Associazione Temporanea d’Imprese
costituita con la Rimas Costruzioni s.r.l. (oggi Fallimento Rimas
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Data pubblicazione: 19/02/2018

Costruzioni s.r.I.), la EMME C. s.r.l. e la ditta Spinosa Luigi, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n.2, presso lo studio
dell’avvocato Pellacani Massimo, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Pesce Chiara, giusta procura a margine del
controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 2400/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 09/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che la Corte d’appello di Roma ha respinto
l’impugnazione proposta dal Comune di Isernia avverso il lodo
arbitrale depositato il 4 maggio 2010 che ha definito la lite con
Spinosa Costruzioni generali SpA (già Spinosa Costruzioni srl),
quale mandataria dell’ATI da essa stessa costituita con altre società
(RIMAS Costruzioni srl, EMME C. srl e Spinosa Luigi), in conseguenza
del rapporto contrattuale creatosi a seguito dell’affidamento
dell’appalto per i lavori di «potenziamento delle opere di resa e
strutture di adduzione e di accumulo a servizio dell’area di Isernia, II
lotto»;
che gli arbitri disattendevano l’eccezione pregiudiziale sollevata dal
Comune di nullità dell’intera procedura – in quanto promossa sulla
scorta di una clausola normativa che la Corte costituzionale aveva
ritenuto illegittima (sentenza n. 152 del 1996) – e riconoscevano
all’ATI alcune somme di denaro;
che l’impugnazione di nullità è stata disattesa dalla Corte territoriale,
sia con riguardo alla clausola arbitrale ed alla pretesa nullità
dell’intero procedimento sia con riferimento alla cd. moratoria
arbitrale;
che avverso tale decisione il Comune ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi di censura, contro cui ha resistito
Spinosa Costruzioni generali SpA, con controricorso.
*
Considerato che con distinti atti delle parti (a firma dei legali
rappresentanti dei due enti), depositati in Cancelleria prima
2

.

dell’adunanza, il Comune e la società hanno dichiarato di aver
trovato un accordo transattivo, alle condizioni in essi contenute;
che, successivamente, con ricorso a firma congiunta delle parti e dei
loro difensori, il Comune ha dichiarato di rinunciare al ricorso (n. RG
19566 del 2014) e la resistente Spinosa ha apposto il proprio «visto
per adesione»;
che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del procedimento senza che
occorra provvedere sulle spese dell’odierno giudizio;
che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo
unificato da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. I, comma 17, della
legge n. 228 del 2012, avendo la parte ricorrente rinunciato al ricorso
(Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. I, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara
che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la sezione civile, il
23 novembre 2017.

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