Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3964 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. I, 19/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 19/02/2010), n.3964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15153/2008 proposto da:

D.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FLAMINIA 71, presso l’avvocato ACETO Antonio, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

31/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, D.C. impugnava il decreto della Corte di Appello di Roma in data 12/03/2007, che aveva rigettato la domanda di equa riparazione derivante da irragionevole durata di un procedimento.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

I relativi motivi attengono a violazione di legge e vizio di motivazione. Mancano, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., ancora vigente per i rapporti pregressi, i quesiti di diritto e le “sintesi” inerenti i vizi di motivazione (per tutte Cass. N. 976 del 2008).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 600,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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