Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3963 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3963 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: CAMPESE EDUARDO

ORDINANZA

sul ricorso n.r.g. 12379/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (cod. fisc. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che, ope legis,
la rappresenta e difende.
– ricorrente contro

22 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (cod. fisc. 01251260426), in persona del
legale rappresentante Luc Willame, rappresentata e difesa, giusta procura
speciale conferita con atto per notar Koen De Raeymaecker del 17 giugno
2013, dall’Avvocato Francesco Paolo Ruggeri Laderchi, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Roma, alla via G. Mazzini n. 33.
– controricorrente —
e

Data pubblicazione: 19/02/2018

CESARINI GIULIANO e SILVI LUCIANO UMBERTO, quali commissari
giudiziali del concordato preventivo della 22 s.r.l. in liquidazione.

intimati

nonché sul ricorso incidentale proposto da

– ricorrente incidentale nei confronti di
AGENZIA DELLE ENTRATE, CESARINI GIULIANO e SILVI LUCIANO
UMBERTO, questi ultimi nelle indicate qualità, come, rispettivamente, sopra
rappresentati e difesi;

intimati

avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI ANCONA depositato il
31/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/11/2017 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Luisa
De Renzis, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, assorbito
quello incidentale, con le conseguenze di legge;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., contro
la 22 s.r.l. in liquidazione, Giuliano Cesarini e Luciano Umberto Silvi, questi
ultimi quali commissari giudiziali del concordato preventivo della 22 s.r.l. in
liquidazione, avverso il decreto del 5 dicembre 2012 – 31 gennaio 2013 con
cui la Corte di appello di Ancona, accogliendo il corrispondente reclamo, ex
art. 183 I.fall., della menzionata società, omologò il concordato preventivo
da essa proposto.
2. Al ricorso ha resistito la 22 s.r.l. in liquidazione, proponendo, altresì,
ricorso incidentale.

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22 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, come sopra rappresentato e difeso;

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., e non sono state depositate
memorie.
4. Il Collegio rileva che, successivamente alle comunicazioni relative alla
fissazione dell’adunanza camerale, è stato depositato in cancelleria, dalla
Agenzia delle Entrate s.p.a., un atto di rinuncia al proprio ricorso, con

presupposto che «con nota del 17.10.2017, il legale della 22 s.r.l. in
liquidazione ha comunicato che, a seguito della sentenza della CTR Marche
n. 598/1/16, pubblicata il 22.9.2016 e passata in giudicato, il credito
erariale in contestazione nel presente giudizio di legittimità è venuto meno
e, quindi, propone che l’Agenzia delle Entrate rinunci al ricorso a spese
compensate. L’Agenzia delle Entrate, preso atto del giudicato di cui alla
citata sentenza della CTR Marche n. 598/1/2016, con cui è stata annullata
la pretesa erariale con conseguente cessazione della materia del
contendere, acconsente a rinunciare al presente ricorso».
4.1. E’ utile precisare che la suddetta nota del 17.10.2017 del difensore
della 22 s.r.l. in liquidazione, dopo aver dato atto delle ragioni della
prospettata cessazione della materia del contendere, reca la specifica
proposta, indirizzata all’Agenzia delle Entrate, di «rinuncia alle opposte
domande nell’emarginata causa pendente di fronte alla Corte di cassazione
con rinuncia reciproca alle spese».
4.2. Si pone a questo punto, ferma la necessaria dichiarazione di
estinzione per rinuncia del ricorso principale, stante la sua ritualità, il
problema della sorte del ricorso incidentale della 22 s.r.I., da qualificarsi
come incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., comma 1,
giacché l’atto con cui è stato proposto risulta notificato (tempestivamente
come tale) il 27 giugno/1 luglio 2013, allorquando il termine di proposizione
dell’impugnazione principale avverso il menzionato decreto era ormai
ampiamente decorso.
4.2.1. Giova rimarcare che Cass., S.U., n. 8925 del 2011, risolvendo un
contrasto di giurisprudenza, ha statuito che, in tema di ricorso per
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compensazione delle spese di lite «come da accordo tra le parti», sul

cassazione, la norma dell’art. 334 cod. proc. civ., comma 2, – secondo cui,
ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l’impugnazione
incidentale tardiva perde efficacia – non trova applicazione nell’ipotesi di
rinuncia all’impugnazione principale; poiché, infatti, la parte destinataria
della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario,
l’ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell’inammissibilità e

l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà
dell’impugnante principale.
Il ricorso incidentale della 22 s.r.l. in liquidazione, dunque, dovrebbe
essere deciso. Il Collegio rileva, però, che la sua decisione deve avvenire
considerando che al contenuto della richiamata nota del 17.10.2017 del
legale dell’appena menzionata società spedita all’Agenzia delle Entrate (e da
quest’ultima posta a fondamento della rinuncia al proprio ricorso) si deve
assegnare il sostanziale valore di manifestazione di riconoscimento di
sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione del ricorso incidentale.
Induce a tale considerazione, la mancanza di una riserva, la sostanziale non
necessità della dichiarazione di accettazione, che non è condizione di
efficacia della rinuncia ed il comportamento della medesima società
successivo alla ricezione (in data 2.11.2017) della rinuncia al proprio ricorso
da parte dell’Agenzia dell’Entrate, caratterizzato dal mancato deposito della
memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., nella quale ben avrebbe potuto,
se del caso, insistere per la decisione della sua impugnazione.
Il ricorso incidentale della 22 s.r.l. in liquidazione, dunque, può essere
dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Le spese processuali relative ai rapporti tra tutte le parti costituite
possono compensarsi, stante l’espressa richiesta contenuta nella rinuncia al
proprio ricorso formulata dall’Agenzia delle Entrate.
6. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del meccanismo
sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma
17 della legge n. 228 del 2012. Trattasi, invero, di misura che non trova
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.vu

dell’improcedibilità dell’impugnazione principale finirebbe per rimettere

applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 23175
del 2015; Cass. 19560 del 2015), né allorquando l’inammissibilità
dell’impugnazione sia dichiarata per sopravvenuto difetto di interesse (cfr.
Cass. n. 13636 del 2015).
P. Q. M.
Dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorso principale. Dichiara

parti costituite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile
della Corte Suprema di cassazione, il 22 novembre 2017.

inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio tra le

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