Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3963 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3963 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

MOTIVI DELLA DECISIONE

l. Il ricorso, avuto riguardo alla data della pronuncia
della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e
antecedente al 4 luglio 2009), è soggetto alla disciplina di
cui agli artt. 360 cod. proc. civ. e segg. come risultanti per
effetto del cit. d.Lgs. n. 40 del 2006; si applica, in
particolare, l’art. 366 bis cod. proc. civ., stante l’univoca
volontà del legislatore di assicurarne ultra-attività
multis,

(ex

cfr. Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194), atteso che la

4

Data pubblicazione: 19/02/2014

norma resta applicabile in virtù dell’art. 27, comma 2 del
cit. d. Lgs ai ricorsi per cassazione proposti avverso le
sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo
2006, senza che rilevi la sua abrogazione, a far tempo dal 4

comma l, lett- d), in forza della disciplina transitoria
dell’art. 58 di quest’ultima.
2. Con i motivi di ricorso si denuncia: I) violazione o
falsa applicazione dell’art.

1223 cod. civ.

(nesso di

causalità); II) violazione e/o falsa applicazione dell’art.
1227 cod. civ., nonché omessa motivazione circa un punto
controverso e decisivo; III) violazione e falsa applicazione
degli artt. 1703, 1719 e 1720 cod. civ.; IV) violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ., nonché omessa
motivazione circa un punto controverso e decisivo (danno
patrimoniale); V) omessa o insufficiente motivazione circa un
punto controverso e decisivo (danno patrimoniale); VI) omessa
e insufficiente motivazione circa un punto controverso e
decisivo (danni non patrimoniali).
3. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366
bis cod. proc. civ., il quale esige, nei casi previsti dai nn.

l, 2, 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., che il motivo sia
illustrato con un quesito di diritto e, nel caso previsto dal
n. 5, che l’illustrazione contenga «la chiara indicazione» del
fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si
assume che sia omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per
le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a

5

luglio 2009, ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47,

giustificare la decisione (cd. quesito di fatto). Inoltre i
motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli
fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da
quesiti separati. Invero le Sezioni Unite – pur ritenendo
ammissibile, in via di principio, il ricorso per cassazione

d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in
fatto – hanno precisato che a tali effetti occorre che il
motivo si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei

quali contenga

Un

rinvie all’altro, a l eine di individuare su

quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difutt

di

motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del
fatto (Cass. civ., Sez. Unite, 31 marzo 2009, n. 7770).
3.1. Nel ricorso all’esame, i primi quattro motivi
denunciano plurime violazioni di norme sostanziali e, come
tali, sono riconducibili al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360
cod. proc. civ.; il terzo e il quarto motivo denunciano,
congiuntamente, violazione di legge e il vizio di cui al n.5
dell’art.

360 cod. proc. civ.; gli ultimi due motivi

contengono esclusivamente censure motivazionali.

Orbene

nessuna delle indicate censure è suscettibile di superare il
preventivo vaglio di ammissibilità, atteso che:
i primi quattro motivi non si concludono e neppure
contengono il quesito di diritto previsto a pena di
inammissibilità dall’art. 366 bis cod. proc. civ. in relazione
al motivi di cui al 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.; invero la
norma, nel dettare una prescrizione di ordine formale, incide
anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al

6

Gu(

nel quale si denunzino con un unico articolato motivo

ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto
imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta
fattispecie (v. Cass., 7 aprile 2009, n. 8463; Cass. Sez. un.,
30 ottobre 2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25 novembre 2008.
n. 28054); in tal modo il legislatore si è proposto

ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento)
allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacchè la
formulazione del quesito risponde all’esigenza di verificare
la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni
indefettibili del giudizio di legittimità;
il terzo e il quarto motivo, per la parte in cui denunciano
vizio motivazionali, così come gli ultimi due motivi, proposti
esclusivamente in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc.
civ., sono privi del “momento di sintesi”, da cui risulti non
solo «il fatto controverso» in riferimento al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ma anche – se
non soprattutto – «la decisività» del vizio, e cioè le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione
(cfr. Sez. Unite, 1 ottobre 2007, n.20603; Cass. ord., 18
luglio 2007, n.16002; Cass. ord. 7 aprile 2008, n.8897). Tale
requisito non può, dunque, ritenersi rispettato quando solo la
completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di
un’interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione
della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto
ed il significato delle censure (Cass., ord. 18 luglio 2007,
n. 16002).

7

l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140
del 2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in e 12.200,00 (di cui e 200,00 per esborsi) oltre
accessori come per legge.
Roma 16 dicembre 2013

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte

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