Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3963 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 18/02/2011), n.3963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32815-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO

MASSIMO 45, presso lo studio dell’avvocato SABBATANI SCHIUMA CLAUDIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEONE BRUNO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

e contro

N.D., N.M.S., P.M.,

N.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 215/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 30/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito del decesso di P.T., in data 28-12-1997, gli eredi presentavano in data 22-6-1998 denuncia di successione.

Con avviso di liquidazione notificato nel 2001 l’Ufficio del Registro di Siracusa provvedeva a rettificare in aumento il valore dell’asse ereditario ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 9 e 10 ed a liquidare la imposta, oltre sanzioni ed interessi.

Gli eredi impugnavano l’avviso con numerosi rilievi di rito e di merito.

La Commissione Tributaria di primo grado di Siracusa accoglieva parzialmente il ricorso.

Appellava in via principale l’Ufficio ed incidentale i contribuenti e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con sentenza n. 215 in data 12 -10-2005 depositata in data 30-11-2005 accoglieva l’incidentale, respingendo il gravame dell’Ufficio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con due motivi.

Resiste l’erede P.G., con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Agenzia deduce violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 10, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Espone che la Commissione nella sentenza impugnata aveva dato atto che il valore dei beni del de cuius trasferiti a titolo oneroso negli ultimi sei mesi ammontavano a L. 276.350.000, e che gli eredi non avevano esposto nella dichiarazione di successione il prezzo ricevuto di L. 131.032.630, contrariamente a quanto prevede l’art. 10 D.Lgs. citato (vigente “ratione temporis”), dichiarandolo solo in sede giudiziale. Aveva tuttavia ammesso il prezzo in detrazione, ritenendo la mancata inserzione in denuncia “errore scusabile” in quanto avrebbe comportato, ove ivi esposta, una riduzione dell’imponibile, ed anche ” in termini di equità”. Osserva l’Ufficio che l’art. 10 è fermo nel porre come condizione per la detrazione la indicazione delle somme riscosse in dipendenza della alienazione nella denuncia di successione, e non sono ammesse eccezioni. Con separato ulteriore motivo deduce violazione dell’art. 113 c.p.c. in quanto nel giudizio tributario non è ammessa la pronuncia secondo equità.

Il contribuente in controricorso sostiene la inammissibilità dei motivi per genericità e mancanza di autosufficienza.

Il rilievo deve essere respinto: non vi è genericità o carenza di autosufficienza i quanto i dati di fatto emergono direttamente dalla sentenza impugnata, senza contestazione di merito da parte del controricorrente.

Il secondo motivo appare preliminare per ragioni di priorità logiche, e deve essere esaminato per primo.

La dizione dell’art. 10 citato, secondo cui i corrispettivi delle alienazioni da parte del de cuius negli ultimi sei mesi sono detraibili “purchè indicati nella dichiarazione di successione” è chiara nel senso di non ammettere deroghe a tale formalità, di contenuto sostanziale, in quanto influisce direttamente sull’imponibile.

Non è quindi ammessa una esenzione dall’onere, e certo non per motivi di fa equità, non applicabile nel processo tributario, in quanto non espressamente ivi richiamata, peraltro nemmeno spiegata in concreto nei presupposti applicativi.

Il secondo motivo, riguardante la ritenuta esistenza di un “errore scusabile” rimane assorbito, non senza osservare che anche tale ipotesi non può che inquadrarsi in una valutazione di carattere equitativo.

Il ricorso è quindi fondato. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e rinviata per nuovo esame ed applicazione dei principi esposti ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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