Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3963 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.14/02/2017), n. 3963
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28726-2015 proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 255/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PERUGIA del 16/04/2015, depositata il 08/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Terni. Quest’ultima aveva accolto (tranne che per le somme riferite all’anno 2004) l’impugnazione di M.C., medico convenzionato con il SSN, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, da lui versato per gli anni 2004 2009, per un totale di Euro 21.690,00.
Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che gli oneri e le spese per i servizi in comunione con gli altri medici, pro quota, sarebbero variati da Euro 380,00 a 650,00 Euro e gli strumenti di diagnosi adoperati, ancorchè complessi e costosi, sarebbero stati ricompresi nelle attrezzature usuali della professione.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene la ricorrente che, nella specie, l’impiego di un collaboratore nell’esercizio dell’attività professionale, seppure part time, sarebbe sicuro indice della sussistenza di un’autonoma organizzazione.
L’intimato non ha resistito.
Il motivo è fondato.
In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).
Con particolare riguardo al caso di specie, giova rilevare che, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente “part time”) non costituisce, di per sè, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Sez. 6 – 5, n. 26982 del 19/12/2014; conf. Sez. 6 – 5, n. 3755 del 18/02/2014).
Sennonchè, nella sua decisione, la CTR ha rilevato “nella ripartizione delle spese per servizi in comunione tra i medici, oneri di lavoro dipendente per tre o quattro) persone”.
Osserva la Corte che il numero dei dipendenti – presumibilmente sintomatico di uno studio polifunzionale – eccede in ogni caso il “minimo indispensabile” all’esercizio dell’attività professionale, indicato dalla giurisprudenza sopra citata per escludere la sussistenza di un’autonoma organizzazione.
Di conseguenza, il ricorso va accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo.
I contrasti giurisprudenziali antecedenti alla sentenza Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016 autorizzano l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo proposto da M.C.. Compensa le spese del merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017