Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3962 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. I, 19/02/2010, (ud. 29/09/2009, dep. 19/02/2010), n.3962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26140/2004 proposto da:

S.A. (c.f. (OMISSIS)), S.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONSERRATO 34, presso

l’avvocato ANTONELLI Giacomo, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROMANO FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI AREZZO, S.A.I. ASSICURAZIONI S.P.A., CURATELA DEL

FALLIMENTO DI L.P.;

– intimati –

sul ricorso 1024/2005 proposto da:

COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo STUDIO GREZ,

rappresentato e difeso dagli avvocati BARBINI ALDA, RICCIARINI

ROBERTA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.A., S.C., S.A.I. ASSICURAZIONI S.P.A.,

CURATELA DEL FALLIMENTO L.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1615/2003 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/09/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso con

assorbimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 7-8 marzo 1989, S.A. e C. convenivano in giudizio il Comune di Arezzo in persona del Sindaco pro tempore, nonchè L.P., titolare dell’impresa omonima, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti, assumendo che l’imprenditore convenuto nell’effettuare lavori di sbancamento del terreno, in esecuzione di appalto affidato dal Comune di Arezzo, aveva provocato gravi lesioni ad un immobile di loro proprietà.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Comune di Arezzo contestava la sua responsabilità, quale committente dell’appalto de quo, e nell’ipotesi di accoglimento della domanda degli attori, chiedeva di essere manlevato dall’impresa L.. Questa contestava ogni responsabilità, e chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la Sai, propria assicuratrice. La Sai si costituiva, affermando che nessun danno poteva essere riferito ai lavori eseguiti dall’impresa L., e che comunque una eventuale responsabilità doveva far carico al Comune. Interrotta la causa per il fallimento dell’impresa L., il giudizio veniva riassunto nei confronti del fallimento che non si costituiva.

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 772 del 2000, accoglieva la domanda degli attori e condannava in solido il Comune di Arezzo, il Fallimento L. e la Sai al risarcimento dei danni nei loro confronti.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Sai, chiedendo respingersi ogni domanda nei suoi confronti.

Si costituiva il Comune di Arezzo, che chiedeva respingersi l’appello e, in via incidentale, rigettarsi ogni domanda nei suoi confronti. Si costituivano i S., chiedendo confermarsi la sentenza impugnata.

La Corte d’Appello di Firenze con sentenza 3/6-7/10 2003, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda dei S. nei confronti della Sai e del Comune di Arezzo.

Ricorrono per Cassazione S.C. ed A., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso il Comune di Arezzo, che pure propone ricorso incidentale condizionato.

Il Comune di Arezzo ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale va dichiarato inammissibile.

Per il principio di autosufficienza del ricorso (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 7469/2009) in esso devono essere indicati in maniera specifica e puntuale, tutti i gli elementi utili affinchè il giudice di legittimità abbia cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizione delle parti. Nulla precisano i ricorrenti, nella esposizione dei fatti di causa, sul nesso di causalità tra i lavori effettuati ed i danni subiti dagli immobili, limitandosi altresì a contestare, nell’unico motivo proposto, l’affermazione del giudice a quo, di esclusione della responsabilità del Comune, in quanto l’appaltatore sarebbe unico responsabile dei danni cagionati a terzi, nell’esecuzione dell’opera.

La pronuncia impugnata riconosceva che l’appello del Comune si fondava su due motivi: uno concernente l’insussistenza del nesso causale tra lavori e danni lamentati, l’altro relativo all’assenza di propria responsabilità, essendo stati appaltati i lavori alla ditta L.. La sentenza è priva di ogni riferimento alla fattispecie concreta e non esamina il motivo di appello relativo al nesso causale.

Ma, come si diceva, gli odierni ricorrenti nulla precisano al riguardo nella narrativa, così come nella formulazione e trattazione del motivo proposto. Un unico indiretto riferimento, ma del tutto scarno e comunque inadeguato, sembrerebbe rinvenirsi nell’indicazione circa la mancata effettuazione dei sondaggi necessari alla determinazione della natura dei terreni sui quali doveva essere attuata l’opera commissionata, nonostante tale attività fosse prevista dal capitolato d’appalto; ma, a ben vedere, anche tale riferimento attiene piuttosto alla ripartizione di responsabilità tra committente ed appaltatore, più che all’accertamento del nesso causale tra lavori effettuati e danni subiti dagli odierni ricorrenti. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato del Comune di Arezzo. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA