Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3962 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 18/02/2011), n.3962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32028-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.G., P.A. in proprio e congiuntamente alla

coniuge D.G. in nome e per conto del figlio minore

L., P.I., P.M.L., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato

MAURIELLO GIACOMO, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati TIRELLI ATTILIO, PERCUOCO FRANCESCO, giusta delega a

margine;

– controricorrenti –

e contro

F.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 71/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 05/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito del decesso di P.L., avvenuta in data (OMISSIS), gli eredi presentavano denuncia di successione in data 19-5- 1998.

La Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ischia, notificava avviso di rettifica, elevando il valore dichiarato degli immobili caduti in successione.

Gli eredi impugnavano l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sostenendo la nullità dell’avviso per vari motivi di rito e di merito e la inesistenza della notificazione di tale atto.

La Commissione accoglieva il ricorso, affermando la inesistenza delle notificazioni dell’avviso tranne che per F.T., consorte del de cuius, nei cui confronti la pretesa fiscale era respinta per intervenuta rinuncia da parte di questa alla eredità.

Proponevano appello principale l’Ufficio ed incidentale i contribuenti.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 71/18/06, in data 4-4-06, depositata il 5-4-06, respingeva il gravame dell’Ufficio, “condivideva” le argomentazioni dell’appello incidentale e confermava la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle e Entrate, con due motivi.

Gli eredi, ad eccezione di F.T., resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Ufficio deduce omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Espone che la Commissione Regionale aveva ritenuto che F. T. avesse rinunciato alla eredità, senza tenere conto che, come esposto dallo stesso Ufficio in appello, la F. aveva presentato la denuncia di successione, ivi aveva indicato se stessa come erede ed aveva versato la relativa imposta.

Sostiene quindi che la stessa aveva accettato tacitamente, per facta concludentia la eredità per cui la successiva rinuncia era inefficace, e la Commissione era incorsa in difetto di motivazione non avendo approfondito la questione alla luce degli elementi fattuali sopra enunciati.

Con il secondo motivo sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 139, 156 e 160 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Espone che l’avviso di rettifica era stato notificato a tutti gli eredi nel domicilio di F.T., che si era qualificata per i figli “madre e persona addetta alla casa” e per il nipote P.L. “nonna e persona addetta alla casa”.

In relazione al fatto che gli eredi risiedevano non ivi ma in luoghi diversi, le notifiche, ad eccezione di quella a F.T., erano state ritenute inesistenti dalla Commissione anche in relazione alla mancata assimilabilità della disciplina degli atti amministrativi rispetto a quella degli atti processuali.

Sostiene L’Ufficio in linea di fatto che la erede P.I. risiedeva presso la F., con conseguente validità della notifica; in linea di diritto, citando giurisprudenza di questa Corte, che le notifiche agli altri eredi erano mille e non inesistenti, e pertanto la nullità era stata sanata dalla proposizione del ricorso, dimostrandosi così che l’atto aveva raggiunto il suo scopo, essendo parificati ai fini delle notificazioni, gli atti di accertamento e quelli processuali ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1.

Enuncia il seguente quesito di diritto; “dica la Corte se la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità dell’avviso per raggiungimento dello scopo dell’atto”.

I contribuenti in controricorso sostengono la inammissibilità e la infondatezza delle argomentazioni dell’Ufficio.

I motivi sono entrambi inammissibili.

Per il primo, deve rilevarsi che l’Ufficio non censura la motivazione per vizi suoi propri, ovvero per intrinseca mancanza, illogicità o contraddittorietà, bensì per non avere considerato elementi di fatto secondo il ricorrente presenti in atti da cui la Commissione doveva desumere che la rinuncia alla eredità era inefficace per precedente accettazione tacita. In tal modo, in primo luogo il mezzo manca di autosufficienza avendo omesso di produrre o citare gli atti menzionati, ed in ogni caso la censura si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi di prova, inammissibile in sede di legittimità.

II secondo motivo è inammissibile per palese erroneità del quesito, formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. essendo evidente che nessuna nullità riguardante l’atto impositivo impugnato si sana con la proposizione della impugnazione, ma solo la notifica dell’avviso stresso, ove sia nulla od irregolare.

Nè la valutazione di ammissibilità del quesito muterebbe ove di ammettesse un errore materiale scusabile consistente nella omissione di un termine (“nullità dell’avviso” in luogo di “nullità della notificazione dell’avviso”) in quanto il quesito sarebbe anche in tale forma assolutamente astratto, risolvendosi in una “regula iuris” totalmente svincolata dal caso concreto e non in correlazione con la diversa “regula iuris” applicata dalla Commissione che si sostiene errata. Giova infatti ricordare (Cass. Sez. Un. n. 6420 del 2008) che a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da c non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

In relazione alla particolarità della fattispecie e del tempo del ricorso, di poco successivo alla introduzione del quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c., con le conseguenti incertezze giurisprudenziali, si ritiene di compensare tra le parti le spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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