Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3962 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28548-2015 proposto da:

AUTORIMESSA OLIMPIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 160,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO ALESSANDRINI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3074/14/2015 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 28/04/2015, depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

La s.r.l. Autorimessa Olimpia propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso avvisi di accertamento IRES ed IRPEG, relativi agli anni 2005 e 2006.

Nella decisione impugnata, la CTR – una volta rilevato il vizio di ultrapetizione della decisione gravata – ha affermato, nel merito, che l’accertamento si fondava su presunzioni qualificate da elementi gravi, precisi e concordanti.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con la prima doglianza, la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda originale non contenesse l’istanza di rideterminazione della pretesa tributaria, giacchè, al contrario, trattandosi di una c.d. impugnazione-merito, sarebbe stato possibile per il giudice quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande delle parti.

Con la seconda censura, la ricorrente assume l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riguardo al primo mezzo, il problema della nullità (relativa) della sentenza della CTP derivante dall’invocato vizio di ultrapetizione è comunque privo di rilievo, giacche il giudice di appello (correttamente, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., secondo la sua impostazione) ha contestualmente provveduto ad entrare nel merito ed ad analizzare nel dettaglio le presunzioni poste a base dell’accertamento induttivo (“ricostruzione dei ricavi effettuati non dichiarati attraverso il raffronto tra le auto riscontrate al momento dell’accesso e quelle risultanti dal certificato dei vigili del fuoco e tenendo in perfetta considerazione le tariffe medie applicate per il posteggio delle auto”), a fronte di una mancata prova contraria in capo al contribuente. Da ciò consegue che la ricorrente neppure ha interesse alla mera declaratoria del vizio invocato, posto che la conseguenza sarebbe comunque quella di pervenire alla discussione del merito, cosa che la CFR ha comunque fatto.

D’altronde, con riguardo al secondo mezzo, il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è incongruo, giacchè la norma deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

Sotto tale ultimo aspetto, la ricorrente riporta quanto dedotto nel ricorso di primo grado, e poi afferma che nessuno degli elementi indiziari, pur importanti, sarebbe stato considerato dai giudici di merito.

Peraltro, giova osservare che, a fronte di una sentenza della CtR contenente una motivazione intrinsecamente congrua, manca – da parte della Autorimessa Olimpia – perfino la precisazione del “fatto decisivo per il giudizio”.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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