Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3961 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3961 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

Data pubblicazione: 19/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 10002-2008 proposto da:
BARALDI

LUIGI

BRLLGU44B16S,

BARALDI

FRANCESCO

BRLFNC73R31B, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 285, presso lo studio dell’avvocato
MANUNZA GIANFRANCESCO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MELEGA ULISSE giusta delega
2013

in atti;
– ricorrenti –

2447

contro

INA ASSITALIA S.P.A. quale risultante dalla fusione
per incorporazone di INA VITA S.P.A. e ASSITALIA-LE

1

(9-o

ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA 00885351007, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo
studio dell’avvocato GELLI PAOLO, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

GRUPPIONI GINO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 861/2007 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 12/07/2007, R.G.N.
752/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2013 dal Consigliere Dott.
ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l’Avvocato ROBERTO GIANSANTE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il
rigetto;

2

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente controversia ha per oggetto il risarcimento
dei danni richiesti innanzi al Tribunale di Bologna da
Francesco e Luigi Baraldi in dipendenza di un incidente
stradale verificatosi in Crevalcore il 19 ottobre 1991,

introduttiva del giudizio – la motocicletta Cagiva 125 di
proprietà di Luigi Baraldi, condotta dal figlio Francesco,
sarebbe venuta in collisione con la Fiat Regata, condotta
dal proprietario Gino Gruppioni, che, proveniente da un’area
di distribuzione di benzina posto sulla destra rispetto alla
direzione di marcia del motoveicolo, si sarebbe immessa
sulla statale senza accordare il diritto di precedenza al
Baraldi.
Sia il Gruppioni, che l’assicuratore Assitalia s.p.a.
contestavano la riferita dinamica e responsabilità del
sinistro, ancorchè in via transattiva l’Assitalia versasse
la somma di E 4.000.000, accettata in conto dagli attori.
Con sentenza n.435 del 2003 l’adito Tribunale di Bologna
rigettava la domanda, ritenendo inapplicabile la presunzione
di colpa concorrente

ex art. 2054 cod. civ. in difetto di

prova della collisione e dell’esistenza di un nesso causale
tra la condotta colposa del Gruppioni e il sinistro occorso
al Baraldi.
La decisione, gravata da impugnazione da parte di
Francesco e Luigi Baraldi, era confermata dalla Corte di
appello di Bologna, la quale con sentenza in data 12.07.2007
rigettava l’appello, con condanna degli appellanti al

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allorchè secondo la dinamica esposta nella citazione

pagamento delle spese del grado in favore delle altre parti.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per
cassazione Francesco e Luigi Baraldi, svolgendo tre motivi.
Ha

resistito

l’INA

Assitalia

s.p.a.,

depositando

controricorso.

Gruppioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello
primQ

nel confermare la statuizione del

QilAice di rigetto della pretesa

risarcitoria

ha

escluso l’esistenza di un nesso causale tra i danni subiti
dagli odierni ricorrenti e la condotta di guida del
Gruppioni, rilevando che, contrariamente a quanto dedotto
nell’atto introduttivo del giudizio, non si era verificata
alcuna collisione tra la motocicletta e la Fiat Regata e che
neppure poteva ritenersi che detta autovettura avesse creato
una situazione di intralcio per la circolazione, causativa
dei danni subiti dalla moto e dal suo conducente; e ciò, in
quanto, nel momento in cui era sopraggiunta la moto, la Fiat
Regata aveva già completato la manovra di uscita dall’area
di servizio, nel corso della quale aveva interferito nella
direttiva di marcia di altra auto VW Golf proveniente dalla
sua dx, aveva quindi subito un urto per tamponamento
dall’auto VW Golf e si era, infine, fermata sul margine dx
della carreggiata, accendendo le luci.
In particolare, secondo la Corte di appello, fu il
Baraldi, in fase di sorpasso, ad invadere la corsia di
pertinenza delle due autovetture, senza accorgersi della

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Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte di Gino

presenza della Fiat Regata e a perdere, quindi, il controllo
del mezzo – ondeggiando, subito dopo avere superato detta
autovettura e deviando verso dx nel tentativo di passare tra
la Golf e l’altra auto che stava sorpassando – per finire,
quindi, verosimilmente per strisciare contro la Golf, senza

o deviando sulla destra di quest’ultima auto.
2. Il ricorso – avuto riguardo alla data della pronuncia
della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e
antecedente al 4 luglio 2009) – è soggetto, in forza del
combinato disposto di cui al d.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
art. 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58,
alla disciplina di cui agli artt. 360 cod. proc. civ. e
segg. come risultanti per effetto del cit. d.Lgs. n. 40 del
2006.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione
o falsa applicazione degli artt. 101, 105, 115 e 116 C.d.S.
previgente (art. 360 n.3 cod. proc. civ.) per avere la
sentenza della Corte d’Appello di Bologna ritenuto che
l’antecedente causale del sinistro, e segnatamente
l’ingombro in ora notturna di una strada priva di
illuminazione pubblica, non fosse conseguente a condotte del
Gruppioni, violatrici delle norme indicate e quindi colpose.
Il motivo si conclude con i seguenti quesiti: a)

«ha da

ritenersi violata la norma di cui all’art. 105 Codice della
strada da parte del conducente di un’autovettura che da area
privata si immette in ora notturna su una strada pubblica a
luci spente senza concedere la precedenza ad un veicolo che

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porre in essere le possibili manovre di emergenza, frenando

la sta percorrendo, cagionando lo scontro e la collisione
con lo stesso?»;

b)

scontro fra la propria

«il conducente responsabile dello
e

altra autovettura, scontro dal

quale sia derivato l’ingombro e l’ostruzione di una strada
extraurbana non illuminata nell’imminenza del sopraggiungere

tempestivamente ed adeguatamente l’insidia viola la norma di
cui all’art. 101 previgente Codice della Strada che impone
agli utenti della strada di comportarsi in modo da non
costituire pericolo e intralcio per la circolazione ed in
modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza
stradale?»;

c)

«viola inoltre detto conducente la norma di

cui agli artt. 114 e 115 Codice della Strada previgente i
quali stabiliscono che i veicoli in sosta e in fermata
devono essere collocati fuori della carreggiata e che
durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le
opportune cautele atte ad evitare incidenti?».
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia
violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod.
pen. artt. 2043 e 5054 cod. civ. (art. 360 n.3 cod. proc.
civ.) per avere la sentenza dichiarato che non vi fu
relazione causale fra l’incidente nel quale riportò danni il
Baraldi e le manovre poste in essere dal Gruppioni. A
conclusione del motivo si chiede a questa Corte ai sensi
dell’art. 366

bis

cod. proc. civ.: «è

causa rilevante al

sensi del disposto degli artt. 40 e 41 c.p. ai fini della
produzione dell’evento dannoso, quella condotta attiva ed
omissiva che si pone come condizione necessaria della catena

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di altro autoveicolo ove non provveda a segnalare

degli antecedenti che hanno concorso a produrre l’evento e
senza le quali il risultato stesso non si sarebbe realizzato
e, più precisamente, sussiste il nesso di causalità quando
l’evento non si sarebbe prodotto in mancanza di quella
azione od omissione?»

insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto
decisivo e controverso affermato dalla Corte di merito della
concreta possibilità da parte del conducente della moto di
evitare con la ordinaria diligenza lo scontro con
l’autovettura Golf ferma al centro della semicarreggiata da
lui percorsa priva di luci o di altro segnale di pericolo su
tratto stradale privo di pubblica illuminazione, nonché
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
sull’ulteriore fatto controverso e decisivo implicitamente
ritenuto dalla Corte di merito che la condotta del
motociclista Baraldi intervenne come causa autonoma e
indipendente sulla situazione di pericolo creata dal Baraldi
tale da interrompere il nesso causale ex art. 41 co. 2 cod.
pen. (art. 360 n.5 cod. proc. civ.).
3. Il ricorso è inammissibile per l’inosservanza dell’art.
366 bis cod. proc. civ..
Invero, secondo i canoni elaborati da questa Corte per la
rilevanza dei quesiti, applicabili anche dopo la formale
abrogazione della norma, attesa l’univoca volontà del
legislatore di assicurare ultra-attività alla medesima (per
tutte, v. espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194), il
quesito di diritto deve essere specifico e riferibile alla

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2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia omessa,

fattispecie (cfr. Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2007, n. 36),
nonché risolutivo del punto della controversia, tale non
essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta
affermazione di principio da parte del giudice di
legittimità (cfr. Cass., 3 agosto 2007, n. 17108); inoltre,

Cass., 17 luglio 2007, n. 15949).
In sostanza il quesito di diritto deve comprendere (tanto
che la carenza di uno solo di tali elementi comporta
l’inammissibilità del ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n.
24339) sia la riassuntiva esposizione degli elementi di
fatto sottoposti al giudice di merito; sia la sintetica
indicazione della regola di diritto applicata dal quel
giudice; sia ancora la diversa regola di diritto che, ad
avviso del ricorrente, si

sarebbe dovuta applicare al

di specie. Mentre «la chiara indicazione»

(c.d.

caso

quesito di

fatto) richiesta dalla seconda parte dell’art. 366 bis cod.
proc. civ. in relazione al vizio motivazionale deve
consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò
specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti
non solo «il fatto controverso» in riferimento al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ma anche se non soprattutto – «la decisività» del vizio, e cioè le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione
(cfr. Sez. Unite, 1 ottobre 2007, n.20603; Cass. ord., 18
luglio 2007, n.16002; Cass. ord. 7 aprile 2008, n.8897).
Orbene nessuno dei motivi di ricorso risponde ai canoni

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con esso non può introdursi un tema nuovo ed estraneo ( cfr.

sopra precisati. Valga in particolare considerare quanto
segue.
3.1. Il primo motivo si conclude con una serie di quesiti
che concretandosi in espressioni evocanti le tesi
difensive non accolte o muovendo da premesse assertive che

sono da essa smentite – si palesano all’evidenza tutti privi
di decisività, risolvendosi in definitiva in mere tautologie
o in interrogativi circolari, che già presuppongono la
risposta ovvero la cui risposta non consente di risolvere il
caso

sub ludice

(Cass. civ. Sez. Unite 02 dicembre 2008,

n.28536).
Valga considerare che i giudici di appello sono pervenuti
alla conferma del rigetto della domanda risarcitoria sulla
base di plurimi elementi, desunti da una valutazione
unitaria delle risultanze istruttorie (deposizioni
testimoniali, annotazioni di servizio dei CC intervenuti
nell’immediatezza del fatto, descrizione dei veicoli
coinvolti da parte dei medesimi verbalizzanti), segnatamente
evidenziando il dato temporale e spaziale che “sganciava” la
pregressa condotta di guida del Gruppioni dal sinistro
occorso al Baraldi (per essere la moto sopraggiunta, a
distanza di circa 10-15 secondi dall’urto per tamponamento
tra le due auto, quando la Fiat Regata era ormai ferma a 60
mt. dal luogo del tamponamento della Golf e aveva acceso i
fari), nonchè l’assenza di una situazione di intralcio alla
sede stradale da parte della Fiat Regata e, comunque, la
piena visibilità anche dell’altra autovettura Golf, rimasta

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non trovano riscontro nella decisione impugnata e, anzi,

al centro della corsia.
Come si vede, si tratta di un’analisi della fattispecie
concreta, completamente diversa da quella enunciata nei
quesiti che – muovendo da premesse valutative, meramente
assertive o comunque, da condizionanti riferimenti di specie

altrimenti postulando

un preventivo momento

di

concreta,
verifica

fattuale e valutativa, inconciliabile con i limiti del
sindacato di legittimità.
E’ appena il caso di osservare che l’inadeguatezza del
quesito non è altro che il riflesso dell’inammissibilità del
motivo, che – lungi dall’evidenziare le denunciate plurime
violazione di legge – è surrettiziamente finalizzato a una
nuova valutazione delle risultanze fattuali del processo ad
opera di questa Corte, onde trasformare il giudizio di
cassazione in un terzo grado di merito, nel quale
ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende
processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di
questa o di quella risultanza procedimentale, quanto,
ancora, le opzioni espresse dal Giudice di appello non
condivise e perciò censurate al solo fine di ottenerne la
sostituzione con altre più consone ai propri desiderata.
3.2. Il secondo motivo è corredato da un quesito astratto,
formulato in maniera generica, senza una contestualizzazione
rispetto alla fattispecie concreta. Invero il quesito di cui
all’art. 366

bis

cod. proc. civ., rappresentando la

congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio generale, non può esaurirsi

10

a definire la questione

– si rivelano inidonei

nella mera affermazione di una regola astratta, ma deve
presentare uno specifico collegamento con la fattispecie
concreta, nel senso che deve raccordare la prima alla
seconda, nonchè alla decisione impugnata, di cui deve
indicare la discrasia con riferimento alle specifiche

affermazione può essere esatta in relazione a determinati
presupposti ed errata rispetto ad altri. Deve pertanto
ritenersi inammissibile il ricorso che contenga quesiti di
carattere generale ed astratto, privi di qualunque
indicazione sul tipo della controversia, sugli argomenti
addotti dal giudice

a quo e sulle ragioni per le quali non

dovrebbero essere condivisi ( Cass. civ., Sez. Unite, 14
gennaio 2009, n. 565).
3.3. Il terzo motivo non si conclude e neppure contiene
«la chiara indicazione»,

richiesta dalla seconda parte

dell’art. 366 bis cod. proc. civ. in relazione al vizio di
cui all’art. 360 n.5 cod. proc. civ., all’uopo occorrendo un
momento di sintesi, omologo del quesito di diritto. Invero
il c.d. quesito di fatto deve consistere – come da questa
Corte ripetutamente precisato – in un elemento espositivo
che rappresenti un

quid pluris

rispetto alla mera

illustrazione delle critiche alla decisione impugnata,
imponendo un contenuto specifico autonomamente e
immediatamente individuabile, volto a circoscrivere i limiti
delle allegate incongruenze argomentative, in maniera da non
ingenerare incertezze sull’oggetto della doglianza e sulla
valutazione demandata alla Corte (confr. Cass. 10 ottobre

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premesse di fatto, essendo evidente che una medesima

2007, n. 20603).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140
del 2012, seguono la soccombenza.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in favore della parte resistente in

e

4.200,00 (di cui C 200,00 per esborsi) oltre accessori come
per legge.
Roma 16 dicembre 2013
‘ESTENSORE

DEPOSITATO IN CANC”LLERIA.
,

Il Furizion•
Innoc.-Aì

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

P.Q.M.

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