Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3961 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. un., 19/02/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 19/02/2010), n.3961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

Autorità Portuale di Gioia Tauro, elettivamente domiciliata in Roma,

Via Arno 6, presso lo studio dell’avv. MORCAVALLO Oreste, che la

rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

srl Zen Marine e srl Zen Yacht;

– intimate –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/2/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udita l’avv. Alessandra Morcavallo;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per la

dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 25/1/2005 è stato stipulato fra l’Autorità portuale di Gioia Tauro e le srl Zen Marine e Zen Yacht un accordo sostitutivo di concessione demaniale relativamente ad un’area da utilizzare ai fini della predisposizione di un cantiere navale per la costruzione e la riparazione d’imbarcazioni da diporto;

che successivamente la Zen Marine ha chiesto di poter procedere alla realizzazione di opere di accosto per l’alaggio e il varo delle unità navali;

che l’Autorità ha espresso parere sfavorevole per incompatibilità delle stesse con le necessità portuali;

che le due società si sono allora rivolte al Tribunale di Palmi, sostenendo che la controparte non aveva ottemperato agli obblighi assunti, cagionando loro un gravissimo danno del quale intendevano essere integralmente risarcite;

che l’Autorità portuale si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione dell’AGO, per la dichiarazione del quale ha poi presentato istanza ex art. 41 c.p.c.;

che le società intimate non hanno svolto attività difensiva, mentre il PG ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo; che nell’imminenza dell’udienza, l’Autorità Portuale ha depositato memoria con la quale ha concluso per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza del presupposto consistente nella pendenza del giudizio di merito, recentemente definito dal Tribunale di Palmi con sentenza declinatoria della giurisdizione;

che la circostanza non è, però, affatto decisiva, avendo questa Suprema Corte chiarito che la sentenza emessa dal giudice del processo a quo dopo la proposizione del regolamento rimane condizionata alla statuizione della Suprema Corte, che non perde, pertanto, il potere di pronunciare sul regolamento stesso (C. Cass. 2005/10703 e 2006/4508);

che tanto puntualizzato, giova rammentare che in base alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 18, comma 4, il presidente dell’Autorità portuale può concludere, per le iniziative di maggiore rilevanza, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11;

che il comma 5 di quest’ultimo articolo stabilisce, a sua volta, che “le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”;

che dopo aver ricordato quanto sopra, rimane unicamente da aggiungere che la vertenza promossa dalle srl ZEN riguarda pretese scorrettezze poste in essere nella fase esecutiva di un rapporto scaturito dalla conclusione di un accordo del tipo di quelli previsti dal succitato art. 11;

che va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, con rimessione delle parti davanti al TAR competente per territorio;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

PQM

LA CORTE A SEZIONI UNITE pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimette le parti davanti al TAR competente per territorio e condanna le srl ZEN Marine e ZEN Yacht al pagamento, in solido fra loro, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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