Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3961 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27069-2015 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PIRENEI

1, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO GENTILE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIO ANTONIO SPRIO giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1447/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO del 16/02/2015, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

O.G.A.B. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento di imposte IRPEf, a seguito della rideterminazione del reddito relativo all’anno 2007.

Nella decisione impugnata, la CTR ha sottolineato come, sulla scorta delle risultanze processuali, potesse essere plausibile che il contribuente disponesse di un patrimonio finanziario e da redditi di lavoro sufficienti a coprire gli incrementi patrimoniali e la disponibilità e gestione dei beni, in ragione di un reddito pari ad Euro 67.767,00, comunque idoneo a legittimare l’accertamento sintetico, configurando uno scostamento superiore ad 1/4.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Col primo, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La CTR avrebbe omesso di spiegare i criteri di rideterminazione del reddito presunto, nè l’ O., una volta provata la sua disponibilità finanziaria, avrebbe dovuto altresì dimostrare il nesso eziologico con le spese rilevate dall’Ufficio.

Col secondo, il ricorrente invoca la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Infatti, la decisione impugnata avrebbe totalmente omesso l’esame di un rilievo riguardante l’incongruità di “due o più periodi d’imposta”, considerati dall’accertamento sintetico. Inoltre, lo scostamento ravvisato dalla CTR riguarderebbe soltanto il 2007 e non il 2008, la cui ritenuta incongruità sarebbe stata anch’essa indispensabile per legittimare l’accertamento sintetico.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

Il ricorso è, nel suo complesso, fondato.

Quanto alla prima doglianza, è vero che, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Sez. 6 – 5, n. 22944 del 10/11/2015). E’ altrettanto vero, però, che, una volta valutati i predetti documenti in senso almeno parzialmente favorevole al contribuente, la CTR avrebbe dovuto giustificare nel dettaglio i valori che avevano condotto al ridimensionamento dell’accertamento.

D’altronde, quanto al secondo motivo, dovendo lo scostamento riguardare il biennio in discussione, la sentenza avrebbe dovuto valutare altresì se il superamento di 1/4 riguardasse anche l’anno 2008.

Le omissioni poc’anzi rilevate determinano la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Lombardia, che uniformandosi ai principi di diritto sopra riportati, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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