Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3960 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3960 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 9899-2008 proposto da:
GAFFI SPORT S.N.C. 07098560589 in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA TREVISO 15, presso lo studio
dell’avvocato MONETA MANTUANO FERNANDA, che la
0

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2342

contro

CLOTHING COMPANY S.R.L. ;
– intimata –

sul ricorso 13217-2008 proposto da:

cqf

Data pubblicazione: 19/02/2014

CLOTHING COMPANY S.P.A. 02972630277 in persona del
suo legale rappresentante Amministratore Dott. FRANCO
MALENOTTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TOSCANA l, presso lo studio dell’avvocato CERULLI
IRELLI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta

– ricorrente contro

GAFFI

SPORT

S.N.C.

in

persona

del

legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA TREVISO 15, presso lo studio
dell’avvocato MONETA MANTUANO FERNANDA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1488/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/03/2007, R.G.N.
567/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE CERULLI IRELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità di entrambi i ricorsi;

2

delega in atti;

R.G.N. 9899/08 e 13217/08
Udienza del 9 dicembre 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1998 la società Gaffi Sport s.n.c. (d’ora innanzi, per brevità, la “Gaffi”)
convenne dinanzi al Tribunale di Roma la società Clothing Company s.r.l.
(d’ora innanzi, per brevità, la “Clothing”), esponendo:
(-) di avere ordinato alla Clothing una fornitura di capi di abbigliamento;

(-) che romissione della Clothing le aveva causato danni patrimoniali ed
all’immagine commerciale.
La Clothing si costituì, negando sia di avere concluso un contratto con la
Gaffi, sia che quest’ultima avesse patito danni in conseguenza della
mancata fornitura.

2. Con sentenza 3.12.2001 n. 39086 il Tribunale di Roma accolse la
domanda, e condannò la Clothing a risarcire alla Gaffi un danno quantificato
in 55.000.000 di lire.

3. La sentenza venne appellata dalla Clothing.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 29.3.2007 n. 1488, confermò la
decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto validamente
concluso un contratto tra le due società; la riformò invece nella parte
concernente la liquidazione del danno, che venne rideterminato in via
equitativa in euro 2.300, oltre interessi dalla domanda.

4. Tale sentenza viene ora impugnata dalla Gaffi, sulla base di due motivi.
Fla resistito con controricorso la società Clothing Company s.p.a., la quale
ha altresì impugnato in via incidentale la sentenza d’appello, sulla base di
tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Le questioni poste dalle parti sono tra loro logicamente subordinate.
Andrà perciò esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276, comma 2, c.p.c., il
secondo motivo del ricorso incidentale, che pone una questione di
competenza; quindi il primo motivo del ricorso incidentale, che ripropone la
questione della valida conclusione del contratto; indi tutti gli altri.

ctf/

(-) di non avere mai ricevuto la merce;

R.G.N. 9899/08 e 13217/08
Udienza del 9 dicembre 2013

E’ evidente infatti che l’esame di questi ultimi sarebbe superfluo, se dovesse
accertarsi l’incompetenza per territorio del giudice adìto in primo grado,
ovvero l’inesistenza d’un negozio efficace e vincolante inter partes.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la Clothing Company s.p.a. lamenta che

riferimento agli artt. 19 e 20 c.p.c.); sia in un difetto di motivazione.
Espone che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto sussistente la
competenza per territorio del Tribunale di Roma, in quanto competente a
decidere la controversia sarebbe dovuto essere il Tribunale di Venezia: sia
perché qui aveva sede la società convenuta; sia perché – anche ad
ammettere che tra le parti fosse stato effettivamente concluso un valido
contratto – il luogo di conclusione di questo doveva ritenersi Venezia.

2.2. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.

2.2.1. E’ inammissibile, in primo luogo, perché proposto da soggetto che
non ha giustificato, come avrebbe dovuto, la propria legittimazione a
ricorrere.
Si rileva infatti dalla sentenza impugnata che l’appello venne proposto dalla
società “Clothing Company s.r.l.”, ed a quest’ultima la Gaffi ha altresì
notificato il ricorso per cassazione.
Il ricorso incidentale, invece, risulta proposto dalla “Clothing Company
s.p.a.”, la quale non risulta dalla sentenza impugnata avere preso parte al
giudizio d’appello (il dispositivo della sentenza d’appello, trascritto dalla
Clothing Company s.p.a. a pag. 4 del proprio ricorso incidentale, non risulta
conforme all’originale: in questo, infatti, si legge che la sentenza è
pronunciata nei confronti della Clothing Company s.r.I.; nel ricorso
incidentale, invece, si fa dire alla Corte d’appello che la sentenza è
pronunciata nei confronti della Clothing Company s.p.a.).
Nulla viene dedotto nel ricorso incidentale circa i rapporti tra Clothing
Company s.r.l. e Clothing Company s.p.a.: né ovviamente, sarebbe
consentito a questa Corte desumere la prova della legittimazione suddetta

la sentenza impugnata sarebbe incorsa sia in una violazione di legge (con

R.G.N. 9899/08 e 13217/08
Udienza del 9 dicembre 2013

dalla mera affinità della ragione sociale tra parte soccombente e parte
impugnante.
Deve, di conseguenza, trovare applicazione il principio secondo cui è onere
della parte che ricorre per cassazione, se diversa da quella che partecipò al
giudizio d’appello nella medesima posizione processuale, dimostrare per

propria legittimazione.
La mancanza di tale dimostrazione è rilevabile anche d’ufficio, a prescindere
da qualsiasi contestazione della controparte, e comporta l’inammissibilità
del ricorso per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare (in tal
senso, Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011; Sez. 2, Sentenza n.
6132 del 06/03/2008; Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006; Sez. 1,
Sentenza n. 2235 del 02/04/1986).

2.2.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale della Clothing Company
s.p.a. è, in ogni caso, inammissibile perché corredato da un quesito di
diritto inidoneo.

2.2.2.1. Il presente giudizio, infatti, avendo ad oggetto una sentenza
depositata il 29.5.2007, è soggetto alle previsioni dell’art. 366 bis c.p.c.
(inserito nel codice dall’art. 6 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2
marzo 2006, e successivamente abrogato dall’art. 47, comma 1, lettera (d),
della I. 18 giugno 2009, n. 69).
Tale norma è tuttora applicabile, benché abrogata, a tutte le impugnazioni
proposte contro sentenze depositate dopo il 2.3.2006 (data di entrata in
vigore della suddetta disposizione) e prima del 4.7.2009 (data della sua
abrogazione), per effetto della previsione di cui all’art. 58, comma 5, della
suddetta I. 69/09, ove si stabilisce che l’abrogazione vale per le controversie
nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato
pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge
medesima.

cív

mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 cod. proc. civ. la

R.G.N. 9899/08 e 13217/08
Udienza del 9 dicembre 2013

2.2.2.2. Col quesito formulato a conclusione del secondo motivo del ricorso
incidentale, la Clothing Company s.p.a. chiede alla Corte di stabilire “se, in
mancanza di prova di una preventiva risposta di accettazione della proposta,
luogo di conclusione del contralto, ove lo stesso possa ritenersi concluso,
per la determinazione della competenza territoriale, sia quello in cui e

sarebbe dovuta avvenire” (ricorso incidentale, p. 16).
Si rileva tuttavia dagli atti che la Gaffi convenne in giudizio la Clothing
Company (s.r.I.) allegando di avere con questa concluso un contratto, e che
il perfezionamento di tale negozio avvenne a Roma, dove l’offerente ebbe
notizia dell’accettazione.
Or bene, è sin troppo noto come, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, la competenza per territorio dev’essere determinata con
riferimento alla domanda così come proposta, prescindendo da ogni
indagine circa la relativa fondatezza nel merito (così Sez. 3, Sentenza n.
8950 del 18/04/2006; nello stesso senso, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21230
del 17/09/2013; Sez. L, Ordinanza n. 11415 del 17/05/2007).
Nel nostro caso pertanto il quesito sopra trascritto non è pertinente, perché
postula che la corte affermi un principio di diritto fondato su un presupposto
di fatto (la mancanza di un’accettazione dell’offerta contrattuale prima della
consegna della merce) diverso da quello posto dall’attore a fondamento
della domanda.

3.1. Col primo motivo del ricorso incidentale la Clothing Company s.p.a.
lamenta che la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da violazione di
legge (con riferimento all’art. 1326 c.c.), sia da difetto di motivazione, nella
parte in cui ha ritenuto validamente concluso tra la Gaffi e la Clothing
Company (s.r.I.) un contratto di vendita.

3.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il primo motivo del
ricorso incidentale è inammissibile, anche in questo caso per due
indipendenti motivi.

ev

avvenuta la consegna della merce, ovvero it luogo in cui tale consegna

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Udienza del 9 dicembre 2013

3.2.1. Il primo è la già rilevata mancanza della prova della legittimazione a
ricorrere in capo alla Clothing Company s.p.a., secondo quanto già esposto
supra, § 2.2.1..

3.2.2. Il secondo motivo di inammissibilità è, anche in questo caso,

Con esso, infatti, la ricorrente ha chiesto alla Corte di stabilire

“se sia

contrario al disposto dell’art. 1326 c. c. considerare l’intervenuta conclusione
di un contratto tra le parti senza il previo accertamento dell’accettazione
della proposta da parte del destinatario della stessa” (così il ricorso
incidentale, p. 13). Quesito che non coglie la ratio decidendi e quindi non è
pertinente, perché la Corte d’appello non ha mai affermato che il contratto
possa concludersi nonostante la mancanza di accettazione della proposta,
ma ha ritenuto una cosa ben diversa, e cioè che l’accettazione da parte
della Clothing Company (s.r.I.) poteva ritenersi avvenuta

per facta

condudentia.

3.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo in esame è
parimenti inammissibile, in quanto attraverso esso si sollecita una diversa
lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
La ricorrente, infatti, si duole dell’omesso esame di un telefax del 12.6.1998,
inviato dalla Clothing Company s.r.l. alla Gaffi s.n.c., col quale la prima
chiedeva alla seconda una “conferma d’ordine”, sì da lasciar intendere che
alcun contratto fosse stato concluso inter partes.
Or bene, è noto che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare una per
una le prove offerte dalle parti, ma può adeguatamente motivare la propria
decisione limitandosi ad indicare quali, tra le prove offerte, ritenga decisive
sì da rendere superfluo l’esame delle altre.
Nel caso di specie la Corte d’appello ha individuato la prova sufficiente della
conclusione del contratto nella lettera del 2 giugno 1998, inviata dalla
Clothing Company s.r.l. alla Gaffi s.n.c. e con la quale la prima dichiarò di
non essere in grado di adempiere la propria obbligazione.

egi

l’insufficienza del quesito formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

R.G.N. 9899/08 e 13217/08
Udienza del 9 dicembre 2013

Del tutto correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha omesso di prendere
in esame il successivo documento del cui omesso esame la ricorrente ora si
duole, ovvio essendo che se il contratto è stato ritenuto concluso dalla Corte
d’appello alla data del 2 giugno, nessun rilievo potevano avere le successive
dichiarazioni con le quali una delle parti mostrava di ritenere l’affare ancora

Pertanto il ricorso, nella parte in cui lamenta dell’omesso esame del
suddetto telefax del 12.6.1998, non sta denunciando affatto una lacuna
della motivazione, ma sta chiedendo a questa Corte di valutare i fatti in
modo diverso rispetto a quello fatto proprio dal giudice di merito: richiesta,
come ognun vede, del tutto inammissibile.

4.1. Col primo motivo del ricorso principale la Gaffi lamenta che la sentenza
impugnata sarebbe incorsa in “violazione di legge per erronea motivazione”.
Nella sostanza, si duole della ridotta liquidazione del danno compiuta dalla
Corte d’appello, rispetto a quella ritenuta dal Tribunale.

4.2. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni:
(a) sia perché, pur prospettando una vizio di motivazione, non è concluso
dalla “chiara indicazione del fatto controverso”, di cui all’art. 366 bis c.p.c.,
ma da un quesito di diritto, peraltro tautologico;
(b) sia perché sotto le viste del vizio di motivazione sottopone in realtà
all’esame della Corte di cassazione valutazioni squisitamente di merito
(l’accertamento della gravità del danno; la possibilità per la Gaffi di
rivolgersi ad altro grossista; le conseguenza dell’inadempimento
sull’affezione della clientela, ecc.).

5.1. Col secondo motivo del ricorso principale la Gaffi lamenta la mancanza
di motivazione nella sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto
decorrere gli interessi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento dalla data
della sentenza stessa, e non dall’inadempimento.

5.2. Il motivo è inammissibile.

in itinere.

R.G.N. 9899/08 e 13217/08
Udienza del 9 dicembre 2013

Nel caso di specie non vi è controversia su quale sia la data della sentenza,
né su quale sia stata la data dell’inadempimento.
Pertanto la Gaffi, là dove si duole della statuizione sugli interessi di mora,
pone una questione di diritto, e non di fatto.
Ora, è sin troppo noto come il vizio di motivazione non sia mai configurabile

la correttezza sub specie iuris, e non già l’adeguatezza della motivazione
(ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 13683 del 31/07/2012).
La Gaffi pertanto, lamentando una mancanza di motivazione rispetto ad una
quaestio iuris,

né indicando quale legge sarebbe stata violata dalla

statuizione sugli interessi contenuta nella sentenza impugnata, ha formulato
una censura inammissibile in sede di legittimità, perché non rientrante nel
novero di quelle consentite dall’art. 360 c.p.c..

6.1. Il terzo motivo del ricorso incidentale, col quale la Clothing Company
s.p.a. si duole della liquidazione equitativa del danno in mancanza di validi
elementi di prova, è inammissibile per la ragione già indicata supra, § 2.2.1.

7. La soccombenza reciproca costituisce un giusto motivo per la
compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.

P.q.m.
la Corte di cassazione, decidendo sui ricorsi riuniti:
– ) dichiara inammissibile il ricorso principale;
– ) dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
– ) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 9 dicembre 2013.

rispetto ad una questione di diritto, della quale si può accertare unicamente

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