Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3960 del 19/02/2010
Cassazione civile sez. un., 19/02/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 19/02/2010), n.3960
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –
Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:
spa Gruppo Torinese Trasporti, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Principessa Clotilde 2, presso lo studio dell’avv. CLARIZIA Angelo,
che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv.
Giuseppe Di Chio e Simona Rostagno;
– ricorrente –
contro
spa Rocksoil, sa Systra, spa Geodata e Ing. Q.L.;
– intimate –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
9/2/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la
dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla spa Gruppo Torinese Trasporti;
considerato che quest’ultima ha successivamente rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dal presidente e dai difensori;
che non occorre provvedere sulle spese in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle imprese intimate.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara l’estinzione del processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010