Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3960 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 18/02/2011), n.3960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26584-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.G., S.C.;

– intimati –

sul ricorso 29069-2006 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende con procura speciale notarile del Not. Dr.

CASSANO NICOLA di PADOVA, rep. n. 173518 del 27/10/2006;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.G., AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 07/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il resistente l’Avvocato D’AYALA VALVA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, in subordine accoglimento per quanto di ragione, rigetto

incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.C. e S.G. presentavano nel 1997 denuncia di successione relativa a vari immobili ubicati in (OMISSIS), di cui alcuni sottoposti a vincolo di interesse storico-artistico.

Nel 2001 la Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione delle imposte dovute (di successione, ipotecarie, catastali e sostitutive di INVIIVI) ai sensi della L. n. 154 del 1988, art. 12, e rettificava tali fine in aumento il valore dichiarato degli immobili esposto dai contribuenti.

I predetti impugnavano l’avviso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Padova, sostenendone la illegittimità per difetto di motivazione, e, nel merito, che l’Ufficio aveva errato nel calcolare il valore tabellare degli immobili sottoposti a vincolo storico ed artistico ai sensi della L. n. 154 del 1988, citato art. 12 anzichè prendendo a base le minori tariffe di estimo previste per le abitazioni ubicate nella stessa zona censuaria nella quale gli immobili stessi erano siti, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2.

La Commissione accoglieva il ricorso sotto entrambi i profili.

Appellava l’Ufficio, sostenendo la sufficienza della motivazione e, nel merito che la agevolazione di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11 per gli immobili di interesse storico ed artistico si applicava esclusivamente alle imposte sui redditi.

Nelle more del giudizio il contribuente S.C. presentava istanza di definizione della lite pendente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art 16.

L’Ufficio rigettava la istanza, sostenendo che vertendosi in tema di mera liquidazione delle imposte la controversia non era suscettibile di definizione.

Il rigetto era impugnato dallo S. innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, la quale con sentenza n. 45/29/05 in data 10-6-2005, depositata in data 7-7-2005, dichiarava la illegittimità del diniego dell’Ufficio ed accoglieva la istanza del contribuente, dichiarando la definizione della lite.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con un motivo, nei confronti di entrambi i litisconsorti.

Resiste il solo S.C. con controricorso, e formula ricorso incidentale condizionato, con un motivo, notificandolo anche alla litisconsorte S.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo di ricorso principale l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, L. n. 413 del 1991, D.L. n. 70 del 1988, art. 12, D.Lgs. n. 346 del 1980, art. 34 ed insufficiente ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Espone che l’avviso di liquidazione era fondato sulla applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, convertito nella L. n. 154 del 1988, e del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 6, richiesta dai contribuenti, ipotesi che esclude un potere di accertamento da parte dell’Ufficio, e sostiene che anche in presenza di istanza volta ad applicare la minore tariffa di estimo di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, per gli immobili vincolati per valore storico ed artistico, (di per sè infondata in quanto agevolazione limitata all’ambito delle imposte dirette) la controversia rimane sempre di liquidazione e non di valutazione, con inapplicabilità della normativa sul condono.

Il contribuente nel controricorso sostiene la infondatezza dell’assunto dell’Ufficio, e formula ricorso incidentale condizionato.

Con l’unico motivo deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, commi 8 e 10, ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Sostiene che il diniego di definizione della lite notificato al solo contribuente richiedente S.C. non era valido ed efficace, in quanto lo stesso doveva essere notificato anche alla litisconsorte ed obbligata solidale S.G., in quanto interessata al condono e parte processuale. In carenza di tale adempimento ad avviso del controricorrente manca un atto impeditivo della definizione della lite e pertanto detta definizione doveva intendersi in ogni caso perfezionata, non essendo ipotizzabile una soggezione “sine die” al potere della Amministrazione.

Il ricorso principale è infondato.

E’ pacifico che i contribuenti nella denuncia di successione non si limitarono a richiedere la applicazione della procedura di cui alla L. n. 154 del 1988, art. 12, ma fecero altresì istanza, per gli immobili sottoposti al vincolo di cui alla L. n. 1089 del 1939 di applicazione, al fine di determinarne il valore ai fini delle imposte di successione e collegate, delle minori tariffe di estimo di cui alla L. n. 491 del 1991, art. 11. Ed è in ogni caso certo che almeno parte della differenza tra le somme portate dall’avviso di liquidazione e quelle dichiarate dai contribuenti non dipendevano da errori di calcolo, bensì dalla applicazione del diverso regime di valutazione di cui alla citata disposizione agevolativa. Tale infatti era l’oggetto della lite, risolta dalla Commissione Provinciale a favore dei contribuenti, con la sentenza poi appellata dall’Ufficio anche sotto tale profilo.

Se così è, pare evidente che l’atto denominato avviso di liquidazione era in realtà un atto di accertamento, in quanto riteneva implicitamente infondata una tesi in diritto dei contribuenti, posta alla base della enunciazione di debenza di imposte da loro effettuata nella denuncia di successione, e ne rettificava “in peius” i risultati.

Nè vale dire che l’Ufficio ha applicato un metodo (quello tabellare di cui all’art. 12 cit.) che non lascia spazio a discrezionalità valutativa, perchè è proprio l’uso di tale metodo che il contribuente aveva escluso per gli immobili di interesse storico ed artistico esponendo dati diversi ed ulteriori rispetto a quelli utilizzati dall’Ufficio.

E’ infatti principio consolidato (v. Cass. n. 10735 del 2006, Cass. n. 7887 del 2007) che in tema di chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, ciò che rileva ai fini della condonabilità della lite è non già la qualificazione formale dell’atto impugnato, bensì il suo contenuto sostanziale, quale espressione del potere impositivo dell’amministrazione, la cui contestazione da parte del contribuente vale a integrare una controversia effettiva e non apparente sui contenuti dell’obbligazione tributaria, dovendosi ritenere atto impositivo qualsiasi atto dell’ufficio che attiene all’accertamento dell’esistenza e dell’entità dei presupposti e criteri dell’imposizione, e non si limiti alla mera liquidazione dell’imposta in base a criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazioni contabili.

Nella specie al momento della istanza di definizione pendeva una lite di contenuto sostanziale sulla pretesa impositiva, e pertanto era sussistente il presupposto della definizione ai sensi dell’art. 16, L. citata. Nè vale disquisire sulla infondatezza dell’assunto di merito dei contribuenti, in quanto questione irrilevante ai fini della presente decisione, il cui esame è precluso dal ricorso alla definizione agevolata, potendosi per inciso osservare che l’assunto non è meramente pretestuoso od apparente, in quanto la tesi sostenuta dall’Ufficio è su base giurisprudenziale e non su espressa definizione legislativa ed è oggetto di controversie di merito (come 1 esito della sentenza di primo grado dimostra).

Il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, assorbito l’incidentale. Condanna la Agenzia alla rifusione delle spese a favore del contribuente S.C., che liquida in complessivi Euro 3.500,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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