Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3960 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. II, 16/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 16/02/2021), n.3960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26060/2019 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato

il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Campobasso disattese l’opposizione proposta dal ricorrente, in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata, reputando il racconto inattendibile e generico e, comunque, privo di attinenza alla chiesta protezione internazionale;

– il richiedente aveva narrato di essere senegalese, della regione di Sedhiou, di aver frequentato la facoltà di geografia fino al terzo anno, di essersi iscritto a un movimento degli studenti liberi, (OMISSIS), vicini al presidente W., e di aver vissuto tensioni a seguito dell’elezione del nuovo presidente Sa., di aver partecipato a manifestazioni di protesta contro l’aumento delle tasse universitarie, di essere stato picchiato e vessato dalla polizia e, dopo aver ricevuto un invito di presentazione, aveva deciso di fuggire;

– il Tribunale aveva giudicato il racconto inattendibile perchè vago e generico, stante che il richiedente non era stato in grado di riferire scopi e ideali dell’indicata organizzazione, non aveva contestualizzato le manifestazioni a cui avrebbe partecipato, aveva indicato date incompatibili in ordine alla frequentazione universitaria e l’addotta paura del rientro non aveva alcun appiglio oggettivo;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di 5 motivi avverso la statuizione e che il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

ritenuto che il ricorrente con il terzo e il quarto motivo deduce omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, n. 5, nonchè violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, prospettando in sintesi che:

– il Tribunale non aveva correttamente esaminato le COI riguardanti il Paese d’origine (in particolare il ricorrente cita le informazioni del sito del Ministero degli Esteri, riguardanti la Casamance, zona di provenienza, secondo la prospettazione, e altre fonti) dalle quali emergeva una situazione di violenza incontrollata;

considerato che le due doglianze, tra loro osmotiche, sono fondate, per quanto segue:

– il Tribunale si è limitato a riprendere apoditticamente le conclusioni della Commissione amministrativa, secondo le quali “la situazione politica del Paese d’origine non palesava una situazione di violenza indiscriminata e di precaria stabilità sociale e politica tali da comportare un pericolo per il richiedente e che non si raggiungevano quei livelli di violenza indiscriminata tali da configurare un conflitto armato”;

– questa Corte ha condivisamente chiarito che in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6, n. 11312, 26/4/2019, Rv. 653608; conf. nn. 13449/2019, 13897/2019, 26728/209, 9231/2020, 9230/2020, 13255/2020), indicazione che nel caso risulta omessa, non potendosi reputare tale il riferimento alle conclusioni della Commissione, di cui restano ignote le fonti;

– la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145);

– siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914);

– il Tribunale, come si è detto, piuttosto che rendere compiuta motivazione, spiegando le specifiche ragioni del proprio convincimento, sulla base dei report consultati, si è limitato a esprimere un’insondabile opinione;

– applicando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite e le ulteriori specificazioni sopra richiamate deve, pertanto, escludersi che l’espressione lessicale di cui sopra possa ricondursi al genus di motivazione, cioè di giustificazione, non solo intellegibile, ma anche ripercorribile, della decisione; essa costituisce apparenza, vero e proprio simulacro, dei motivi del decidere, perchè non rende percepibile il fondamento della decisione;

– nè, come ha chiarito questa Corte con la decisione n. 29914/2019, “rileva, ai fini della decisione del presente ricorso, l’inserimento del Senegal nell’ambito dell’elenco dei cosiddetti “Paesi sicuri” di cui all’art. 1 del decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 4.10.2019, inserito in G.U. n. 235 del 7.10.2019. Infatti, in disparte ogni considerazione circa l’applicabilità di detta normativa sopravvenuta ai giudizi in corso e alle domande già presentate, anche alla luce di quanto affermato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29460 del 13.11.2019, va considerato che l’inserimento del Paese nel predetto elenco non preclude la possibilità per il ricorrente di dedurre la propria provenienza da una specifica area del Paese stesso interessata a fenomeni di violenza e insicurezza generalizzata che, ancorchè territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale o umanitaria, nè esclude il dovere del giudice, in presenza di detta allegazione, di procedere all’accertamento in concreto sulla pericolosità di detta zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni”;

considerato che in ragione dell’accoglimento del terzo e del quarto motivo restano assorbiti il primo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata audizione davanti al giudice, il secondo, con il quale si duole dell’omesso esame della documentazione attestante l’iscrizione universitaria, che la Commissione aveva giudicato inattendibile, e il quinto, con il quale contesta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria;

considerato che, in relazione alle accolte censure, il decreto deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnato decreto, in relazione agli accolti motivi, e rinvia al Tribunale di Campobasso, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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