Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3960 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.14/02/2017), n. 3960
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26429-2015 proposto da:
ALVEN INVESTIMENTI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5,
presso lo studio dell’avvocato LUCA MARIA PIETROSANTI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO GAUTTIERI
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3349/51/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI NAPOLI del 27/02/2015, depositata il 13/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;
udito l’Avvocato GIOVANNI FUSCO per delega dell’avvocato LUCA MARIA
PIETROSANTI, difensore del ricorrente, che insiste per
l’accoglimento.
Fatto
FATTO E DIRITTO
la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
La Alven Investimenti s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento di imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativa alla compravendita della nuda proprietà di un immobile.
Nella decisione impugnata, la CTR ha sottolineato la correttezza dell’atto di accertamento, oltre a rilevare che la presunta irritualità dell’avviso sarebbe stata evidenziata per la prima volta in appello. Da ultimo, ha sottolineato come, nell’avviso di accertamento, fossero state menzionate le parti essenziali dell’atto richiamato.
Il ricorso e affidato ad un unico, articolato motivo, così rubricato “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, controverso fra le parti. Difetto assoluto di motivazione e travisamento dei fatti. Omessa pronunzia e violazione di legge in relazione all’art. 277 c.p.c. Violazione di legge in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7”.
Secondo la ricorrente, la C.T.R. avrebbe omesso di valutare, benchè controverso fra le parti, l’argomento del valore, relativo al titolo di acquisto del medesimo immobile; le ragioni che avevano condotto ad un ulteriore ribasso) del prezzo; le ragioni di inutilizzabilità dei presunti ulteriori tre atti, oggetto di comparazione; il rilievo dei valori ON11. Inoltre, il giudice d’appello, pur ammettendo che gli atti valutati in comparazione non erano stati nè allegati, nè indicati, avrebbe sostenuto – con un’argomentazione contraddittoria – la correttezza dell’operato dell’ufficio, così rendendo una decisione priva di motivazione e non in linea con la L. n. 212 del 2000, art. 7.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
Giova preliminarmente osservare come, in mancanza di una chiara indicazione del vizio invocato, la prima parte dell’epigrafe della doglianza (“Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, controverso fra le parti. Difetto assoluto di motivazione e travisamento dei fatti”) debba essere inquadrata nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Appare allora evidente che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).
La doglianza non ha dunque ragion d’essere, nella misura in cui la sentenza impugnata ha effettivamente trattato – sia pure in maniera succinta – tutti gli argomenti enucleati dal ricorrente (valore del titolo di acquisto dell’immobile, ragioni dell’ulteriore ribasso del prezzo, ragioni di inutilizzabilità dei presunti ulteriori tre atti, oggetto di comparazione, rilievo dei valori omi).
La seconda parte dell’epigrafe (“Omessa pronunzia e violazione di legge in relazione all’art. 277 c.p.c. Violazione di legge in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7”) si riferisce, invece, inequivocabilmente al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Tale censura è inammissibile.
Il primo e decisivo rilievo della CTR, in ordine all’inammissibilità dell’eccezione L. n. 212 del 2000, ex art. 7 non è stato oggetto di specifica lagnanza.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017