Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 396 del 13/01/2021

Cassazione civile sez. I, 13/01/2021, (ud. 03/03/2020, dep. 13/01/2021), n.396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12189/2019 proposto da:

C.S., elettivamente in Roma presso la Corte di

Cassazione, difeso dall’avvocato Denti Roberto;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 23/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – C.S. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il Decreto del 23 febbraio 2019 con cui il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, censurando il decreto impugnato per aver disatteso la domanda di protezione sussidiaria ai sensi del citato art. 14, lett. c).

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, censurando il decreto impugnato per aver disatteso la domanda di protezione umanitaria.

2. – Il ricorso è inammissibile:

-) quanto al primo mezzo, il decreto ha escluso la sussistenza della situazione di cui alla lett. c), attraverso la debita citazione di fonti recenti, sicchè detto giudizio si sottrae al sindacato di questa Corte;

-) quanto al secondo mezzo, il ricorrente non indica quali sarebbero le specifiche ragioni, individuali, di vulnerabilità del soggetto, ulteriori rispetto alla generalizzata situazione del paese di provenienza, tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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