Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 396 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. un., 11/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 11/01/2011), n.396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24550/2009 proposto da:

C.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO

III 6, presso lo studio dell’avvocato LAUDADIO Felice, che la

rappresenta e difende, per delega a margine deL ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio

pendente n. 5414/2008 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

di NAPOLI;

udito l’avvocato Daniele GRANARA per delega dell’avvocato

Felice Laudadio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ennio Attilio SEPE, il quale chiede che la Corte di Cassazione,

in Camera di consiglio, dichiari inammissibile l’istanza di

regolamento preventivo di giurisdizione, con le conseguenze di

legge.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. Il Tar Campania, su istanza di C.M.A., emetteva decreto monocratico L. n. 1034 del 1971, ex art. 26, comma 7, depositato il 3.4.2009, con cui dichiarava l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto dall’istante avverso il provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame di avvocato, sessione 2007/08, avendo la stessa conseguito l’abilitazione, per aver superato le prove scritte (a seguito di “nuova correzione”) e le prove orali, in esecuzione di ordinanza cautelare del Tar, poi sospesa dal Consiglio di Stato.

Avverso il decreto monocratico l’Amministrazione proponeva opposizione L. n. 1034 del 1971, ex art. 26, u.c., che veniva accolta dal Tar con ordinanza collegiale del 7.7.2009, non appellata dalla C..

La C., con ricorso notificato l’11.11.2009, ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Assume la ricorrente che, con provvedimento del 31.3.2009, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli aveva disposto la sua iscrizione nel relativo albo professionale, avendo accertato la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge; che i provvedimenti di iscrizione e cancellazione rientrano nell’esclusiva competenza del Consiglio dell’ordine e che gli eventuali vizi dell’iscrizione non possono essere fatti valere davanti al Tar, essendo tale materia riservata alla giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense.

3. Il ricorso è inammissibile a norma dell’art. 41 c.p.c., comma 1.

Il Tar Campania con l’ordinanza collegiale resa il 7.7.2009 ha rilevato che “in fattispecie analoga alla presente, per il caso, in cui l’ammissione con riserva sia intervenuta, come nella fattispecie, per effetto di un provvedimento cautelare che sia stato poi riformato dal giudice di appello, la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato ha escluso la configurabilità di un’improcedibilità, ai sensi della L. n. 115 del 2005, art. 4, comma 2 bis”.

Quindi, disponendo la nuova iscrizione a ruolo del ricorso. Il Tar ha annullato il provvedimento presidenziale di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

4.1. Statuisce la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 26, come mod.

dalla L. n. 205 del 2000, art. 9, che “la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne da formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall’ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario.

Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne da comunicazione alle parti costituite. Avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali”.

4.2. Ne consegue che la predetta ordinanza è una decisione a tutti gli effetti, in grado di definire il processo, ed in ogni caso è espressione di una potestas iudicandi sulla questione oggetto del suo esame, in grado di passare in giudicato se non impugnata con l’appello.

Ed in questi termini l’ha intesa la giurisprudenza amministrativa, che ha osservato che l’art. 26, u.c. della legge sui T.A.R., disciplina una forma di giudizio in opposizione avverso i decreti che definiscono il giudizio in via breve, per le cause ivi previste, destinata ad operare anche in grado di appello, con l’unica differenza di non dare luogo in tal caso alla pronuncia di un’ordinanza appellabile, ma ad un provvedimento decisorio inappellabile (Cons. Stato, Sez. 6^, 10/02/2006, n. 531).

Non trattasi, quindi, di un provvedimento ordinatorio, ma decisorio, suscettibile di passare in giudicato, se non impugnato, in merito all’oggetto del suo accertamento (nella fattispecie la ritenuta inesistenza della carenza di interesse e dell’improcedibilità dichiarata).

Ciò comporta che il provvedimento ha natura di sentenza, avendo i caratteri della decisorietà e della definitività, ed essendo sottoposto per legge esclusivamente al mezzo di impugnazione delle sentenze e cioè all’appello (Cass. 30/07/2004, n. 14637), se pronunziato dal Tar, come nella fattispecie.

5. E’ principio consolidato di questa Corte (a partire da Cass., sez. un., n. 2466 del 1996) quello secondo cui la prima parte dell’art. 41 cod. proc. civ., va interpretata nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, sia attinente al merito sia a questioni inerenti ai presupposti processuali, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo (e facoltativo) per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione (Cass. Sez. Unite, 31/10/2008, n. 26296).

6. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

La ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente Ministero.

PQM

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente liquidate in complessivi Euro 1500,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

Cassazione civile sez. un., 11/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 11/01/2011), n.396

Massime

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SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24550/2009 proposto da:

C.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO

III 6, presso lo studio dell’avvocato LAUDADIO Felice, che la

rappresenta e difende, per delega a margine deL ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio

pendente n. 5414/2008 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

di NAPOLI;

udito l’avvocato Daniele GRANARA per delega dell’avvocato

Felice Laudadio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ennio Attilio SEPE, il quale chiede che la Corte di Cassazione,

in Camera di consiglio, dichiari inammissibile l’istanza di

regolamento preventivo di giurisdizione, con le conseguenze di

legge.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. Il Tar Campania, su istanza di C.M.A., emetteva decreto monocratico L. n. 1034 del 1971, ex art. 26, comma 7, depositato il 3.4.2009, con cui dichiarava l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto dall’istante avverso il provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame di avvocato, sessione 2007/08, avendo la stessa conseguito l’abilitazione, per aver superato le prove scritte (a seguito di “nuova correzione”) e le prove orali, in esecuzione di ordinanza cautelare del Tar, poi sospesa dal Consiglio di Stato.

Avverso il decreto monocratico l’Amministrazione proponeva opposizione L. n. 1034 del 1971, ex art. 26, u.c., che veniva accolta dal Tar con ordinanza collegiale del 7.7.2009, non appellata dalla C..

La C., con ricorso notificato l’11.11.2009, ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Assume la ricorrente che, con provvedimento del 31.3.2009, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli aveva disposto la sua iscrizione nel relativo albo professionale, avendo accertato la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge; che i provvedimenti di iscrizione e cancellazione rientrano nell’esclusiva competenza del Consiglio dell’ordine e che gli eventuali vizi dell’iscrizione non possono essere fatti valere davanti al Tar, essendo tale materia riservata alla giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense.

3. Il ricorso è inammissibile a norma dell’art. 41 c.p.c., comma 1.

Il Tar Campania con l’ordinanza collegiale resa il 7.7.2009 ha rilevato che “in fattispecie analoga alla presente, per il caso, in cui l’ammissione con riserva sia intervenuta, come nella fattispecie, per effetto di un provvedimento cautelare che sia stato poi riformato dal giudice di appello, la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato ha escluso la configurabilità di un’improcedibilità, ai sensi della L. n. 115 del 2005, art. 4, comma 2 bis”.

Quindi, disponendo la nuova iscrizione a ruolo del ricorso. Il Tar ha annullato il provvedimento presidenziale di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

4.1. Statuisce la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 26, come mod.

dalla L. n. 205 del 2000, art. 9, che “la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne da formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall’ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario.

Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne da comunicazione alle parti costituite. Avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali”.

4.2. Ne consegue che la predetta ordinanza è una decisione a tutti gli effetti, in grado di definire il processo, ed in ogni caso è espressione di una potestas iudicandi sulla questione oggetto del suo esame, in grado di passare in giudicato se non impugnata con l’appello.

Ed in questi termini l’ha intesa la giurisprudenza amministrativa, che ha osservato che l’art. 26, u.c. della legge sui T.A.R., disciplina una forma di giudizio in opposizione avverso i decreti che definiscono il giudizio in via breve, per le cause ivi previste, destinata ad operare anche in grado di appello, con l’unica differenza di non dare luogo in tal caso alla pronuncia di un’ordinanza appellabile, ma ad un provvedimento decisorio inappellabile (Cons. Stato, Sez. 6^, 10/02/2006, n. 531).

Non trattasi, quindi, di un provvedimento ordinatorio, ma decisorio, suscettibile di passare in giudicato, se non impugnato, in merito all’oggetto del suo accertamento (nella fattispecie la ritenuta inesistenza della carenza di interesse e dell’improcedibilità dichiarata).

Ciò comporta che il provvedimento ha natura di sentenza, avendo i caratteri della decisorietà e della definitività, ed essendo sottoposto per legge esclusivamente al mezzo di impugnazione delle sentenze e cioè all’appello (Cass. 30/07/2004, n. 14637), se pronunziato dal Tar, come nella fattispecie.

5. E’ principio consolidato di questa Corte (a partire da Cass., sez. un., n. 2466 del 1996) quello secondo cui la prima parte dell’art. 41 cod. proc. civ., va interpretata nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, sia attinente al merito sia a questioni inerenti ai presupposti processuali, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo (e facoltativo) per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione (Cass. Sez. Unite, 31/10/2008, n. 26296).

6. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

La ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente Ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente liquidate in complessivi Euro 1500,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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