Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3959 del 19/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 3959 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 9299-2008 proposto da:
MASSACESI SILVANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLA BALDUINA 28, presso lo studio dell’avvocato
CORACE A., rappresentata e difesa dall’avvocato SCALZI

5.7wAnersm

T(uta deleud in 4tti;

ricorrente

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA societa’ con unico socio
soggetta a direzione e coordinamento dì ENEL SPA
05999711000, in persona dell’Avv. REGINALDO LECCE,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

1

Data pubblicazione: 19/02/2014

MELLINI N.44, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
LAGOTETA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUCIANO MARIA DELFINO giusta delega in
atti;
– controricorrente

di CATANZARO, depositata il 16/10/2007 R.G.N. 22/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE LAGOTETA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

2

avverso la sentenza n. 945/2007 della CORTE D’APPELLO

R.G.N. 9299/08
Udienza del 9 dicembre 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1985 sorse contestazione tra il sig. Antonio D’Ippolito e l’allora Ente
Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL): il secondo lamentando il mancato
pagamento di alcune utenze, il primo replicando che il pagamento preteso
non fosse dovuto.

sospese la somministrazione di energia elettrica a due diversi immobili di
proprietà del somministrato: una prima volta il 26.4.1985, l’altra il
24.2.1988.

2. In conseguenza di tali fatti il sig. Antonio D’Ippolito a dicembre del 1988
convenne l’Enel dinanzi al Tribunale di Cosenza, chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza
della sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica, che l’attore
assumeva illegittima.
Dopo undici anni di giudizio, con sentenza 5.7.1999 n. 936 il Tribunale di
Cosenza accolse la domanda e condannò l’Enel al pagamento in favore
dell’attore della somma di 855.000.000 di lire, oltre la rivalutazione
monetaria e gli interessi dalla domanda.

3. La Corte d’appello di Catanzaro, adìta dalla società Enel Distribuzione
s.p.a. (la quale dichiarava di agire nella veste di cessionaria del ramo
d’azienda in precedenza appartenente al vecchio Ente nazionale), con
sentenza 16.10.2007 n. 945 riformò la sentenza del Tribunale e rigettò la
domanda di risarcimento del danno. La corte d’appello pervenne a tale
conclusione ritenendo insussistente sia una condotta colposa dell’Enel, sia la
prova del danno lamentato dal sig. Antonio D’Ippolito.

4. Tale sentenza è stata impugnata dalla sig.a Silvana Massacesi, che si è
dichiarata erede del sig. Antonio D’Ippolito, deceduto nelle more del giudizio
(così il ricorso, p. 7), ed ha affermato di agire sia in proprio che nella qualità
di genitore del minore Antonio D’Ippolito, sulla base di due motivi.

Pagina 3

Vak

Tale disputa si protrasse per diverso tempo e, nell’ambito di essa, l’Enel

R.G.N. 9299/08
Udienza del 9 dicembre 2013

Ha resistito la Enel Distribuzione s.p.a. con controricorso e memoria ex art.
378 c.p.c. (formalmente intitolata “comparsa conclusionale”, il che
comunque non ne infirma l’ammissibilità), peraltro riproduttiva ad litteram
del contenuto del controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

violazione di legge, con riferimento agli artt. 2614 e ss. c.c..
Espone al riguardo che erroneamente la Corte d’appello avrebbe esaminato
nel merito l’appello proposto dalla Enel Distribuzione s.p.a., posto che
l’appellante era soggetto diverso da quello che aveva partecipato al primo
grado di giudizio, e non aveva mai dimostrato la propria

legitimatio ad

causam.

1.2. Col secondo motivo di ricorso la sig.a Silvana Massacesi lamenta che la
sentenza impugnata sarebbe viziata sia da violazione di legge, sia da difetto
di motivazione, nella parte in cui ha escluso che l’Enel si fosse resa
inadempiente al contratto di somministrazione stipulato col sig. Antonio
D’Ippolito.

2.1. Il ricorso è inammissibile.
E’ infatti da tempo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che
incombe sulla parte ricorrente per cassazione, e che affermi di agire nella
qualità di erede della persona che prese parte al giudizio di merito, l’onere
di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art.
372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di
erede.
La mancanza di tale dimostrazione è rilevabile anche d’ufficio, a prescindere
da qualsiasi contestazione della controparte, e comporta l’inammissibilità
del ricorso per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare (in tal
senso, Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011; Sez. 2, Sentenza n.
6132 del 06/03/2008; Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006; Sez. 1,
Sentenza n. 2235 del 02/04/1986).

Pagina 4

e/

1.1. Col primo motivo di ricorso la sig.a Silvana Massacesi lamenta il vizio di

R.G.N. 9299/08
Udienza dei 9 dicembre 2013

2.2. Nel caso di specie la ricorrente ha dichiarato essere erede della parte
che si costituì, nella veste di appellato, nel giudizio di secondo grado, ma
non ha allegato la relativa dimostrazione: né, infatti, al ricorso sono allegati
documenti giustificativi di sorta; né vi è allegato un indice dei documenti
prodotti in questa sede; né tali documenti si rinvengono nel fascicolo del

2. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente,
ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., avuto riguardo al valore della
controversia.
Non si terrà conto, nella liquidazione delle spese, della memoria ex art. 378
c.p.c. depositata dalla Enel Distribuzione s.p.a., in quanto pedissequamente
ed inutilmente duplicativa del controricorso.

P.q.m.
la Corte di cassazione:
-) dichiara inammissibile il ricorso;
-) condanna la síg.a Silvana Massacesí alla rifusione nei confronti di Enel
Distribuzione s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si
liquidano in euro 10.300 (di cui 200 per spese).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 9 dicembre 2013.

giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA