Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3959 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. un., 19/02/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 19/02/2010), n.3959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS C.

G., elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli 40,

presso lo studio dell’avv. SCOGNAMIGLIO Lucia, che la rappresenta e

difende per procura in atti unitamente all’avv. Bruno Biscotto;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Ferrari 2,

presso lo studio dell’avv. AUGENTI Giacomo, che la rappresenta e

difende per mandato in atti unitamente all’avv. Eugenio Novario;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Augenti;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la

dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che con ricorso notificato il 17/6/2008, M.F. ha sostenuto di aver lavorato come lettrice di lingua straniera per la LUISS, sottoscrivendo dal 1991 al 2006 una serie di contratti annuali ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, artt. 25 e 29;

che partendo da tale presupposto ed assumendo di essere stata illegittimamente licenziata, la M. ha chiesto al Tribunale di Roma di voler accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dichiarare la nullità del recesso della LUISS e condannare la stessa alla reintegrazione nelle funzioni ed al pagamento di tutte le somme conseguentemente dovute;

che la convenuta si è costituita in giudizio, presentando poi ricorso ex art. 41 c.p.c., con cui ha chiesto alla Suprema Corte di voler dichiarare che la causa rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo;

che la M. ha resistito con controricorso, insistendo per la giurisdizione del giudice ordinario; che così riassunte le posizioni delle parti e premesso, altresì, che anche il PG ha concluso per la giurisdizione dell’AGO, osserva il Collegio che queste Sezioni Unite hanno già più volte affermato che le controversie relative a rapporti di lavoro come lettore di lingua straniera presso l’Università, instaurati come quello in esame ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, sono devolute, qualunque ne sia l’oggetto, al giudice ordinario in conseguenza della natura privatistica di tali rapporti (C. Cass. 1991/3564, 1992/665, 1993/3057, 2000/1202 e 2007/18, quest’ultime due pronunciate proprio in cause contro la LUISS);

che in applicazione di tale principio, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla causa promossa dalla M.;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 2.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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