Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3959 del 18/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 18/02/2011), n.3959
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
C.U. quale socio accomandatario della Nautica Giusti
s.a.s. di Umberto Caroli & C. (già Nauticagiusti di
Alderotti
Riccardo e C. s.a.s.) cancellata dal registro delle Imprese, elett.te
dom.to in Roma, alla via Monti Parioli 48, presso lo studio dell’avv.
Marini Giuseppe, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in
atti;
– controricorrente –
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/1/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Galluzzo Gianna per la ricorrente e l’avv. Marini per il
resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
Apice Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di compravendita del 31/10/1994 la Nautica Giusti s.a.s. di Alderotti Riccardo e C. s.a.s. vendeva alla F.G.F. di Giusti Fabrizio e C. s.a.s. un fabbricato sito nel Comune di Montescudaio; nell’atto di compravendita le parti dichiaravano di volersi avvalere della determinazione automatica della rendita catastale della L. n. 154 del 1988, ex art. 12. Avverso l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio del Registro di Empoli la società venditrice proponeva ricorso alla CTP di Firenze il 18/12/1996 contestando anche la rendita attribuita. La CTP con sentenza depositata l’11/2/1999, rigettava il ricorso. Analoga decisione veniva adottata dalla CTR di Firenze con sentenza depositata il 27/9/2001.
In data 16/4/2004 la Nautica Giusti s.a.s. presentava domanda di definizione della lite fiscale pendente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16. L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Enopoli, con provvedimento del 28/4/2004, rigettava l’istanza.
Avverso tale provvedimento la Nautica Giusti proponeva ricorso alla CTR di Firenze. La CTR, con sentenza n. 84/18/2005, depositata il 10/11/2005, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La CTR nel rilevare che la impugnazione della società aveva investito sia la determinazione della rendita sia l’atto di liquidazione, riteneva che l’avviso di liquidazione dovesse considerarsi “atto di accertamento” e, come tale, suscettibile di definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 16.
L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso tale decisione con due motivi di censura. Resiste con controricorso C.U. quale socio accomandatario della Nautica Giusti s.a.s. di Umberto Caroli & C. (già Nauticagiusti di Alderotti Riccardo e C. s.a.s.) cancellata dal registro delle Imprese. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, commi 3 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe ritenuto condonabile la controversia nonostante l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTR della Toscana con la quale era stato rigettato l’appello proposto dalla società avverso l’avviso di liquidazione.
La censura è inammissibile in quanto la questione non risulta esaminata dalla CTR di Firenze, nè il ricorrente allega l’avvenuta deduzione della questione medesima dinanzi a tale giudice di merito, così violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 22540 del 20/10/2006).
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa della L. n. 289 del 2002, art. 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 342 e 324 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 56 e 57. L’avviso di liquidazione in questione non avrebbe la natura di atto impositivo.
La censura è infondata. Questa Corte ha già affermato (Sent. 20 febbraio 2009, n. 4129) che “in tema di condono fiscale, e con riguardo alla definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, la definizione dell’atto come avviso di liquidazione non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, la pretesa fiscale sulla base di valutazioni non consistenti nella mera rilevazione di dati dall’atto sottoposto a registrazione”. Tale indirizzo ha trovato ulteriore conferma nella decisione delle SS.UU. n. 5289 del 05/03/2010, e nella pronuncia di questa sezione (Sentenza n. 18526 del 10/08/2010), secondo cui la controversia nata dal ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione di imposta, a seguito dell’attribuzione della rendita ad un immobile non accatastato, per il quale le parti abbiano dichiarato, in sede di compravendita, di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica di cui al D.L. n. 70 del 1988, art. 12, al ricorso che investa anche il provvedimento di classamento, conosciuto solo con la notifica del predetto avviso, deve attribuirsi un duplice oggetto: uno derivante dall’impugnazione dell’atto impositivo, in relazione al quale si verifica la situazione di “lite fiscale pendente”, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, definibile, quindi, in base a tale disposizione; ed un altro che deriva dalla contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita catastale, non definibile in base alla citata disposizione agevolativa perchè non riguardante una pretesa fiscale.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso.
La natura della controversia e le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011