Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3959 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26406-2015 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO

CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO GAUTTIERI che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA MARIA PETROSANTI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3350/51/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 27/02/2015, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato GIOVANNI FUSCO per delega dell’avvocato LUCA MARIA

PIETROSANTI, difensore del ricorrente, che insiste per

l’accoglimento.

Fatto

FATTO DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio carnevale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

V.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento di imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativa alla vendita della nuda proprietà di un immobile.

Nella decisione impugnata, la CTR ha sottolineato la correttezza dell’atto di accertamento, oltre a rilevare che la presunta irritualità dell’avviso sarebbe stata evidenziata per la prima volta in appello. Da ultimo, ha rilevato come, nell’avviso di accertamento, fossero state menzionate le parti essenziali dell’atto richiamato.

Il ricorso è affidato ad un unico, articolato motivo, così rubricato “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, controverso fra le parti. Difetto assoluto di motivazione e travisamento dei fatti. Omessa pronunzia e violazione di legge in relazione all’art. 277 c.p.c. Violazione di legge in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7”.

Secondo il ricorrente, la CTR avrebbe omesso di valutare, benchè controverso fra le parti, l’argomento del valore relativo al titolo di acquisto del medesimo immobile; le ragioni che avevano condotto ad un ulteriore ribasso del prezzo; le ragioni di inutilizzabilità dei presunti ulteriori tre atti, oggetto di comparazione; il rilievo dei valori OMI. Inoltre, il giudice d’appello, pur ammettendo che gli atti valutati in comparazione non erano stati nè allegati, nè indicati, avrebbe sostenuto – con un’argomentazione contraddittoria – la correttezza dell’operato dell’ufficio, così rendendo una decisione priva di motivazione e non in linea con la L. n. 212 del 2000, art. 7.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

Giova preliminarmente osservare come, in mancanza di una chiara indicazione del vizio invocato, la prima parte dell’epigrafe della doglianza (“Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, controverso fra le parti. Difetto assoluto di motivazione e travisamento dei fatti”) debba essere inquadrata nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Appare però evidente che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

La doglianza è dunque infondata in quanto la sentenza impugnata ha effettivamente trattato – sia pure in maniera succinta – tutti gli argomenti enucleati dal ricorrente (valore del titolo di acquisto dell’immobile, ragioni dell’ulteriore ribasso del prezzo, ragioni di inutilizzabilità dei presunti ulteriori tre atti, oggetto di comparazione, rilievo dei valori OMI).

La seconda parte dell’epigrafe (“Omessa pronunzia e violazione di legge in relazione all’art. 277 c.p.c. Violazione di legge in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7”) si riferisce, invece, inequivocabilmente al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Tale censura è inammissibile.

Il primo e decisivo rilievo della CFR, in ordine all’inammissibilità dell’eccezione L. n. 212 del 2000, art. 7 non è stato oggetto di specifica lagnanza.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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