Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3958 del 29/02/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3958 Anno 2016
Presidente: BERNABAI RENATO
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

PESCAROLO Alberto, rappresentato e difeso dall’avvocato Lamberto Rongo,
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Milano, Corso Venezia n.12,
come da procura in calce al ricorso.
-ricorrente contro

Fallimento Biogas Energia s.r.1., in persona del curatore fall. p.t., rappresentato e
difeso dall’avv. Cristiana Molteni, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Roberto Mastrosanti, in Roma, via Giuseppe Mazzini n.55, come da procura a
margine del controricorso e comunicazione di mutamento di domiciliazione
-controricorrenteper la cassazione del decreto Trib. Pinerolo 11.2.2010, RG 2761/2009, Rep. 141/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 17 febbraio
2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

3G

udito l’avvocato R. Mastrosanti per il controricorrente;

J

RGN 8544/2010

estenso

m.ferro

Data pubblicazione: 29/02/2016

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi,
che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso.

Alberto Pescarolo impugna il decreto Trib. Pinerolo 11.2.2010, che, rigettando il
suo reclamo avverso il decreto del giudice delegato del fallimento Biogas Energia
s.r.l. che aveva escluso dalla chiesta ammissione al passivo il proprio credito,
insinuato per prestazioni professionali per euro 163.650,41, rilevò l’infondatezza
dell’opposizione.
Ritenne il tribunale, nel confermare la pronuncia di primo grado, che la domanda
non era stata provata, avendo la parte altresì omesso di riproporre i documenti
allegati alla originaria insinuazione al passivo, non producendone di nuovi.
Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 98 1.f., sotto il
profilo della nullità della decisione o del procedimento ex art.360 co.1 . n.4
cod.proc.civ., non avendo il tribunale considerato che la natura impugnatoria
dell’opposizione avrebbe imposto di ritenere acquisiti al fascicolo anche gli atti
prodotti nella precedente fase della controversia, senza onere per la parte di
riprodurli
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la questione di illegittima costituzionale
dell’art.99 1.f., se inteso come norma che non impone il deposito o l’acquisizione
d’ufficio del provvedimento impugnato, violando gli artt. 24 e 111 Cost.
Il ricorso proposto è improcedibile ai sensi dell’art. 369, co.2, cod.proc.civ.,
avendo in esso dichiarato la parte di avere ricevuto comunicazione del decreto qui
impugnato — data dalla quale decorre il termine di trenta giorni per il ricorso in
cassazione – il giorno 20.2.2010 e, tuttavia, non risultando in atti prova di siffatta
comunicazione di cancelleria. Va dunque dato corso al principio, applicabile alla
fattispecie, per cui nell’ipotesi del ricorrente che, espressamente od implicitamente,
alleghi che la pronuncia impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una
copia autentica della stessa, senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione
deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di
improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata
avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod.proc.civ., applicabile
estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369
cod.proc.civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non
contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero
del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel
fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass.
25070/2010). Nella vicenda il ricorrente non ha prodotto la copia t -I decreto con la
notifica del medesimo avuta dalla cancelleria e il controricorrenti ha a sua volta
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IL PROCESSO

contestato una data ancora anteriore in cui sarebbe avvenuta, per fax, la
comunicazione stessa.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali del grado in favore della controricorrente, liquidate in C 7.200 (di
cui C 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario del 15% sui compensi e gli
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2016.

P.Q.M.

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