Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3958 del 19/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 19/02/2018, (ud. 12/10/2017, dep.19/02/2018),  n. 3958

Fatto

 

Con sentenza depositata il 6/3/2012, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto da Ina Assitalia nei confronti del Lloyd Nazionale Italiano in l.c.a. avverso la sentenza del Tribunale di Milano, di reiezione dell’opposizione allo stato passivo proposta da Ina Assitalia, stante l’ammissione al passivo per importo inferiore al richiesto ed al rango chirografario, invece che privilegiato.

La Corte del merito ha ritenuto carente la prova del credito non ammesso sia con riguardo alla gestione sinistri soggetti a CID, per l’assorbente, incontestato rilievo che l’appellata non aveva mai operato nel ramo rc auto, sia con riguardo ai pretesi crediti, supportati da documenti privi di valore probatorio, perchè formati unilateralmente e privi di adeguato riscontro; nè poteva sopperirsi a tale carenza probatoria con la nomina di C.T.U..

La Corte ambrosiana ha respinto la doglianza relativa all’ammissione al chirografo anzichè in privilegio, rilevando che il dato normativo (L. n. 295 del 1978, art. 74 e D.Lgs. n. 175 del 1995, art. 78) si riferisce al privilegio spettante agli “aventi diritto all’indennizzo” e che nella coassicurazione la clausola di delega non vale a modificare la natura e gli effetti del contratto con la creazione di un’obbligazione solidale, non eliminando la caratteristica essenziale della coassicurazione, ovvero l’assunzione dell’obbligo di pagare pro quota l’indennità, al verificarsi dell’evento previsto.

Ricorre avverso detta sentenza Ina Assitalia, con ricorso affidato a due motivi.

Il Lloyd nazionale italiano spa in l.c.a. si difende con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo complesso motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. e dei principi in materia di onere della prova, nonchè il vizio di motivazione, per avere la Corte del merito considerato priva di valore probatorio la documentazione prodotta perchè unilateralmente predisposta dalla stessa Ina Assitalia, senza considerare che non era stata nè contestata nè disconosciuta dalla controparte ed anzi, agli atti vi era la prova dell’accettazione da parte della LCA dei conteggi elaborati da Assitalia, essendosi limitato il commissario liquidatore del Lloyd ad evidenziare nella missiva del 7/9/2000, asserite discordanze; e si sarebbe dovuta disporre la chiesta CTU, che non aveva carattere esplorativo.

Col secondo motivo, la ricorrente si duole del mancato riconoscimento del privilegio, visto che il credito discendeva dall’integrale pagamento da parte di Assitalia, quale impresa delegataria, dei sinistri in coassicurazione in forza del contratto di mandato, sottostante alla clausola di delega, da cui la surrogazione legale ex art. 1203 c.c., n. 3; ed anche ad escludere l’obbligazione in capo ad Assitalia, avendo questa pagato somme per conto di altri avrebbe lo stesso il diritto di surrogarsi ex art. 1203 c.c., n. 3, avendo interesse al pagamento in forza del rapporto di coassicurazione.

Il primo motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Quanto alla denuncia di vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 116 c.p.c., va osservato che la violazione di detta norma, che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è concepibile solo ove il giudice del merito, nel valutare una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal prudente apprezzamento, pretenda di attribuirle altro e diverso valore ovvero il valore riconosciuto dalla legge ad una diversa risultanza probatoria, o dichiari di valutare con prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando la norma in oggetto.

Nel caso di specie, non ricorre nessuna delle condizioni indicate.

Non configurabile neppure in astratto è la valenza probatoria a ragione del mancato disconoscimento, visto che il disconoscimento può avere ad oggetto solo documenti provenienti dalla parte contro cui vengono prodotti, nè è richiamabile il principio di non contestazione come previsto dall’art. 115 c.p.c., nella formulazione inapplicabile ratione temporis, ed in ogni caso, la ricorrente vorrebbe far valere in via del tutto generica la mancata contestazione(contraddetta dalla controparte nel controricorso), mentre, quanto alla lettera del commissario liquidatore, non si vede come potrebbe sostenersi l’implicita ammissione per essersi questi limitato ad evidenziare asserite discordanze (anche a tacere a riguardo della mancata osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4).

Nella sostanza, il vizio dedotto si riduce alla censura motivazionale inammissibile, in quanto intesa a far valere una diversa interpretazione dei fatti secondo il convincimento della parte.

Infondata è la doglianza relativa alla mancata disposizione di CTU, per il principio reiteratamente affermato, secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Il secondo motivo è infondato.

Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, art. 78, nella parte che qui interessa riconosce il privilegio di cui al comma 4, agli “aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri…” (così la lett. a).

Ora, è principio costantemente affermato che la stipulazione tra coassicuratori della clausola di “guida” o di “delega” non vale a modificare la natura e gli effetti del contratto, con la creazione di un’obbligazione solidale, poichè detta clausola ha la funzione di conferire ad uno degli assicuratori l’incarico di gestire il contratto e di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, ma non elimina – nemmeno nel caso di “mala gestio” del coassicuratore delegato – la caratteristica essenziale della coassicurazione – ossia l’assunzione “pro quota” dell’obbligo di pagare l’indennità al verificarsi dell’evento previsto (così, tra le altre, le pronunce 20934/2016, 1754/2005, 9469/2004, 9194/2003).

Se allora la delega implica mandato solo per la gestione del rapporto e non anche per il pagamento, continuando a gravare l’obbligazione di pagamento pro quota su ciascuno dei coassicuratori, non si realizzano le due ipotesi di cui all’art. 1203 c.c., n. 3 (“La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi…n. 3 a vantaggio di colui che,essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo”).

Nè sussistono le condizioni richieste dalla pronuncia n. 5245 del 15/3/2004 (che ha espresso il seguente principio: “Qualora il conduttore di un immobile, stante l’inerzia del locatore, abbia risarcito il terzo danneggiato dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati (nella specie per la caduta di un portone scorrevole), egli può rivalersi sul locatore in virtù del principio sancito dall’art. 1203 c.c., n. 3, atteso che la surrogazione legale opera anche nel caso in cui l’adempimento del terzo sia avvenuto in assenza di un obbligo giuridico, purchè: ricorra l’interesse del solvens; il diritto al rimborso trovi titolo in un rapporto giuridico tra i due soggetti, preesistente al pagamento; venga esclusa la spontaneità dell’adempimento”), dato che la delega non implica mandato a pagare e quindi neppure il diritto al rimborso, per cui non si vede come possa esservi l’interesse della delegataria a pagare anche la quota del delegante.

Il ricorso va conclusivamente respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA