Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3958 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. un., 19/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 19/02/2010), n.3958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO ATO SUD SALENTO BACINO LE/3, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POSTUMIA 3, presso lo studio 2010 dell’avvocato SCONGIAFORNO MONICA,

rappresentato e difeso dagli avvocati MORMANDI GIUSEPPE, MICIONI

GIULIO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GEOTEC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato

PIETRO QUINTO, per delega in atti;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI CASARANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio LENOCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VANTAGGIATO ANGELO, per delega a

margine dell’atto di intervento ad adiuvandum;

– controricorrente in adesione –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

117/2009 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di LECCE;

udito l’avvocato Giulio MICIONI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. BUCCIANTE Ettore;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, il quale chiede che le Sezioni unite,

in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., dichiarino la

giurisdizione del giudice amministrativo, con le conseguenze di

legge.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

la s.r.l. Geotec Ambiente, appaltatrice del servizio di igiene urbana nel comune di Casarano per un quinquennio dall’aprile 2006, ha impugnato davanti alla sezione di Lecce del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia la nota prot. 2186/08, con cui il committente Consorzio ATO Sud Salento Bacino LE/3 aveva respinto la sua richiesta di revisione del canone, in quanto presentata dopo la scadenza del periodo annuale di riferimento: la ricorrente ha chiesto sia l’annullamento dell’atto, sia la dichiarazione di illegittimita’ della clausola del capitolato speciale, con la quale era previsto che l’istanza dovesse essere avanzata, a pena di decadenza, entro il termine suddetto, sia l’accertamento del proprio diritto a ottenere la revisione, sia la condanna del Consorzio a disporne la corresponsione;

il Consorzio ATO Sud Salento Bacino LE/3, che gia’ nel costituirsi in giudizio aveva contestato la sussistenza della giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria amministrativa, ha proposto ricorso per regolamento preventivo, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, stante l’attinenza della controversia a diritti soggettivi;

la stessa tesi e’ stata sostenuta dal Comune di Casarano, che con un “atto di intervento ad adiuvandum”, ha affermato di essere tenuto al pagamento del corrispettivo dell’appalto e quindi controinteressato all’accoglimento delle domande proposte dalla s.r.l. Geotec Ambiente, “benche’… non sia formalmente parte nel giudizio pendente davanti al T.A.R. Lecce”;

la s.r.l. Geotec Ambiente ha contrastato gli assunti del ricorrente, con una memoria non notificata;

il Procuratore generale ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo;

il Consorzio ATO Sud Salento Bacino LE/3 ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

pregiudizialmente deve essere rilevata l’inammissibilita’ dell’intervento del Comune di Casarano, poiche’ soltanto coloro che sono parti nel giudizio a quo possono – e debbono – esserlo anche in quello di regolamento di giurisdizione (v. Cass. s.u. 21 ottobre 2005 n. 20340);

ugualmente inammissibile e’ la costituzione del Consorzio ATO Sud Salento Bacino LE/3, in quanto compiuta con atto non notificato al ricorrente (v. Cass. s.u. 11 febbraio 2002 n. 1945);

il giudizio e’ stato promosso il 13 gennaio 2009, nella vigenza del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i cui artt. 115 e 244 (riproducendo nella sostanza la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6, commi 4 e 19 come sostituito dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 44) rispettivamente dispongono che “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi…” e che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie… relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115…”;

tanto basta per concludere nel senso che compete al giudice amministrativo la cognizione della controversia di cui si tratta, la quale ha per oggetto appunto la clausola di revisione del prezzo dell’appalto di un servizio pubblico (cfr. Cass. s.u. 8 ottobre 2008 n. 24785, specificamente in tema di adeguamento periodico del corrispettivo convenuto per l’affidamento della gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani);

vertendosi dunque in materia di giurisdizione esclusiva, sono inconferenti le affermazioni del Consorzio ATO Sud Salento Bacino LE/3, circa la consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica che la s.r.l. Geotec Ambiente ha fatto valere, nel presupposto della invalidita’ della clausola contrattuale che a pena di decadenza le impone di presentare la richiesta di revisione entro un certo termine, non previsto legislativamente; ne’ sono pertinenti i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente, che si riferiscono a fattispecie non disciplinate dalle norme prima citate;

deve essere pertanto enunciato il seguente principio: “Compete al giudice amministrativo la giurisdizione nelle controversie aventi per oggetto la validita’ delle clausole che subordinano la revisione del prezzo degli appalti del servizio di igiene urbana alla condizione della presentazione della relativa richiesta entro un certo termine”;

non vi e’ da provvedere sulle spese di giudizio, stante l’inammissibilita’ dell’atto di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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