Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3958 del 18/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3958 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 26925-2011 proposto da:
SCH1AVONE LUIGI SCHLGU45H30C514H, Attivamente domiciliato in ROMA, C.S0 TRIESTE 109, presso lo studio dell’avvocato
MONDELLI .DONATO, rappresentato e difeso dall’avvocato
SCHIAVONE PIETRO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,
Attivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE’, DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 18/02/2013

- controficorrente avverso il decreto n. R.G. 275/2010della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 04/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il RG. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
avverso il decreto N. RG. 274/2010 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA del 30/06/2011, depositata il 04/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Schiavone Luigi ricorre per cassazione nei confronti del provvedimento della Corte d’appello di Ancona, in epigrafe indicato, che – rilevata l’omessa esecuzione, da parte del ricorrente, nel termine assegnatole con il decreto di fissazione di udienza, della notifica alla controparte del ricorso e del decreto – ha dichiarato improcedibile il ricorso.
L’amministrazione non svolge attività difensiva.
Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.
Considerato in diritto

Ric. 2011 n. 26925 sez. M1 – ud. 18-10-2012
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udito l’avvocato NIondelli Donato (delega avvocato Schiavone Pietro)

Con il primo, ed articolato, motivo la ricorrente denuncia la violazione
e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4 “per la
mancata possibilità di rinnovazione degli atti in caso di omessa notifica
del ricorso introduttivo”. Ci si duole della statuizione di improcedibilità
assunta dalla Corte territoriale in applicazione di un precedente giuri-

previsione specifica di decadenza da parte della L. n. 89 del 2001 per
l’ipotesi di omessa tempestiva notifica del ricorso, giustificandosi tale
scelta legislativa in ragione del fatto che il ricorso ex L. n. 89 del 2001
introduce “una semplice domanda in un giudizio di cognizione”.
Ove poi non si ritenga possibile pervenire ad una siffatta interpretazione, la ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale della
L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, per contrasto con l’art. 6 CEDU e,
quindi, con l’art. 117 Cost., comma 1, sia “nella parte in cui non consente la rinnovazione degli atti (in caso di omessa notifica del ricorso
introduttivo), sia “nella parte in cui non prevede l’obbligo della Cancelleria di comunicare con un congruo anticipo l’emanazione del decreto
di fissazione dell’udienza camerale”.
11 primo motivo, assorbente rispetto all’ulteriore profilo di censura, è
fondato.
Deve invero trovare applicazione il seguente principio di diritto, al
quale il Collegio intende dare continuità: “in tema di equa riparazione
per violazione della durata ragionevole del processo, il termine per la
notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio e, pertanto, è ammessa la concessione di un
nuovo termine, posto che la L. 29 marzo 2001, n. 89, all’art. 3, si limita
a prevedere il termine dilatorio di comparizione di quindici giorni per
Ric. 2011 n. 26925 sez. M1 – ud. 18-10-2012
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sprudenziale non pertinente rispetto alla fattispecie ed in assenza di

,A9

consentire la difesa all’Amministrazione, e ricollega, all’art. 4, la sanzione dell’improponibilità della domanda soltanto al deposito del ricorso
oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che
ha concluso il procedimento presupposto. A tale conclusione non è di
ostacolo il principio costituzionale di ragionevole durata del processo,

venzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte di
Strasburgo, con disposizione cui il giudice italiano deve dare applicazione a norma dell’art. 117 Cost, implica l’esigenza di evitare che un’interpretazione troppo formalistica delle regole di procedura dettate dalla
disciplina nazionale impedisca l’esame nel merito dei ricorsi” (Cass., 8
maggio 2012, n. 7020).
Il ricorso va, dunque, accolto ed il decreto deve essere cassato, con
rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Ancona, perchè proceda al giudizio sul ricorso di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001
previa concessione di termine per la notificazione di detto atto.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia
alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che regolerà
anche le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il

ottobre 2012.

atteso che il diritto di accesso ai tribunali, previsto dall’art. 6 della Con-

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