Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3957 del 29/02/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3957 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGRO INVEST S.P.A.

elettivamente domiciliata in Roma, via Augusto Aubry, n. 3, nello studio dell’avv. Giorgio Boccadamo; rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Costanzo, giusta procura speciale a margine del ricorso.
ricorrente
contro

9sA

1

Data pubblicazione: 29/02/2016

INGENITO ALFREDO

Elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 58, nello studio dell’avv. Giulia Tota;

ne„ giusta procura speciale in calce al controricorso.
controricorrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, n. 439, depositata in data 4 maggio 2010;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica
del 29 gennaio 2016 del consigliere dott. Pietro
Campanile;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del sostituto dott. Alberto Cardino, il
quale ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Svolgimento del processo

l – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte
di appello di Salerno, pronunciando nei giudizi
riuniti relativi alla domanda di determinazione
dell’indennità di espropriazione proposta nei confronti della S.p.a. Agro Invest e del Comune di
Sarno con distinti atti di citazione dal signor Alfredo Ingenito in relazione ad un’area di terreno
sita in agro di Sarno e sottoposta a distinti procedimenti ablativi nell’ambito della realizzazione

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rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Vecchio-

del Piano di Insediamenti Produttivi, ha determinato detta indennità in complessivi euro 124.711,00
e quella di occupazione in euro 4.798,57, ordinan-

delle somme già versato, presso la competente
Agenzia.
1.1 – A tale risultato la corte territoriale è pervenuta aderendo alle conclusioni della consulenza
tecnica d’ufficio, che, ritenuta la natura edificatorie del terreno, aveva considerato un valore unitario pari ad euro 53,00 al metro quadrato.
Per quanto in questa sede maggiormente rileva, è
stata esclusa l’applicazione dei criteri riduttivi
previsti dall’art. 5 bis della 1. n. 359 del 1992,
attesa l’intervenuta abrogazione di tale norma con
sentenza della Corte costituzionale n. 348 del
2007, precisandosi, previo rigetto dell’eccezione
fondata sul limite costituito dalla dichiarazione
resa dalla proprietà ai fini dell’ICI, che nessuna
decurtazione andava operata ai sensi dell’art. 2,
comma 89, lett. a) della 1. n. 244 del 2007, in
quanto non riferibile, ratione temporis, al procedimento ablativo, da tempo concluso.

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done il deposito, oltre agli interessi ed al netto

1.2 – Per la cassazione di tale decisione la S.p.a.
Agro Invest propone ricorso, con quattro motivi,
cui il sig. Ingenito resiste con controricorso.

2 – Con il primo motivo si sostiene che la determinazione dell’indennità avrebbe dovuta essere effettuata in base all’art. 5-bis della 1. n. 359 del
1992.
2.1 – Con il secondo mezzo la decisione impugnata
viene censuata laddove esclude ogni decurtazione,
precisandosi, quanto alla riduzione delle somme offerte e depositate, che la loro congruità avrebbe
consentito la riduzione nella misura del 40 per
cento.
2.2 – Con la terza censura si sostiene che la corte
distrettuale avrebbe aderito alle conclusioni della
consulenza tecnica d’ufficio, senza tener conto
delle rilievi avanzati dal consulente di parte, che
evidenziavano valori di mercato più bassi e la
scarsa appetibilità dei lotti in questione.
2.3 – Con il quarto motivo si ripropone il tema
dell’applicabilità delle norme vigenti anteriormente alle sentenza della Corte costituzionale n. 348
del 2007, aggiungendosi che, in ogni caso, avrebbe
dovuto farsi ricorso al criterio dettato dall’art.

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Motivi della decisione

16 del D.lgs. n. 504 del 1992, operandosi la riduzione del 25 per cento, essendo l’espropriazione
finalizzata a realizzare un intervento di riforma

3 – Preliminarmente deve darsi atto del deposito
di memoria, sottoscritta dal difensore della ricorrente, nella quale si dà atto dell’intervenuta definizione della lite fra le parti e si dichiara di
rinunciare agli atti del giudizio.
Deve altresì rilevarsi che successivamente è pervenuto un atto di accettazione di rinuncia sottoscritto dal solo avv. Antonio Vecchione, difensore
dei controricorrenti.
4 – La Corte, rilevato che tali atti non corrispondono appieno alle prescrizioni contenute nell’art.
390 cod. proc. civ., soprattutto per l’omessa sottoscrizione delle parti e per l’assenza di una procura speciale ai difensori debitamente autenticata,
osserva che, indipendentemente dalla irritualità
della rinuncia, si è evidentemente determinata una
situazione indicativa del venir meno dell’interesse
al ricorso, che ne determina comunque l’inammissibilità (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n.
3876; Cass., 15 settembre 2009, n. 19800; Cass., 7
marzo 2008, n. 6189).

.

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economico-sociale.

Ricorrono giusti motivi, alla stregua della situazione testé evidenziata, per la compensazione delle
spese processuali.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente le spese processuali
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 29 gennaio 2016.

P. Q. M.

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