Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3957 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 18/02/2011), n.3957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Immobiliare LA.MA. s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Dardanelli 13, presso lo studio

dell’avv. Liuzzi Antonio, rapp.to e difeso dall’avv. Castelletti

Bruno, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato –

nonchè

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/1/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Castelletti per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

Apice Umberto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Immobiliare LA.MA. s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Verona n. 34/2/2005 che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato del terreno acquistato, in data 29/12/1999, dai Sig.ri L.D. e L.A.. La CTR riteneva legittimi gli atti “adottati nell’esercizio dei poteri propri dell’Amministrazione comunale a seguito di procedure ben definite, avvalorate, fra l’altro, da accurate valutazioni da parte dell’Ufficio tecnico comunale … Nella fattispecie l’Ufficio ha operato in base a quanto previsto dalle tabelle ICI del comune di Cologna Veneto e delle risultanze della convenzione per la realizzazione del piano di lottizzazione stipulato tra il Comune e la Società.

Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarala inammissibilità del ricorso formulato nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non è stato parte nel giudizio di appello. Nulla per le spese stante l’assenza di attività difensiva.

Nel merito, con primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La suddetta norma indicherebbe al terzo comma una proposizione gerarchica non alterabile dall’Ufficio accertatore; l’Ufficio dovrebbe utilizzare in via primaria i criteri nominati indicati dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3; solo nell’ipotesi in cui tali criteri siano in concreto inutilizzabili l’Ufficio potrebbe ricorrere a criteri innominati vale a dire diversi da quelli indicati dalla riferita norma.

La censura è infondata alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 2951 del 10/02/2006; Sez. 5, Sentenza n. 4221 del 24/02/2006) secondo cui i criteri di valutazione di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51 sono assolutamente pariordinati. La suddetta norma nel consentire all’ufficio di fare ricorso a vari parametri, “nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni”, configura un criterio di valutazione autonomo idoneo, al pari degli altri, a sorreggere l’accertamento.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il provvedimento impugnato sarebbe nullo non essendo allo stesso allegato l’atto di trasferimento registrato a Vicenza 2 n. 2272 nell’anno 1999.

La censura è inammissibile in quanto priva di indicazioni delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata in contrasto con le norme regolatoci della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, così impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Ulteriore profilo di inammissibilità va riscontrato nella circostanza che la CTR ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio in quanto “ha operato in base a quanto previsto dalle tabelle ICI del Comune di Cologna Veneta e delle risultanze della convenzione per la realizzazione del piano di lottizzazione, procedendo secondo quanto previsto dalla vigente normativa, di talchè il riferimento all’atto registrato a Vicenza e di cui la ricorrente lamenta la mancata allegazione, lungi dal costituire rado a base della decisione, è stato ritenuto “superfluo”.

Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La mancata allegazione dell’atto di trasferimento registrato a Vicenza 2 n. 2272 nell’anno 1999, richiamato nell’atto impugnato, nonchè l’utilizzo da parte del giudice di appello, ai fini probatori delle pretese dichiarazioni rese dal Sindaco di Cologna Veneta, violerebbe il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost..

Quanto sopra ritenuto in ordine alla mancata allegazione dell’atto di trasferimento registrato a Vicenza 2 n. 2272 nell’anno 1999 comporta la inammissibilità anche di tale motivo di ricorso sul punto.

Irrilevante e quindi inammissibile è la censura con riferimento alle dichiarazioni rese dal Sindaco; la decisione impugnata, come sopra indicato, è infatti fondata su ulteriori ragioni, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonee a sorreggerla.

Con quarto motivo la ricorrente assume la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La sentenza sarebbe viziata per o-messa, insufficiente motivazione in ordine olfatto controverso costituito dalla legittimità o meno da parte dell’Ufficio di supportare le motivazioni dell’impugnato avviso di rettifica su altri atti richiamati e non allegati e come tali non conosciuti dal contribuente, fatti/provvedimenti temporalmente successivi all’atto di trasferimento dell’immobile, nonchè valutazioni e notizie prive di efficacia probatoria, allegate solo successivamente in sede di contenzioso e prive di concreto riscontro.

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (Sez. U, Sentenza n. 28054 del 25/11/2008); attiene alla corretta applicazione di norme giuridiche l’accertamento circa la legittimità o meno dell’atto impugnato in quanto fondato su altri atti richiamati e non allegati o su fatti/provvedimenti temporalmente successivi all’atto di trasferimento.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso la condanna della ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate, della spese del presente giudizio liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia con irripetibilità delle relative spese;

rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA