Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3957 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26292-2015 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLA

FALCONIERI 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Macciotta giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENRALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1153/19/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RIGIONALE di MILANO del 23/03/2015, depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato PAOLA FIECCHI per delega dell’avvocato GIUSEPPE

MACCIOTTA, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

T.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso di T.M. avverso una cartella esattoriale, relativa al mancato versamento dell’imposta di registro per l’anno 2007, oltre a sanzioni ed interessi.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato, da un lato, che le ragioni del contribuente avrebbero dovuto farsi valere antecedentemente, impugnando gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro e di irrogazione delle sanzioni e, dall’altro, che il contribuente sarebbe stato tenuto al versamento dell’imposta, essendo stato parte del procedimento arbitrale ed avendo provveduto a richiedere l’esecutività del lodo.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con la prima doglianza, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 19, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Afferma che, solo con il ricorso in appello, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto per la prima volta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, perchè il contribuente avrebbe dovuto impugnare il precedente avviso di liquidazione.

Con la seconda doglianza, il T. denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 e art. 825 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

A parere del ricorrente, parte del lodo era stata la società Makar, di cui era legale rappresentante, ed egli, in tale qualità, aveva altresì richiesto l’esecutività del lodo.

L’Agenzia delle Entrrate si è costituita con controricorso.

Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente sostiene che solo in sede di appello controparte avrebbe per la prima volta sollevato l’eccezione riguardante il difetto di legittimazione del T. a ricorrere avverso la cartella di pagamento. Sennonchè la pronunzia della cm si riferisce ad un problema di omessa notifica, rispondendo fra l’altro ad un esplicito motivo di gravame, peraltro riferito ad una questione già sollevata dal T. con il ricorso (il 4° motivo).

Il secondo motivo è inammissibile.

Invero, una volta dato atto della definitività dell’avviso di liquidazione dell’imposta – perchè non impugnato, nonostante l’atto fosse stato notificato anche allo stesso T. il 14 gennaio 2010 – diviene irrilevante il fatto che l’odierno ricorrente, nel momento in cui aveva richiesto la registrazione del lodo, stesse operando oppure no quale legale rappresentante della società.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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